Molestia, aggressione, violenza

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Spesso, quando si parla di molestia il pensiero corre subito alle sue manifestazioni più spiacevoli. Ciò accade perché, in determinate situazioni, la molestia può facilmente scatenare una vera e propria aggressione, inizialmente verbale e quindi psicologica, per arrivare eventualmente a quella fisica...

Normalmente, il termine "molestia" viene impiegato per indicare un "atto che reca danno o disturbo" 1 ; molto spesso però, quando si parla di molestia il pensiero corre subito alle sue manifestazioni più spiacevoli.

Ciò accade perché, in determinate situazioni, la molestia può facilmente scatenare una vera e propria aggressione, inizialmente verbale e quindi psicologica, per arrivare eventualmente a quella fisica; in tutti i casi si tratta di comportamenti che sono in netto contrasto con le comuni norme di convivenza civile e che possono anche avere esiti drammatici.

 

Dalla molestia alla violenza

Solitamente, una situazione di molestia può degenerare in aggressione e in violenza quando raggiunge elevati livelli di ripetitività e di intensità; in simili casi, i principali fattori che favoriscono tale evoluzione sono:

  1. le condizioni di svantaggio, di isolamento e, spesso, di impotenza in cui si trova la persona maltrattata;
  2. la sensazione di potere che la persona malintenzionata ricava imponendo ripetutamente la propria volontà sulla persona che è fisicamente o psicologicamente più debole;
  3. la convinzione della persona malintenzionata di poter agire indisturbata e di rimanere impunita.

Tali fattori sono comuni a situazioni molto diverse tra loro, come ad esempio:

  • Il mobbing, inteso come "vessazioni sul posto di lavoro", che è una forma di molestia che protraendosi nel tempo e aumentando di intensità può arrivare a costituire violenza psicologica.
    Il bersaglio è tipicamente una persona che considera ingiuste le disposizioni o le osservazioni impartite dai superiori e non intende accettarle per questione di principio. Di conseguenza, i superiori formano una coalizione tra di loro e con altri lavoratori per complicare la vita aziendale alla persona "ribelle", magari arrivando anche ai sabotaggi e alle intimidazioni, al fine di portarla all'esasperazione e spingerla a dare le dimissioni.

    Secondo il Codice Penale non è specificatamente un reato, ma le azioni che lo costituiscono sono riconducibili ad altri tipi di reato, come ad esempio le lesioni personali (art. 582), connesse al peggioramento delle condizioni di salute della persona maltrattata.

  • Lo stalking, ovvero "insistere con una persona seguendola o telefonandole continuamente", che è anch'esso una forma di molestia che può facilmente evolvere in violenza psicologica.
    Può essere innescata da situazioni molto diverse tra loro, come ad esempio nei casi di forte delusione sentimentale, o di usura, oppure di regolamento di questioni in genere. Lo scopo è quello di portare la persona bersaglio all'esasperazione affinché ceda alla volontà della persona malintenzionata.

    Secondo il Codice Penale rientra nel reato di "atti persecutori" (art. 612-bis).

  • Il bullismo, caratterizzato inizialmente da "intimidazioni e minacce", che è un'ulteriore forma di molestia che può facilmente evolvere in violenza, sia psicologica sia fisica.
    In genere, il passaggio alle vie di fatto è favorito specialmente dall'immaturità dei soggetti interessati che, individualmente o in gruppo, mettono in atto comportamenti di una certa gravità senza tener conto delle possibili conseguenze, sia per loro stessi sia per la loro vittima. Per quest'ultima, lo stress a livello psicologico può essere tale da spingerla a compiere atti di estrema gravità, compromettendo irreversibilmente la propria incolumità personale.

    Secondo il Codice Penale non è specificatamente un reato, ma le azioni che lo costituiscono sono riconducibili ad altri reati: percosse o lesioni (art. 581 e 582), minacce (art. 612), ingiuria o diffamazione (art. 594 e 595), furto (art. 624), danneggiamento di cose (art. 635), molestia o disturbo (art. 660), stupro (art. 609), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis).

  • I maltrattamenti nell'ambiente domestico, che comprendono sia le umiliazioni, le sopraffazioni e gli abusi di vario tipo, sia la trascuratezza nei confronti di coloro che dovrebbero invece ricevere protezione ed affetto. Anche in questo scenario la molestia è inizialmente di tipo verbale per poi evolvere in forme assai più gravi di intimidazione e di sopraffazione.
    Una caratteristica particolare di queste situazioni è un certo isolamento sociale dell'intero nucleo familiare: sia per la persona maltrattante, che solitamente non ha competenze sociali adeguate e che invece si adopera per nascondere al mondo esterno i modi con cui sfoga la propria rabbia in famiglia, sia per le persone che subiscono i suoi sfoghi, a causa del forte disagio che provano. Inoltre, la tendenza di queste ultime ad adattarsi ai soprusi pensando, erroneamente, che non vi sia alcun rimedio contribuisce a peggiorare ulteriormente una situazione già estrememente grave.

    In quest'ambito possono rientrare numerosi tipi di reato disciplinati dal Codice Penale, tra i quali vi sono: violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570), abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571), maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580), percosse (art. 581), lesioni personali (art. 582), pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), sequestro di persona (art. 605), violenza sessuale (art. 609-bis), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612), atti persecutori (art. 612-bis), violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616), cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617), molestia o disturbo alle persone (art. 660).

Tutte le situazioni sopra descritte mostrano chiaramente un filo conduttore comune: l'intenzione di nuocere ad altri, che è indicativa di certe caratteristiche personali e che può manifestarsi in differenti modalità e con vari gradi di pericolosità, fino alle forme più estreme di violenza.

Il concetto di violenza è assai ampio e comprende le più svariate forme di abuso psicologico, fisico, sessuale e i relativi comportamenti coercitivi messi in atto per dominare una o più persone; generalmente è definibile come "costringere fisicamente o moralmente una o più persone ad agire contro la propria volontà".

Per chi subisce violenza, essa può comportare gravi conseguenze non solo a livello fisico ma anche a livello psicologico; ad esempio, può causare ansia, depressione, irritabilità, irregolarità del battito cardiaco, disturbi del sonno, difficoltà di concentrazione, sintomi somatici, ipervigilanza, sensi di colpa e vergogna, abbassamento del livello di autostima, e in certi casi anche specifici sintomi causati dall'evento traumatico che possono ulterormente aggravarsi se la situazione violenta si protrae nel tempo2.

Per chi mette in atto comportamenti violenti, le conseguenze peseranno principalmente sul piano penale e di conseguenza anche a livello sociale; va precisato che la persona malintenzionata potrebbe anche rimanere impunita, ma solo fino a quando la persona maltrattata deciderà di rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto, ed è caldamente raccomandabile che tale decisione venga presa al più presto possibile, eventualmente anche dopo che certi fatti si sono verificati, per evitare che si ripetano nuovamente.

 

Caratteristiche principali della persona malintenzionata

Generalmente, coloro che adottano comportamenti molesti, aggressivi o violenti sono persone che presentano varie forme e vari livelli di disagio psicologico: scarsa coscienza sociale, forte demoralizzazione, facile irritabilità, eccessiva impulsività, e quindi scarso autocontrollo2, 3; inoltre, hanno bassi livelli di autostima, temono di essere rifiutate o abbandonate dagli altri, e mettono in atto i comportamenti molesti, aggressivi o violenti quando si sentono minacciate o svalutate4.

Contrariamente a quanto è più facile pensare, questi malintenzionati non sono esclusivamente persone di sesso maschile ma anche di sesso femminile; inoltre, non si tratta solo di persone adulte ma anche di adolescenti o preadolescenti; nei casi più gravi si tratta di persone che presentano anche un Disturbo di Personalità.

Considerando un continuum che va dalla molestia alla violenza, in genere certi illeciti vengono commessi da individui che hanno una personalità tendenzialmente sprezzante delle regole, estroversa, impulsiva e instabile, e che eventualmente fanno uso di sostanze stupefacenti5, 6, 7.

Quindi, si tratta di persone che vogliono apparire forti ma che in realtà presentano molti punti di debolezza nel loro carattere, e in certi casi hanno bisogno di cure per evitare che nuociano ulteriormente a se stesse e agli altri.

 

Un tipo particolare di molestia: la pedofilia

Tra i vari tipi di molestia, gli illeciti di tipo sessuale commessi specificatamente contro i minori di età prepuberale, ovvero inferiore ai 14 anni di età, costituiscono una categoria a parte, poiché in gran parte dei casi i loro esecutori presentano caratteristiche differenti: perlopiù si tratta di individui con personalità di tipo socialmente inibito oppure ossessivo, con scarsa autostima e forte senso di angoscia5, 6, 7.

Queste persone vengono generalmente definite "pedofili" e sono state classificate in vari modi, tra cui:

  • "esclusivamente" o "non esclusivamente" pedofili (si stima che questi ultimi siano la stragrande maggioranza);

  • di sesso maschile (che si stima siano la maggioranza) o di sesso femminile;

  • attratti da minori di sesso maschile o di sesso femminile o di entrambi i sessi;

  • secondo la fascia di età dei minori da cui sono attratti: 0-5 anni, 6-10 anni, 11-14 anni;

  • se sono attratti anche da minori della propria famiglia;

  • se cercano il contatto fisico con i minori, anche tramite la collaborazione di altri pedofili, o se invece fanno solamente uso di mezzi sostitutivi (materiale pedopornografico, contatti virtuali via Internet, ecc.).

Come evidenzia quest'ultimo punto, non tutti i pedofili sono effettivi molestatori; alcuni di loro vivono la loro condizione in maniera esclusivamente virtuale.
Per contro, quanto descritto fin qui indica che i pedofili costituiscono solo una parte dell'insieme delle varie tipologie di molestatori, insieme che comprende anche i molestatori non pedofili5 di minori.

Diversamente dagli altri tipi di molestatori, in genere i pedofili non usano la forza ma varie strategie per ottenere dai minori ciò che desiderano5; ad esempio, utilizzano varie forme di manipolazione psicologica per ingraziarsi i minori e abituarli gradualmente a comportamenti inappropriati.

Essi sono anche molto abili ad ottenere posizioni, sia di autorità sia di lavoro, sia di volontariato sia di svago, che consentono loro di interagire indisturbati con i minori; inoltre molti di loro, nonostante presentino delle difficoltà emotive e interpersonali, prima o poi riescono a sposarsi, talvolta con una persona ingenua, o sottomessa, o complice5, tale da non ostacolarli nei loro piani.

In certi casi, i pedofili hanno anche una visione romantica del loro rapporto con i minori, dai quali cercano non solo l'appagamento dei propri impulsi ma anche una sorta di relazione sentimentale8.

Certamente simili comportamenti potrebbero venire biasimati solo in parte, se avessero come obiettivi delle persone adulte; invece, hanno come obiettivi delle persone giovanissime e che non hanno ancora raggiunto la pubertà, ragione per cui non si possono considerare soltanto "comportamenti biasimabili".

Infatti certi comportamenti, se rivolti ai minori, in ambito psichiatrico sono considerati come facenti parte dei Disturbi del Comportamento Sessuale (sottoclasse delle Parafilie)3, mentre in ambito giuridico, ai sensi del Codice Penale, rientrano nei reati di "abuso su minori" (art. 600-bis e seguenti; art. 609-bis e seguenti) e di "circonvenzione di persona incapace" (art. 643), e in certi casi anche nel reato di "istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia" (art. 414-bis).

In conclusione, la pedofilia è un tipo di molestia più subdola poiché si basa principalmente sull'inganno.

Purtroppo va precisato che nella maggior parte dei casi l'equilibrio psicologico dei minori molestati viene gravemente compromesso, talvolta in maniera irrimediabile, con pesanti conseguenze sul loro sviluppo cognitivo in generale e su quello psicosessuale in particolare.

Per esempio, potranno sentirsi costantemente a disagio, avere scarsa fiducia in se stessi e negli altri, avere difficoltà nel raggiungere i propri obiettivi personali, avere difficoltà di inserimento nel gruppo dei pari e nell'instaurare nuove e fruttuose amicizie e, una volta diventati adulti, avere difficoltà a costruirsi una vita normale.

Quindi, per evitare che certi eventi accadano o si ripetano, con le spiacevoli conseguenze che possono comportare, è opportuno segnalare al più presto qualsiasi circostanza che veda coinvolti dei minori in maniera poco chiara.

 

La persona malintenzionata può cambiare?

Al di là delle considerazioni e di eventuali iniziative di carattere giudiziario, va precisato che dal punto di vista psicologico gli interventi appropriati per i profili sopra descritti sono di vari tipi e la loro parziale o totale efficacia dipende dal livello di gravità del caso specifico.

Infatti, mentre le singole forme di disagio possono venire ridimensionate e magari risolte tramite apposito intervento, è difficile poter dire altrettanto per i Disturbi di Personalità e per i Disturbi del Comportamento Sessuale.

La difficoltà è dovuta al fatto che, tra le persone portatrici di tali disturbi, molte considerano questi ultimi in qualche modo accettabili, ovvero desiderano stare meglio ma non desiderano cambiare totalmente il proprio modo di essere; per tale ragione la terapia può risultare lunga, impegnativa e di limitata efficacia.

Altre di queste persone invece desidererebbero essere aiutate a cambiare, ma si astengono dal richiedere l'aiuto necessario per evitare le critiche altrui e, in casi particolari, la comunicazione all'Autorità Giudiziaria; di conseguenza, in questi casi che sono i più difficili e anche i più pericolosi per l'incolumità propria e altrui5, la terapia non può neanche venire iniziata.

 

Cosa fare, quindi?

Per coloro che preferirebbero non ritrovarsi a subire certe situazioni la cosa migliore sarebbe prevenirle; se ciò non fosse possibile, allora è bene coltivare amor proprio a sufficienza per riuscire a evitarle o a troncarle quanto prima possibile, cercando di uscirne definitivamente anziché rimanervi intrappolati con la speranza di un cambiamento che in certi casi potrebbe rivelarsi improbabile.

Per coloro che si sono accorti che nel proprio comportamento c'è qualcosa da sistemare e che non possono più continuare in quel modo, la richiesta del supporto necessario è comunque raccomandabile poiché può permettere di salvaguardare l'incolumità propria e altrui.

In tutti i casi, quindi, chiedere aiuto innanzitutto ai propri familiari, o se ciò non fosse possibile, sia agli operatori sanitari sia a quelli giudiziari è l'unica cosa giusta da fare.


Bibliografia 

1) Zingarelli, N. (2006). Lo Zingarelli 2007. Vocabolario della Lingua Italiana (12a ed.). Bologna: Zanichelli.

2) Colombo, G. (2005). Psicopatologia Clinica. Padova: CLEUP.

3) American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition (DSM-V). APA: Washington, DC.

4) Logan, C., Johnstone, L. Personality disorder and violence: making the link through risk formulation. J. Personality Disord. 2010; 24: 610-633.

5) Hall, R.C.W., Hall, R.C.W. A Profile of Pedophilia: Definition, Characteristics of Offenders, Recidivism, Treatment Outcomes, and Forensic Issues. Mayo Clin. Proc. 2007; 82(4): 457-471.

6) Francia, C.A., Coolidge, F.L., White, L.A., et al. Personality disorder profiles in incarcerated male rapists and child molesters. Am. J. Forensic Psychol. 2010; 28: 55-68.

7) Eher, R., Rettenberger, M., Schilling, F. Psychiatric diagnoses of sexual offenders. An empirical investigation of 807 delinquents imprisoned for child abuse and rape. Z. Sexualforsch 2010; 23: 23-35.

8) Seto, M.C. Is Pedophilia a Sexual Orientation? Arch. Sex. Behav. (2012) 41: 231-236.

 

Data pubblicazione: 30 marzo 2015

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