"Assistente sessuale" per disabili: una legge?

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Dr. Carla Maria Brunialti Psicologo, Psicoterapeuta, Sessuologo

Assistente sessuale:

per la "sessualità assistita" delle persone con disabilità

è stato presentato in questi giorni un disegno di legge.

 

Quasi 5000 persone hanno cliccato sulla news “Sesso ai disabili?”, rivelando così un’attenzione, oppure semplicemente una curiosità, che mi spinge ad informarle su un altro passo avanti.

E' stato presentato il disegno di legge per la sessualità assistita delle persone con disabilità (ddl 1442).

Lo ritengo un fatto importante.

A chi fatica a capire il senso di ciò, chiedo di iniziare da una riflessione se si vuole banale: se un giorno, andando in moto, cado e rimango paralizzato, devo anche rinunciare alla sessualità e affettività, oltre che a moltissime altre cose? Oppure: se ho un figlio nato disabile fisico o psichico, devo “provvedere” io madre alla sua area sessuale (come spesso accade) oppure è meglio se esiste una persona preparata e formata?

 

Obiettivo della legge proposta

Il disegno di legge presentato pochi giorni fa intende favorire il pieno sviluppo della persona con disabilità, anche sotto il profilo dell’espressione della sessualità.
I diritti sessuali sono oggi considerati diritti umani come quelli all’uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute. Ogni persona dovrebbe quindi avere la possibilità, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, di compiere scelte informate e responsabili riguardo alla propria salute sessuale e di disporre di opportunità e di mezzi adeguati a compiere tali scelte.

 

Le difficoltà della persona con disabilità

Molte persone in condizione di disabilità non possono autonomamente intrattenere relazioni interpersonali complete sotto il profilo psico-affettivo, emotivo e sessuale poiché:

  • impedite da una condizione di ridotta autosufficienza a livello di mobilità e motilità o
  • a causa di un aspetto fisico lontano dai modelli estetici dominanti e ritenuti attraenti.

In certi casi si aggiunge l’impossibilità di provvedere autonomamente a soddisfacenti pratiche di autoerotismo.  

Nel disabile psichico la difficoltà a vivere la sfera dell’intimità e della sessualità alimenta la perdita di autonomia.

Si aggiunga a queste difficoltà la persistenza nella nostra cultura del pregiudizio per cui le persone disabili sono percepite come asessuate, prive di una dimensione erotica e senza un desiderio di intimità.

Queste situazioni possono produrre uno stato di emarginazione affettiva e relazionale.

Certamente le norme legislativenon possono sostituire  la mancanza di una relazione interpersonale adeguata; per ottenere questo è necessario il superamento di pregiudizi e barriere culturali. Tuttavia, la dimensione della sessualità delle persone con disabilità può - il ddl dice "deve" - essere sostenuta attraverso un intervento di assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità. Come avviene del resto per tutte la altre aree personali e/o relazionali dove si riscontra mancanza o carenza di autonomia.

 

Caratteristiche dell’assistente sessuale

Il presente disegno di legge tende ad istituire la figura dell’ “assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili” o “assistente sessuale”.

La figura dell’assistente o accompagnatore sessuale è da tempo presente in Svizzera (3), Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e Austria. 

Tale operatore, a sèguito di un percorso di formazione di tipo psicologico, sessuologico e medico, dovrà essere in grado di aiutare le persone con disabilità fisico-motoria e/o psichico/cognitiva a vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale e a indirizzare al meglio le proprie energie interne spesso scaricate in modo disfunzionale in sentimenti di rabbia e aggressività.

 

Definizione di questa figura

L’assistente sessuale non ha nulla a che fare con la prostituzione o con le escort. E’ un professionista uomo o donna che dopo un importante percorso formativo è abilitato ad aiutare le persone con disabilità, siano queste donne e uomini, promuovendo un’educazione all’affettività, all’emotività, alla corporeità e alla sessualità.

 

Come sarebbe regolamentata questa figura e professione, secondo la proposta di legge 1442?

Le Regioni predisporranno un elenco di persone accreditate a svolgere nel territorio regionale la funzione di assistenti per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle suddette persone, denominati assistenti sessuali.

Esse/i dovranno imprescindibilmente avere queste caratteristiche:

  1. il raggiungimento della maggiore età;
  2. l’avere adempiuto all’obbligo scolastico;
  3. la sottoscrizione del codice etico;
  4. il possesso dell’idoneità psico-fisica all’attività di assistente sessuale certificata dalla ASL competente e il monitoraggio dell’equilibrio psico-fisico e dello stato di salute di ciascun assistente sessuale;
  5. l’espletamento della procedura di accreditamento dopo aver concluso il percorso formativo previsto.
  6. Sarà altrettanto essenziale definire il tipo e gravità della disabilità dell’utente che rende funzionale l’intervento professionale dell’assistente per l’esercizio della sessualità.

Questo è quanto leggiamo nella proposta di legge, che invitiamo a consultare nella versione integrale (2).

 

Conclusioni

"Diversamente dalla prostituzione, l'accompagnamento sessuale delle persone con disabilità è la conclusione di un percorso educativo complesso centrato sul rispetto dell'altro, l'etica, l'ascolto. Gli assistenti sessuali devono essere persone equilibrate, in chiaro sulla propria sessualità e a proprio agio di fronte alla disabilità"; così ci dice la Svizzera, che ne ha una esperienza pluriennale (3).

Su questa figura professionale e sulla sua esperienza l'anno scorso è uscito un film ("The Sessions"), da poco anche un romanzo, "L'accarezzatrice" (G. Wurt, Mondadori), penso che lo leggerò.

***

La proposta di legge 1442 diventerà prima o poi legge? Non lo si può sapere, l'iter è imprevedibile e periglioso.

Ma intanto ha rotto un tabù, ci si litiga, fa riflettere, se ne parla.

Un primo risultato il ddl lo ha già raggiunto.

 

Fonti

  1. Il disegno di legge - www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44296.htm
  2. Il testo completo del d.d.l. 1442 - www.maximilianoulivieri.it/presentazione-disegno-di-legge-sullassistenza-sessuale-ai-disabili/
  3. L’esperienza di un Cantone svizzero - http://www.swissinfo.ch/ita/archivio/Oltre_lhandicap,_il_diritto_alla_sessualita.html?view=print&cid=7481886
  4. Sesso ai disabili?
Data pubblicazione: 28 aprile 2014 Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2014

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