Prevenzione infortuni: non solo sanzioni punitive, ma soprattutto cultura della sicurezza sul lavoro

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

 

Le prime Leggi riguardanti l’Igiene del Lavoro in Italia risalgono alla fine del 1800 (Legge 80/1898 e Legge 230/1899). 

 

 

Successivamente nella prima metà del ‘900 viene emanato il Regolamento Generale per l’Igiene del Lavoro (Regio Decreto 530/1927).

 

 

Nel Dopoguerra vengono promulgate norme aggiornate alla situazione socio-economica dell’epoca:

  • DPR 547/ 1955
  • DPR 303/1956
  • Legge 300/1970

     

                                                                  

 

Quindi agli anni fra il 1991 ed il 2007 risalgono una serie di norme di attuazione delle Direttive Europee in materia di Igiene e Sicurezza del Lavoro.

Fra esse, la più conosciuta e citata è il Decreto Legislativo 626/1994, che precorre la normativa attuale. 

 

Nel 2008 viene infine emanato il Decreto Legislativo N°81, che seppure con lievi modifiche successive costituisce il Testo Unico attualmente vigente, con una raccolta completa di tutte la norme riguardanti l’Igiene e Sicurezza sul Lavoro.

 

Nel D. Lgs. 81/08 il lavoratore, da passivo recettore di informazioni, diviene partecipante attivo al processo di sicurezza.

Tuttavia, pur rappresentando indubbiamente un progresso rispetto alle precedenti Leggi, solo limitatamente si è riusciti ad ottenere la riduzione di infortuni.

L’infortunio sul lavoro, soprattutto quando ha conseguenze gravi e mortali, viene riportato dagli organi di stampa e dai media con toni drammatici per la descrizione della vicenda, ed inevitabilmente viene citata l’indagine giudiziaria che tende a stabilire le eventuali responsabilità con il numero delle persone indagate ed i reati ipotizzati.

Tutto ciò ingenera nell’opinione pubblica la convinzione che il procedimento giudiziario possa in qualche modo porre rimedio a quanto è successo, e che rappresenti un importante fattore di prevenzione per futuri eventi dannosi o luttuosi. 

   

Niente di più sbagliato: la punizione inflitta ai colpevoli, per quanto d’obbligo, non potrà mai restituire la vita o la salute a coloro che nell’evento infortunistico l’hanno persa irrimediabilmente, e dopo il primo impatto emotivo nelle cronache, il clamore si spegnerà pian piano relegando nel dimenticatoio la vicenda.

I procedimenti giudiziari, lunghi e costosi, comminano spesso pene sproporzionate alla vera entità del danno, per cui il vero costo sociale dell’infortunio viene ad essere estremamente più rilevante di quanto stabilito nelle sentenze.

Inoltre il Testo Unico, che nasce per la tutela e prevenzione dei lavoratori, finisce per essere utilizzato prevalentemente come strumento sanzionatorio al servizio della giustizia penale, per cui ogni condanna o violazione rappresenta in definitiva un fallimento dell’azione preventiva.

La sicurezza sul lavoro non è un argomento da trattare episodicamente, sull’onda di eventi infortunistici eclatanti, bensì una tematica da sviluppare e verificare costantemente, che deve entrare a pieno titolo nella cultura della società e prendervi residenza stabile ed inamovibile.

Per ottenere una prevenzione efficace, si deve invece privilegiare la formazione e l’informazione creando una coscienza collettiva mirata alla sicurezza sul lavoro ed alla responsabilità reciproca degli interventi, che porti tutti gli operatori e le istituzioni ad una collaborazione continua a cui tutti indistintamente danno il loro contributo.

 

Data pubblicazione: 22 gennaio 2015 Ultimo aggiornamento: 26 gennaio 2015

Autore

mascotti.nicola
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso Università di Sassari.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Sassari tesserino n° 2404.

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