Donne in progress: dal delitto d’onore, al femminicidio

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Dr.ssa Valeria Randone Psicologo, Sessuologo

La figura della donna e della mamma, durante la storia, ha attraversato momenti bui ed estremamente dolorosi.

La donna, sembrava non avere valore, poteva infatti essere licenziata, violentata, minacciata, tradita ed addirittura uccisa, in funzione dell'onore maschile e della sua tutela.

Il femminicidio per esempio, anticamente chiamato "delitto d' onore", non veniva affatto punito, anzi legittimato e considerato l' unica reazione/soluzione possibile, in caso di tradimento e disonore.

Bastava parlare d'“onore maschile” ed il delitto veniva assolto e giustificato.

Il delitto d’onore di un tempo, attraversa la storia e le regioni, passando dal sud a tutto il resto del mondo, per diventare oggi, “femminicidio”. Morti al femminile, efferati delitti ed atroci crudeltà, hanno un solo denominatore comune: la violenza sulle donne.

Il delitto d’onore ed il “matrimonio riparatore” erano regolamentati dal Codice Rocco, che avallava e giustificava il “disonore da tradimento e concepimento”.

Negli anni venti infatti, il “matrimonio riparatore”, prevedeva addirittura l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, “salvando l’onore della famiglia”.

Da donna e da clinico, mi pongo un’infinità di domande:

  • Può un abuso essere ammantato da matrimonio?
  • Il matrimonio, non dovrebbe avere ben altre caratteristiche, emotive e relazionali?
  • Chi ripara chi?
  • Lo stupratore viene assolto davanti a Dio ed alla società? O la donna, mediante il catartico matrimonio, viene discolpata dal reato del peccato carnale?
  • La donna abusata, violentata e fecondata dal suo carnefice, dovrebbe subire in silenzio ed imparare ad amare?
  • Ed il nascituro, figlio della profanazione e dell’aggressività, quale dote affettiva porterà con sé?

Credo che queste domande non abbiano bisogno di risposte, ma solo di importanti riflessioni…

La donna, in tutte le sue declinazioni: donna/madre, donna/lavoratrice, non ha affatto avuto una vita semplice. Anticamente infatti, la donna che lavorava in un' azienda, veniva addirittura licenziata, se diventava madre. Senza andare troppo lontano nel tempo, le donne che venivano lasciate dal marito, non potevano risposarsi, perché sarebbero state viste come delle donne dai facili costumi. 

Ancora in passato, alcune professioni di rilievo, come avvocato, giudice, poliziotto e carriera diplomatica, erano assolutamente vietate alle donne, perché queste, avendo un utero (isteros) ed un ciclo mestruale, erano considerate "isteriche" e labili emotivamente, quindi poco affidabili.

Altre importanti modifiche epocali, traguardi legislativi e simbolici, hanno aiutato la donna/madre/lavoratrice nel difficile percorso verso l’autonomia, vediamole insieme:

 Legge 9 del 1963 

Vietato licenziare le donne lavoratrici che si sposano e mettono al mondo dei bambini, la legge è uguale per tutti, senza differenziazione di genere. Questa legge dall'altissimo valore simbolico sembra avere dato libero accesso alle donne alla gestione alla generatività, senza viverla come il contro altare della carriera lavorativa.

1966 la violenza sessuale

Viene finalmente considerata da condannare e viene ritenuta come un reato alla donna e non solo alla pubblica morale.

Legge 66 del 1963

Fino a questo momento storico, le donne non potevano accedere ad alcuni servizi pubblici, come per esempio la magistratura, proprio per la loro vulnerabilità psichica “organo/correlata” (utero, isteros), quindi “portatrici sane” di isteria ed inaffidabilità.

 

 1970 legge sul divorzio

Anche la donna, non più felice all' interno del matrimonio, può sempre decidere di divorziare ed il divorzio consente alle donne di acquisire uno stato giuridico. Se prima da separate erano delle donne libertine e senza status, da divorziate potevano anche decidere di ricominciare daccapo altrove, senza "colpe" ed etichette sociali ghettizzanti.

Riforma del diritto di famiglia del 1975

Fino a quel momento il tradimento del marito, anche se certificato, non era causa di separazione o divorzio, il sospetto del tradimento della moglie invece si. Con questa legge, uomini e donne, verranno trattati allo stesso modo, senza disparità alcuna. Viene inoltre introdotta la comunione dei beni, considerando che il benessere della famiglia, dipende da entrambi i coniugi e che il lavoro da casalinga della donna, non retribuito, rende possibile il lavoro fuori casa del marito.

1978 viene legalizzato l' aborto.

Grazie a questa legge la donna non si rivolgerà più a cliniche private, costose ed inaffidabili, per l' IVG, interruzione volontaria di gravidanza, ma sarà protagonista assoluta del proprio destino procreativo.

1981 legge 44 viene abolito il delitto d'onore.

La donna non è più in possesso dell'uomo, può tradire, lasciarlo, decidere di separarsi e per questo non essere uccisa. 

1999 legge 38 lo stalking può essere punito.

Questa legge, tutela ancora le donne, finalmente il famigerato "corteggiatore assillante e maldestro", che oggi sappiamo essere la figura maschile che più correla con il femminicidio, può essere punito dalla legge. Anche questa legge, sancisce la libertà delle donne, non più considerate in possesso ed un possesso dell’uomo.

2013 legge 93 legge sul femminicidio.

Questa legge tutela ed incoraggia le donne a denunciare i loro partners violenti ed aggressivi, questi infatti, possono essere immediatamente allontanati da casa. 


Per approfondimenti suggerisco le seguenti letture:

Data pubblicazione: 17 gennaio 2014

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