Omeopatia: quando c'è il rischio medico-legale?

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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

Anche se l'omeopatia non ha un fondamento scientifico, non è la sua pratica di per sè a costituire materia di medicina legale, ma le eventuali sue conseguenze dannose, qualora venisse usata in malattie trattabili efficacemente solo con le terapie tradizionali.

Premessa

L'omeopatia non è fondata su presupposti scientifici nè vi è alcuna prova della sua efficacia e per questo non è approvata dalla medicina ufficiale, eppure si è diffusa parecchio nel mondo occidentale ed è tollerata dalle Istituzioni e dagli Ordini dei Medici.
Ma il rischio medico-legale è altra cosa e non per il fatto che sia considerata una pseudoscienza.

L'omeopatia, come le MNC in generale, appare in palese contrasto con il Codice Deontologico del Medico, che deve valersi esclusivamente di “terapie e trattamenti di provata efficacia scientifica”,
Eppure, gli Ordini dei Medici non soltanto tollerano le MNC, ma hanno anche istituito dei "registri".
L'OdM di Milano, per esempio, ha istituito 8 registri: agopuntura, fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, medicina tradizionale cinese, omeopatia, omotossicologia, osteopatia.

Ciò non deve meravigliare, perché gli Ordini Professionali non sono società scientifiche e le loro finalità sono soltanto di tipo giuridico ed organizzativo; tant'è che lo stesso OdM di Milano, nell'istituire i registri, ha voluto precisare: "ma i colleghi iscritti, al di là della loro specifica preparazione, non devono, mai, ripeto mai, dimenticare che prima di tutto sono medici e come tali debbono comportarsi e che l'Ordine non farà sconti a chi ciò dimenticherà in nome di filosofie o altro".

L'OMS nel marzo 2010 ha scritto per la prima volta ufficialmente dell'omeopatia, non per approvarla come pratica scientifica, ma per raccomandare l'istituzione di leggi e regolamenti per il controllo nel commercio dei preparati omeopatici (“Safety issues in the preparation of homeopathic medicine”) a sola tutela del consumatore.

Nello stesso tempo l'OMS ha messo in guardia dai pericoli che i trattamenti omeopatici costituiscono nel terzo mondo nel momento in cui si sostituiscono alle terapie tradizionali nelle malattie gravi come quelle infettive, in particolare l'AIDS.
E nonostante che il prodotto omeopatico non sia considerato un "farmaco" a tutti gli effetti e che sia prodotto e venduto liberamente, vari tribunali hanno sentenziato che l'omeopatia può essere esercitata solo da medici.

I rischi medico legali

Personalmente sono contrario a qualsiasi forma di "proibizionismo" per diverse sostanziali ragioni:
a) ciascuno è libero di curarsi come meglio crede;
b) mettere al bando le MNC servirebbe solo a creare un loro mercato clandestino;
c) la fiducia nella medicina e nel medico non può essere imposta per legge ma deve scaturire da una crescita culturale che coinvolga singoli e Istituzioni.

A questo punto, data la premessa, vi sarebbe poco altro da dire in questo Minforma, se non tirare una sola logica conclusione: sebbene l'omeopatia non abbia un fondamento scientifico, non è la sua pratica di per sè a costituire argomento di medicina legale, ma le eventuali sue conseguenze dannose, qualora venga usata in malattie trattabili efficacemente soltanto con le terapie convenzionali.

Affinchè il trattamento omeopatico non dia conseguenze di natura medico-legale:

  • dev'essere rivolto a disturbi che possono regredire anche spontaneamente o per effetto placebo o per loro naturale risoluzione;
  • dev'essere rivolto a disturbi transitori e non indicativi di patologie più gravi, per le quali, a causa del trattamento omeopatico, vengano omessi o ritardati i necessari accertamenti diagnostici convenzionali;
  • non dev'essere rivolto a malattie, soprattutto gravi, per le quali le terapie tradizionali si sono dimostrate efficaci sia ai fini della guarigione che del prolungamento della sopravvivenza e della qualità della vita (malattie infettive, aids, malattie cardiovascolari, alcune malattie psichiatriche, cancro). Al massimo, per queste malattie, il trattamento omeopatico, può essere integrativo e mai sostitutivo;
  • il trattamento omeopatico non deve produrre un peggioramento della patologia trattata, se il peggioramento poteva essere evitato con un trattamento tradizionale;
  • lo stesso discorso va applicato ai metodi diagnostici non convenzionali, che mai devono sostituirsi ai metodi diagnostici convenzionali ritenuti efficaci e consolidati scientificamente nella pratica quotidiana.

Siccome l'omeopatia non ha un riconoscimento ufficiale da parte della comunità scientifica, il medico che la pratica dovrebbe seguire assai scrupolosamente queste basilari raccomandazioni:

  • non trattare il "sintomo" o quel particolare "segno clinico" prima di avere definito, anche ricorrendo ai necessari accertamenti diagnostici convenzionali, la diagnosi della patologia da trattare;
  • esplicitare sempre al paziente, nell'ambito del dovere d'informazione sanitaria, che il trattamento omeopatico non ha un supporto scientifico accreditato dalla comunità scientifica mondiale;
  • esplicitare al paziente ogni altro trattamento alternativo a quello non convenzionale, ivi compresi quelli della medicina ufficiale;
  • evitare il trattamento omeopatico per una malattia per la quale esista già un trattamento convenzionale scientificamente consolidato e sicuramente efficace contro la causa della malattia.

Non ha importanza, in ambito medico-legale, se il medico abbia praticato il trattamento omeopatico "in tutta buona fede", ovvero "con coscienza" nè se abbia agito con ciarlataneria o a mero scopo di profitto.
In ambito medico-legale, quando si deve giudicare se vi sia stato o no un errore tecnico o una omissione, viene presa in considerazione solo "la scienza", non "la coscienza".

La "coscienza", infatti, essendo attinente alle sole convinzioni personali, religiose, filosofiche e culturali, non è oggetto di discussione medico-legale; la "coscienza", al massimo, potrà essere utilizzata dal giudice penale come attenuante per giustificare una pena più lieve, distinguendo se l'errore medico è colposo oppure volontario, ma sicuramente non ha importanza in ambito di risarcimento civilistico del danno.

Attualmente i trattamenti di MNC non sono frequente oggetto di contenzioso medico-legale, proprio perché "fortunatamente" limitati a malattie benigne o a disturbi suscettibili di effetto placebo o di risoluzione spontanea; in poche parole, possono rivelarsi inutili o superflui ma non dannosi.

I casi approdati nelle aule di giustizia riguardano patologie organiche, nelle quali il trattamento omeopatico o altro trattamento non convenzionale ha impedito un corretto approccio diagnostico e/o terapeutico, peggiorando la malattia del paziente, finanche a provocare o anticipare, in alcuni casi, un esito mortale.

Data pubblicazione: 08 settembre 2010

Autore

mariocorcelli
Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1974 presso Università di Milano.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Milano tesserino n° 15857.

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