Idoneità al lavoro

salve, sono stata assunta presso il Comune in qualità di assistente sociale a tempo indeterminato. Dalle analisi effettuate le transaminasi risultano alterate, in particolare Got- Ast:37, Gpt-Alt:50. e nelle urine risulta la presenza di Leucociti pari a 75 ul. l'epatite è negativa. Premetto che precedentemente ero stata male con vomito e colite.
ora chiedo è possibile che sulla base di queste alterazioni il medico legale non mi fornisca l'idoneità all'impiego?
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Gentile Utente,
il Suo caso va esaminato sulla base dell'attuale normativa (D.Lgs. 81/2008, successivamente modificato dal D. Lgs 106/2009, n. 106), nella parte che di seguito è riportata:

art.41 . "Sorveglianza Sanitaria"
......
comma4)
Le visite mediche ..., a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. ....
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio....
comma 6)
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
comma 6-bis)
Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio
giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
comma 7)
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
comma 8) (comma abrogato)
comma 9)
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, é
ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 42.
"Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica"
Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in
relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e
qualora le stesse prevedano un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.

Da quanto Lei riferisce, non si può stabilire se il giudizio di non idoneità espresso riguarda una inidoneità temporanea od una inidoneità permanente.
In ogni caso, secondo il comma 9 dell'art.41, Lei può proporre ricorso all'organo di vigilanza (SPreSAL presso la ASL)per la rivalutazione del caso, fermo restando che, anche in caso di non idoneità ratificata dall'organo di vigilanza, è previsto secondo l'art.42 che il lavoratore venga adibito a mansioni diverse, conservando il trattamento economico delle mansioni originarie.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]