Regolamentazione delle cure termali

vorrei sapere.gentilmente, qual'è la corretta procedura che deve seguire un lavoratore subordinato (dipendente enti locali) per usufruire delle cure termali al di fuori delle ferie e dei congedi ordinari. so che c'è stata una restrizione da parte del ministero, ma la mia patologia (sinusite cronica) rientra tra quelle che possono usufruire del suddetto ciclo di cure.
Tra l'altro, la tipicità del lavoro da me prestato presso l'ente mi porta a raffreddamenti del volto e della testa con tutte le conseguenze che si possono intuire.
grazie anticipatamente per le risposte.
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Dr. Andrea Omodei Medico legale, Chirurgo generale, Senologo 32
Si rivolga, per tutti gli adempimenti burocratici e le relative informazioni, all'ASL di competenza.
Cordiali saluti
dr. Andrea Omodei

Dr. Andrea Omodei

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Dr. Antonio Frailis Medico legale, Medico igienista 6
l’art. 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, aveva previsto per gli invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, la concessione di un congedo straordinario annuale per cure non superiore a trenta giorni, previa autorizzazione del medico provinciale.
L’art. 13 della legge 11 novembre 1983, n. 638, ha poi soppresso il congedo straordinario e i congedi speciali per le cure climatiche, elioterapiche e psammoterapiche, mantenendo solo il diritto ai congedi stessi per effettuare le cure idrotermali. Tale soppressione non ha, però, riguardato gli invalidi.
L’art. 13 della citata legge n. 638 del 1983 ha inoltre posto alcune regole :

I congedi straordinari e le aspettative per infermità non devono superare il periodo di 15 giorni nell’anno solare;
Tra i periodi concessi per fruire di dette prestazioni e i congedi ordinari o le ferie annuali deve intercorrere un intervallo temporale di almeno 15 giorni;
È rapportato alla misura superiore ai due terzi il grado minimo di invalidità necessario per poter fruire dei permessi extraferiali ( congedo straordinario ).
La successiva Giurisprudenza ( Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 473 del 25 marzo 1986 ) ha inoltre chiarito che sarebbe illegittimo il provvedimento che neghi ad un invalido il congedo straordinario per cure fisioterapiche e computi il relativo periodo nel congedo ordinario.
In seguito, l’art. 10 del D.Lvo 23 novembre 1988, n. 509, ha portato nuovamente al 50% la percentuale minima di invalidità per effettuare le cure fisioterapiche e riabilitative e l’art. 1-comma 8, del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha stabilito che le cure effettuate al di fuori del congedo ordinario devono iniziare non oltre trenta giorni dalla richiesta del medico curante.
È poi intervenuto l’art. 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1992, n. 537, come sostituito dall’art. 22, comma 25, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che, per motivi di contenimento della spesa pubblica, ha abrogato tutte le disposizioni, anche speciali, concernenti la concessione ai pubblici dipendenti del congedo straordinario per qualsiasi tipo di cure. Di conseguenza, per tali dipendenti risulta tacitamente abrogato anche il predetto art. 26 della legge118/71.
Si ritiene, tuttavia che, ferma restando la validità dei motivi di contenimento della spesa pubblica, che hanno ispirato la disciplina abrogativa, detto contenimento possa trovare un diverso punto di equilibrio, meglio conciliandosi con le ragioni degli invalidi civili, portatori di interessi di emergente rilievo sociale che, si reputa, sono stati con le citate norme eccessivamente sacrificati.
Nel ritenere, pertanto, opportuno reintrodurre i suddetti congedi per invalidi, si ritiene equo limitarne la fruizione, onde meglio venire incontro alle suesposte necessità di contenimento della spesa pubblica, ai soli invalidi con percentuale di invalidità eguale o superiore al 66% ( sessantaseipercento ), cioè pari o superiore ai 2/3 della capacità lavorativa.
Cordialità
Antonio Frailis Ph.D.