Permessi per chemioterapia

Salve. La mia compagna sta facendo una chemioterapia per un mieloma. Deve andare due giorni a settimana in ospedale per le infusioni venose questo per sei mesi.Vorrei sapere se è possibile usufruire sul lavoro,di speciali permessi invece di collocarsi in malattia ogni volta. grazie
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

esistono due possibilità di ottenere permessi nell'attività lavorativa per effettuare chemioterapia.

Il primo caso riguarda i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
Per quanto riguarda specificamente la tutela dei malati di cancro, attualmente alcuni CCNL nel settore del pubblico impiego[Enti Locali, Scuola, Cassa Depositi e Prestiti, Ministeri, ecc..], prevedono che, per patologie gravi che richiedano terapie salvavita come la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti, e siano retribuiti interamente.
Ciò non solo prolunga indirettamente il periodo di comporto (periodo di conservazione del posto per il lavoratore malato), evitando in taluni casi il licenziamento, ma garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, dopo un certo periodo di assenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato.
In altri CCNL, invece, il periodo di comporto viene aumentato fino al 50% in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze nel caso di malattia oncologica.
Per fruire dei giorni di assenza per terapie salvavita è necessario specificare il motivo dell'assenza che il datore di lavoro potrà chiedere di documentare con idonea certificazione medica.

Nel secondo caso, i benefici vengono concessi ai lavoratori dipendenti a seguito del riconoscimento della condizione di "handicap in situazione di gravità" (art.3, comma 3 Legge 104/92)
La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso appunto della certificazione di handicap con connotazione di gravità. Tale attestazione di handicap viene rilasciato da un'apposita Commissione operante presso ogni Azienda USL e non va confuso con l'attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale.
Peraltro se si è richiesto l'accertamento ma non si è ancora in possesso della certificazione di handicap è ammessa un'eccezione: l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324 (convertito alla Legge 27 ottobre 1993, n. 423) prevede che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente dal medico, in servizio presso l’Azienda USL che assiste il disabile, specialista nella patologia dalla quale è affetta la persona handicappata. L'INPS ha impartito nel tempo due diverse istruzioni operative in merito al certificato provvisorio. Con la Circolare 32/2006 ha precisato chi sia il “medico specialista” che può rilasciare la certificazione provvisoria di handicap: il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica (aziende ospedaliere, strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè: policlinici universitari, istituti sanitari privati qualificati presidi USL, enti di ricerca). La certificazione provvisoria è valida fino alla conclusione del procedimento di accertamento.
I lavoratori con "handicap con connotazione di gravità" (articolo 33 della Legge 104/1992)possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile.
Dopo una serie di pareri e sentenze di segno opposto, la Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha definitivamente chiarito (articolo 19) che i due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.
Sotto le sei ore di lavoro giornaliero spetta una sola ora di permesso lavorativo.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]

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dopo
Utente
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Gentilissimo Dott. Mascotti, la ringrazio molto per la esauriente risposta e la saluto cordialmente