Chiusura inail ingiustificata

Egr. Dott.ri,
dopo incidente stradale del 17/10/2012 (io sono la parte lesa) ho riportato diverse problematiche, effettuato visite ortopediche e neurologiche e ecografie dove mi è stata data una prognosi di 30 gg dal 03/12/12.
Oggi il medico dell'INAIL mi ha chiuso lìinfortunio ven 07/12/2012
Ho detto che non ero d'accordo perché non sto ancora bene, ed ho anche i certificati medici che comprovano le mie problematiche, però secondo il medico legale non ho problemi di inabilità totale al lavoro.
Cosa posso fare per richiedere la riapertura dell'INAIL?
Non avrebbero dovuto darmi una percentuale d'invalidità?
Grazie mille per l'aiuto.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

L'infortunato può presentare ricorso al provvedimento di chiusura della pratica d'infortunio da parte della Sede INAIL competente, recandosi presso un Ente di Patronato con tutta la documentazione medica utile alla valutazione del caso.

La normativa previdenziale di riferimento è l'art. 104 del DPR 1124 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che di seguito riporto:
<104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.>

Per quanto riguarda l'inavlidità permanente, vale l'art.102 del medesimo DPR 1124/65:
<102. Ricevuto il certificato medico costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione l'indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.>

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]