Invalidità da carcinoma mammario

Buongiorno, mi chiamo Sara ed ho 29 anni. Nell'agosto del 2002 ho subito una quadrantectomia al seno sinistro per carcinoma mammario duttale infiltrante, con svuotamento del cavo ascellare. Nel gennaio 2003 sono stata sottoposta ad una seconda operazione per una radicalizzazione dei margini. La terapia (da settembre 2002 ad aprile 2003) è consistita in cicli di CT e RT. Sono passati poco più di 6 anni dal primo intervento e sto bene, continuo ad eseguire i controlli ogni 6 mesi ma va tutto bene.
Nessuno però mi ha mai accenato al fatto che potrebbe essermi riconosciuta una parziale invalidità tranne che recentemente. Potrei sapere se è vero e come funziona?
Grazie mille anticipatamente.
Sara
[#1]
Attivo dal 2008 al 2009
Medico del lavoro, Medico di medicina generale, Medico di base, Medico osteopata
Cara signora
Sarebbe interessante sapere che tipo di lavoro svolge e se lo svolge.
Poi penso che Lei si debba rivolgere a un medico-legale di parte o ad un patronato dove lei può essere assistita dal punto di vista sanitario e legale.
Il servizio è gratuito.

Cordialmente La saluto
[#2]
dopo
Utente
Utente
Egregio dottore, la ringrazio per avermi risposto.
Io sono un'archeologa, che però, vista la parziale funzionalità del braccio, ha dovuto abbandonare il suo lavoro. Al momento lavoro in una libreria, in cui comunque, almeno 2/3 volte a settimana devo sollevare e spostare pesi non indifferenti quali pile o scatoloni di libri; cosa che, secondo il mio medico e il mio fisiatra, non dovrei assolutamente fare.
Volevo sapere se, passato così tanto tempo dalla diagnosi e operazione posso ancora fare domanda e rivolgermi ad un patronato.
La ringrazio cordialmente.
sara
[#3]
Attivo dal 2008 al 2009
Medico del lavoro, Medico di medicina generale, Medico di base, Medico osteopata
Cara signora
Penso proprio di si, appunto Le ho consigliato di rivolgersi a un patronato.
Inoltre da quello che mi dice, emerge una mansione lavorativa dove Lei effettua MMC ( Movimentazione Manuale dei Carichi )
Il datore di lavoro è obbligato ad INFORMARE/FORMARE (art. 169) tutti i lavoratori esposti ai rischi che vanno in contro durante la movimentazione dei gravi con dei corsi appropriati.
Con art 167 e 168 la legge obbliga il datore di lavoro ad eliminare i rischi attraverso la valutazione e verifica dell'adozione di ausili specifici per la movimentazione dei dei carichi.
In Italia la legge di riferimento per la movimentazione dei carichi è costituita dal titolo VI del D.Lgs. 81/2008
Cioè applicando misure organizzative per alleviare o quantomeno abbassare al minimo i rischi della movimentazione dei carichi. Adoperare misure organizzative comportamen tali cioè non superare mai i limiti di peso del carico; evitare la flessione del rachide,puntando sempre al massimo equilibrio;
evitare di sottopore la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni meccaniche nocive.
Inoltre deve essere sottoposta a sorveglianza sanitaria e sottoporsi a visita dal medico del lavoro una volta all'anno.

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