La diagnosi differenziale dello psicologo: la diagnosi psicopatologica

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Dr. Armando De Vincentiis Psicologo, Psicoterapeuta

in base all'rticolo 1 della legge 56/89 lo psicologo fa diagnosi in ambito psicologico e psicopatologico

Esiste una ingiustificata e perenne diatriba tra psicologi e psichiatri sui diritti e competenze nell’ effettuare diagnosi differenziale in ambito clinico e psicopatologico in cui si argomenta, spesso, di presunti limiti professionali e legali di questa se effettuata dalla figura dello psicologo non medico.

In merito riportiamo quanto segue allo scopo di fare chiarezza sulla questione.

Quando si fa riferimento all’articolo 1 della legge 56/89 che definisce la professione di psicologo in cui vi è esplicitamente scritto che lo psicologo fa “diagnosi” (..) in ambito psicologico…, si tende ad interpretare questa dicitura come espressione di un semplice rapporto o relazione del vissuto personale di un individuo senza però descriverne o definirne la “malattia”. Questo è un errore di valutazione in cui spesso molti tendono a cadere. L’articolo 1 della legge 56/89 parla di diagnosi!

Ossia:

Dal greco dià (attraverso) gnosis (conoscenza) - Processo volto alla rilevazione e descrizione di fenomeni riconosciuti come patologici, o procedura orientata a ricondurre un determinato fenomeno all’interno di una specifica categoria.

La psicologia è la scienza dei fenomeni psichici e quest’ultimi costituiti dai comportamenti molari, dalle esperienze intime, dalle emozioni e dalle azioni dei soggetti (Bonaiuto, concetti e termini per la ricerca psicologica. 1971)ossia la scienza del comportamento umano e in essa non si distingue un comportamento umano NORMALE da un comportamento PATOLOGICO e, come materia scientifica tesa a comprendere quelle dinamiche che spiegano e descrivono il correlato psichico di un comportamento, integra in sé tutte quelle discipline orientate verso questa conoscenza quali: la biologia, la psicofisiologia, la neuropsicologia, l’antropologia, la psicopatologia. Una diagnosi psicologica sottintende, quindi, una conoscenza e una considerazione di tali discipline le quali entrano a far parte del bagaglio culturale di ogni psicologo.

E’ logico che non essendo fatta da un medico essa non è una diagnosi medica ma è una diagnosi che entra nel merito di tutte quelle competenze che la professione di psicologo prevede ossia: la PSICOLOGIA la PSICOPATOLOGIA la NEUROPSICOLOGIA. La diagnosi psicologica o psicodiagnosi le integra tutte. Questo rende la diagnosi dello psicologo altrettanto funzionale ed operativa sotto l’aspetto della conoscenza clinica della psicopatologia del paziente e sulle sue relative indicazioni di intervento terapeutico esattamente come la diagnosi medica. In tali ambiti, quindi ( psicologia, psicopatologia, neuropsicologia) lo psicologo
che fa diagnosi (secondo la legge 56/89) (NON relazione psicologica) CHIAMA, DEFINISCE e/o DESCRIVE la malattia psicologica!

Oltre allo strumento “colloquio diagnostico” (raccolta anamnesi, osservazione ecc. in cui il professionista che si cimenta fa riferimento alle sue conoscenze scientifiche negli ambiti su citati e previsti dal suo PIANO DI STUDI UNIVERSITARIO) lo psicologo è legalmente abilitato all’uso di test diagnostici in tali discipline (si veda ad esempio MMPI, SCID, ecc., per la psicopatologia, test di BENDER, MATRICI PROGRESSIVE , MMSE, MODA , ecc., per la neuropsicologia) e ciò è un’ulteriore prova della sua competenza diagnostica, professionale e legale.

Si possono considerare tre argomenti fondamentali che sostengono e confermano quanto su riportato:

1) Un documento pubblico (su psicologiagiuridica.com) scritto dal professor Guglielmo Gulotta avvocato ed ordinario di Psicologia Giuridica all’Università di Torino in risposta ad un quesito rivoltogli dallo stesso Ordine Nazionale degli Psicologi in merito alle competenze diagnostiche dello psicologo. Su tale documento, in cui si dispiega punto per punto la legge 56/89 ed altre caratteristiche della professione di psicologo, si comprende perfettamente la sua autonomia diagnostica e professionale ed il suo diritto di mettere mani, in ambito psicopatologico, alla cosiddetta diagnosi differenziale.
Link di riferimento: http://www.psicologiagiuridica.com/pub/docs/numero_14/articoli/ParereProVeritatePsicologi.pdf

2) La prova pratica richiesta ai candidati all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. Questa consiste nella valutazione di un caso clinico in cui va effettuata una DIAGNOSI DIFFERENZIALE (non una relazione psicologica, pena la bocciatura) secondo i criteri del DSM ed una proposta di intervento sulla base di questa.
Sarebbe davvero un NON SENSO richiedere un tale compito ad un esame di Stato per l’abilitazione alla professione per poi non permettere allo stesso professionista di effettuare tale lavoro dal vivo nella sua pratica clinica.
Sul link riportato vi è un esempio di linea guida all’esame di stato per psicologi in cui la prova chiede in modo esplicito:
-ipotesi diagnostiche secondo i criteri del DSM IV -diagnosi differenziale -strategie di intervento
Link di riferimento: http://www.professionepsicologo.com/pdf/Esame_stato_caso_clinico.pdf 

3un documento pubblicato dal CNOP (Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi) Sulla diagnosi psicologia e psicopatologica in cui si spiega in modo inequivocabile, secondo scienza e giurisprudenze, la competenza dello psicologo in ambito psicopatologico.
http://www.psicologia.toscana.it/fileadmin/user_upload/Normativa/CNOP_-_Parere_diagnosi_psicologica_psicopatologica.pdf

 

Inoltre ricordo che uno psicologo che effettua psicoterapia secondo l’articolo 3 della legge 56/89 ha acquisito, dopo specializzazione, ulteriori competenze in ambito psicopatologico e per tanto ulteriormente legittimato a comprendere, descrivere, diagnosticare ed intervenire.

Data pubblicazione: 02 giugno 2010

Autore

a.devincentiis
Dr. Armando De Vincentiis Psicologo, Psicoterapeuta

Laureato in Psicologia nel 1996 presso Università La sapienza di Roma .
Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia tesserino n° 1371.

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