L'obbligo di denuncia: referto e rapporto

mariocorcelli
Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

Chiunque, mentre sta esercitando una professione sanitaria, viene a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio, è obbligato a farne segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Al di fuori di tale norma, vale il segreto professionale (CP art.622 e Codice Deontologico) e la salvaguardia della privacy (D.Lvo 30.6.2003 nr 196 e successive modificazioni), cioè l’obbligo a non rilevare informazioni sula salute del paziente o i suoi dati sensibili. La violazione del segreto professionale comporta sia sanzioni penali (reclusione) che civili (risarcimento).

L'obbligo normativo, invece, della denuncia obbligatoria discende dai seguenti articoli del Codice Penale.

 

Titolo III Capo I Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 365. Omissione di referto. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 378. Favoreggiamento personale. Chiunque… aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alla ricerca di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni… se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce la Art. 384. Casi di non punibilità. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, …, 365,…, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore.

 

Il codice penale, quindi, distingue due tipi di obblighi: il REFERTO e il RAPPORTO

Il REFERTO riguarda il libero professionista.

il RAPPORTO riguarda il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio.

Definizione di pubblico ufficiale: chiunque esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa, con poteri autoritativi e certificativi.

Definizione di incaricato di pubblico servizio: chiunque, a qualunque titolo presta un pubblico servizio, con l’esclusione di semplici mansioni e di prestazioni meramente materiali.

Esempi di pubblico ufficiale: i dipendenti pubblici (medici, psicologi, biologi, veterinari…)

Esempi di incaricato di pubblico servizio: il professionista convenzionato col servizio sanitario nazionale.

Libero-professionista: lo è anche il sanitario pubblico dipendente o incaricato di pubblico servizio, nel momento in cui presta la sua assistenza privatamente.

 

Esempi

  1. Il medico di base quando assiste un paziente in regime di convenzione, è un incaricato di pubblico servizio; quando lo visita privatamente, è un libero professionista.
  2. Il medico o lo psicologo ospedaliero: quando assiste un paziente nell’ambito della sua funzione pubblica, è un pubblico ufficiale; quando lo assiste privatamente (libera professione intramoenia), anche se nelle mura ospedaliere pubbliche, è un libero professionista.
  3. Il medico o lo psicologo, quando assiste un paziente in una struttura privata accreditata e in regime di convenzionamento, è un incaricato di pubblico servizio.

 

Differenza fra referto e rapporto

Il referto non è obbligatorio:

a) se espone il paziente ad un procedimento penale;

b) se espone il libero-professionista ad un nocumento per sé o per un proprio congiunto.

Il rapporto è “sempre” obbligatorio.

Esenzione dall'obbligo del referto. L'obbligo del referto viene meno quando la sua presentazione esporrebbe il paziente a procedimento penale.

Il sanitario che non si avvale di questa disposizione, cagionando un danno ingiusto al proprio assistito, può essere responsabile di violazione di segreto professionale.

Altra causa di esenzione si ha se il medico ha omesso il referto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore.

 

Come si distinguono i REATI?

Il codice penale fa una distinzione prettamente formale in contravvenzione e in delitto, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite.

La contravvenzione è un reato minore e ha come pene l’arresto e l’ammenda.

Il delitto ha come pene l’ergastolo, la reclusione, la multa.

 

Quali sono i reati perseguibili d’ufficio che interessano l’attività del professionista sanitario?

  • i delitti contro la vita:
    • omicidio volontario, preterintenzionale e colposo;
    • omicidio del consenziente;
    • morte come conseguenza di altro delitto;
    • istigazione ed aiuto al suicidio.
  • i delitti contro l’incolumità individuale:
    • lesioni personali dolose gravissime (malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile, perdita dell’uso di un organo, perdita della capacità di procreare, per manette gravi difficoltà della favella; deformazione o sfregio permanente del viso, aborto della persona offesa, mutilazioni di organi genitali femminili, come la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione);
    • lesioni personali dolose, da cui sia derivata una malattia di durata superiore a 20 gg;
    • lesioni personali dolose aggravate (pericolo per la vita, malattia superiore ai 40 giorni, permanente di un senso di un organo, su donna incinta e se dal fatto deriva l’acceleramento del parto);
    • lesioni personali colpose aggravate, solo se commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro;
    • la malattia professionale.
    • Sono escluse le lesioni lievissime e le percosse.
  • i delitti contro la libertà personale:
    • sequestro di persona,
    • violenza sessuale di gruppo,
    • la violenza privata,
    • la minaccia aggravata e l'incapacità procurata mediante violenza;
    • prostituzione minorile.
  • i delitti contro la famiglia:
    • l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e i maltrattamenti in famiglia.
  • i delitti contro la pietà verso i defunti:
    • vilipendio di cadavere,
    • distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere,
    • occultamento di cadavere,
    • uso illegittimo di cadavere.
  • l’interruzione di gravidanza effettuata in violazione della Legge 194/78 o di specifiche previsioni in essa contenute:
    • delitti di aborto: l'aborto colposo, l'aborto conseguente a lesione personale dolosa, l'aborto di donna non consenziente, l'aborto di minore o di interdetta, l'aborto seguito da morte della donna, il tentativo di aborto
    • il parto prematuro colposo e
    • l'acceleramento preterintenzionale del parto
  • i delitti sessuali:
    • la congiunzione carnale abusiva di pubblico ufficiale, gli atti osceni e l'incesto;
    • la violenza carnale, gli atti di libidine violenti;
    • il ratto, la seduzione e la corruzione di minorenni nei casi previsti dalla legge;
    • atti sessuali con minorenni, i reati connessi alla pornografia minorile
  • i delitti contro l'incolumità pubblica: tutte le attività pericolose per la salute pubblica che espongano al pericolo di epidemie, di intossicazioni e, in genere, di danni da alimenti, bevande o medicinali guasti.

 

Il referto o il rapporto deve essere trasmesso senza ritardo al pubblico ministero o ad un organo di polizia

Il suo contenuto espone gli elementi essenziali del fatto ed indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonchè le fonti di prova note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, della persona offesa e dei testimoni.

Qualora più sanitari abbiano prestato la loro opera o assistenza nella medesima occasione, sono tutti obbligati a presentare il referto o il rapporto, che può redigersi in atti separati o in uno solo sottoscritto da tutti.

In conclusione, gli elementi da considerare sono:

  • se il reato è perseguibile d’ufficio
  • se in quel momento il sanitario esercita come libero-professionista (obbligo di referto) o come pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (obbligo di rapporto).

 

Esempi pratici

  1. Un medico o psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, viene a conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino; non è obbligatoria la denuncia, perchè il referto esporrebbe il paziente a procedimento penale.
  2. Un medico o psicologo, nell’assistere un paziente in una struttura pubblica, viene a conoscenza che questi ha violentato sessualmente un bambino, è obbligato sempre a fare il rapporto.
  3. Un medico o uno psicologo libero-professionista, nell’assistere un paziente, vengono a sapere che questi è stato violentato sessualmente; in tal caso, il referto va fatto, perché non esporrebbe il paziente a procedimento penale, in quanto vittima di un reato commesso da altra persona. 
    Ma se l’altra persona che ha commesso il reato e che è eventualmente presente alla visita, minaccia il sanitario o i suoi familiari di un qualsiasi nocumento, il sanitario è esonerato dal fare il referto.
  4. Se il medico o lo psicologo si trovano in quel momento ad operare come pubblico dipendente, anche se minacciato, è sempre obbligato a fare il rapporto.

 

Data pubblicazione: 04 luglio 2011

Autore

mariocorcelli
Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1974 presso Università di Milano.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Milano tesserino n° 15857.

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