Cosa intendiamo per imputabilità? Tra Neuroscienze e diritto PARTE II

s.totaro
Dr. Stefano Totaro Psicologo, Psicoterapeuta

 A questo link è possibile leggere la parte teorica che precede ciò che è trattato di seguito. Si iniziava a trattare il delicato argomento circa l'utilizzo delle neuroscienze forensi nei tribunali.

Lo sviluppo delle neuroscienze in questi ultimi decenni infatti sta modificando il modo in cui concepiamo la mente, il comportamento, e la natura umana, con implicazioni che vanno ben oltre il mero campo scientifico e medico. La reale domanda è etica, come ci si pone se si dimostra oggettivamente che in corso di delitto v'era un'offesa oggettivamente riconosciuta nel meccanismo neurale?

Sappiamo bene come ultimamente in ogni delitto che diventa mediatico si cerca di inserire il riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere nel modo più originale e scientificamente all'avanguardia possibile...

Vediamo un pò...

 L’attuale disciplina in tema di imputabilità

Attualmente l’istituto è regolato dall’art. 85 c.p., il quale recita: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”.

Si definisce la capacità di intendere come la idoneità che un soggetto – al momento del fatto – possedeva a comprendere (non solo a capire quindi) il valore e, quindi, il disvalore sociale di quell’azione od omissione.

Se definisce capacità di volere l’idoneità che il soggetto ha avuto ad autodeterminarsi in vista del compimento o dell’evitamento di quell’azione che si è costituita in reato. Al volere partecipano un insieme di elementi concorrenti: le facoltà volitive e le decisioni, infatti determinano nell’ambito di contenuti di coscienza, di rappresentazioni, di giudizi, ed anche di sentimenti.

Dunque la “capacità di intendere e di volere”, contenuto della definizione di imputabilità, manifesta la sintesi delle condizioni psico-fisiche che consentono di ritenere l’essere umano in grado di comprendere il messaggio della sanzione punitiva. Affinché sussista l’imputabilità (art. 85 c.p.p.) la legge richiede che lo stato mentale sia costituito da due distinti elementi: l’elemento intellettivo e l’elemento volitivo. L’imputabilità si presenta pertanto come concetto giuridico che permette di dare contenuto alla “normalità psichica”, attraverso il rinvio a capacità psichiche fondamentali e basilari.

Basta che, nel momento in cui è stato commesso il reato, una delle due manchi o sia grandemente scemata per infermità, per parlare rispettivamente di vizio totale (art.88 c.p.) o parziale (art.89 c.p.) di mente.

La valutazione dell’imputabilità prende quindi in considerazione, nel contempo, un aspetto psicologico obiettivo, la descrizione del substrato psicopatologico, ed un aspetto giuridico, la valutazione della capacità d’intendere e di volere al momento del reato, sistema, questo definito psicopatologico-normativo.

 

Le cause d’esclusione e di attenuazione dell’imputabilità

 La capacità di intendere e di volere possono essere messe a repentaglio da una condizione di infermità. Il principio contenuto negli artt. 88 e 89 del codice penale è inequivocabile: art. 88. Vizio totale di mente. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere”; “art. 89. Vizio parziale di mente. Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita”.

Il codice penale evidenzia dei meccanismi presuntivi, ma vi sono delle condizioni per le quali queste vengono meno.

Per il minore d’anni 14, la presunzione è assoluta e pertanto non esiste possibilità di prova contraria. L’infraquattordicenne è sempre non imputabile, ma si privilegiano finalità rieducative del trattamento sanzionatorio le quali si esprimono in trattamenti correzionali che si svolgono in istituti specializzati.

La presunzione che opera rispetto al soggetto maggiorenne, è relativa il che vuol dire che è ammessa la prova contraria. Si presume che il soggetto maggiorenne sia imputabile ma esistono fattori che possono escludere o attenuare l’imputabilità.

 Le cause di cui il giudice deve accertare l’assenza perché il soggetto sia imputabile sono:

  • i casi d’intossicazione acuta da alcol o da stupefacenti dovuti a caso fortuito o forza maggiore artt. 91 e 93 c.p.;
  • i casi cui l’autore è stato reso da altri incapace di intendere o di volere (art. 86 c.p.);
  • i casi in cui il soggetto presentava al momento del commesso delitto, un quadro d’infermità tale da escludere,art. 88 c.p. o da scemare grandemente art. 89 c.p. la sua capacità di intendere o di volere;
  • il caso del minorenne che ha compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, che per immaturità non aveva al momento del fatto, la capacità di intendere o di volere art. 98 c.p.

A parte quest’ultima situazione in cui l’imputabilità del minore infradici ottenne è subordinata all’accertamento della sua maturità psico-sociale (prima del compimento dei 14 anni esiste una presunzione di incapacità, ex art. 97 c.p.) nei primi tre casi l’incapacità deve sempre essere riconducibile ad un’infermità di mente, a sua volta produttiva di vizio parziale o totale di mente.

Tuttavia quando il giudice nutre dei dubbi sulla sanità mentale del soggetto, indagato o imputato, si avvarrà del perito o di un collegio di periti perché sia svolta perizia e sulla base del parere peritale possa decidere formulando un giudizio.

  

La nozione d’infermità: staticità giuridica di un termine scientificamente oltrepassato

 Oggi il concetto di infermità, che ha perduto il legame che aveva in passato con il termine della pazzia, è divenuto vago e indeterminato ed ha perso per la psichiatria ogni valore da quando si è scoperto e preso coscienza, che il disturbo mentale non è solo malattia, ma è un’entità complessa, non definibile, in ordine alla quale vi sono poche certezze circa l’eziologia e che in definitiva è la risultante di una condizione sistemica nella quale concorrono il patrimonio genico, la costituzione, le vicende di vita, gli stress, il tipo d’ambiente, l’individuale plasticità dell’encefalo, i meccanismi psicodinamico, la peculiare modalità di reagire, di opporsi, di difendersi. Dunque non esiste più la malattia mentale nel senso antico del termine, ma nasce una visione plurifattoriale integrata della malattia mentale. Per quanto attiene alla nozione di infermità, questa è oggi intesa in senso ampio, che permetta di includere ogni tipo di disturbo che incide sullo stato di mente, o in senso restrittivo e tale da comprendere solo i casi di vera e propria psicosi o condizione psicologica equivalente.

 

Nei prossimi giorni, per non appesantire la lettura, scriverò ancora dell'attuale disciplina in tema di imputabilità e delle cause che permettono l'esclusione o l'attenuazione, dell'imputabilità.

 

Bibliografia: 

Totaro, S. Imputabilità e Neuroscienze: spiegare di più per comprendere meglio. Tesi di master in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense discussa nel 2010 presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova.

Data pubblicazione: 01 febbraio 2016

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