Percentuale di invalidità

Salve. A seguito di un intervento di sacrectomia per cordoma sacrale ho il seguente quadro clinico: vescica neurologica e incontinenza urinaria in terapia con ossibutinina (cateterismo ad intermittenza); alvo neurogeno (pratico irrigazione transanale tramite peristeen per evacuare ogni 48 ore); dolore neuropatico cronico in cura con Lyrica; deficit deambulatorio lieve/moderato arto inf sx; deficit erettile in terapia con Cialis.
Non posso stare a lungo seduto e senza dubbio senza un cuscino: in macchina uso il cuscino che usano i paraplegici nelle carrozzine. Fare il peristeen significa che ogni due giorni devo passare dalle 3 alle 6 ore chiuso in casa: prima per eseguirlo e dopo per l'incontinenza fecale (uso il panno solo dopo che faccio il peristeen)
Sino ad oggi la percentuale riconosciuta da commissione medica asl e comm. medica inps è stata del 100% senza accompagnamento; pensione di invalidità.
Il 100 % mi è stato attribuito a dicembre 2012 mentre oggi, a seguito di un ulteriore accertamento inps, mi è stata attribuita lil 75% in definitiva per 3 anni; "l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 del DL 9 febbraio 2012 n.5".
Prima di tutto le mie condizione non sono assolutamente variate, ho fatto un intervento al nervo pudendo che sembra mi abbia tolto un dolore cronico non neuropatico che trattavo con Palexia; poi vorrei capire la percentuale: se ho il 75% allora ho il requisito per la pensione; e tra i requisiti c'è anche che non lavoro e non ho redditi.
Purtroppo non riesco a trovare persone con i miei stessi problemi derivanti dallo stesso intervento (tumore raro) e quindi a confrontarmi anche dal punto di vista burocratico.
Quindi è possibile che dal 100% sia passato ad avere il 75% quando il mio quadro non ha subito variazioni?
Perché non mi spetta il contributo economico?
Posso fare ricorso, ma in che modo? Patronato o avvocato?
Grazie in anticipo.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,
in riferimento ai quesiti che pone:
- il beneficio economico per la condizione di "invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%" è quello dell'assegno di invalidità civile (e non della pensione, che viene attribuita alla condizione di "invalido con totale e permanente inabilità al 100%")
- la riduzione della percentuale di invalidità a seguito della visita di accertamento INPS (probabilmente si tratta di una visita per revisione d'ufficio) può essere determinata non soltanto da un miglioramento delle condizioni cliniche della persona invalida, ma anche da una diversa valutazione (in questo caso, restrittiva) rispetto a quella formulata dalle Commissioni che in precedenza hanno valutato il caso. In tale ambito il discorso si complica, in quanto per le infermità non specificamente tabellate le valutazioni sono effettuate con il criterio analogico (cioè con riferimento ad altre infermità tabellate nell'allegato al D.M. 5-2-1992 paragonabili per natura e gravità all'infermità in questione): tale criterio lascia ampi margini di discrezionalità ai valutatori, per cui possono verificarsi differenze percentuali anche notevoli fra una valutazione e la successiva, pure in assenza di aggravamento o miglioramento clinico.
- una possibile motivazione per la mancata concessione di beneficio economico all'invalido civile con con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75% va ricercata nei requisiti non sanitari necessari, e più precisamente nella voce "reddito personale", che non deve superare per il 2013 l'ammontare di € 4.738,63
http://www.handylex.org/schede/icassegno.shtml
- il ricorso giudiziale può essere presentato nei termini previsti (180 giorni dalla notifica del verbale), e deve avvenire sempre tramite un avvocato: spetta a Lei decidere se affidarsi ad un Ente di Patronato, oppure procedere con un legale di propria fiducia.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]

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