Ctu

Buongiorno,
ringraziandovi in anticipo per il tempo che potrete dedicarmi ho un quesito/dubbio.

Siamo in causa con un medico per una terapia errata a mia moglie che ha esposto a rischio accertato da perizia di parte e da medico intervenuto successivamente per porre urgente rimedio con intervento chirurgico..
AL momento del deposito della documentazione la controparte ha presentato relazione di un medico legale salvo poi cambiarlo in fase di CTU una volta conosciuto il medico nominato dal Tribunale. Premesso che è facoltà della controparte farsi rappresentare da altro medico rispetto alla prima perizia depositata, salvo poi scoprire (in attesa iniziasse visita c/o ospedale dove operava CTU nominato) che sia il nuovo medico della controparte che l’incaricato si conoscevano molto bene e si sono anche trattenuti a parlare amabilmente in modo privato non curandosi della ns presenza per la causa.
Detto ciò, a distanza di 2 mesi ci viene prodotta la bozza di relazione dichiaratamente a vantaggio della controparte.
La domanda è: siccome in rete c’è documentazione che attesta che il CTU e il medico legale della controparte hanno lavorato insieme anche nella stesura di libri (come autore e contributore esterno), questo potrebbe essere causa di revoca della nomina del CTU con successiva indicazione di nuovo CTU?
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

per quanto è a mia conoscenza, i motivi di revoca del CTU sono pressoché i medesimi per la ricusazione del Giudice (art 37 c.p.p.)
1) nei casi [previsti dall'articolo 36 comma 1]:
a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza.

2) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Ciò premesso, il Suo Avvocato potrebbe addurre "gravi ragioni di convenienza" nella pregressa attività di co-autori fra CTU e CTP, anche se sarebbe stato più opportuno che ciò avvenisse prima della stesura della bozza della CTU, e non quando si è venuti a conoscenza dei contenuti a vantaggio della controparte.

Distinti Saluti.