La perizia psichiatrica

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Dr. Francesco Saverio Ruggiero Psichiatra, Psicoterapeuta

I destinatari della perizia psichiatrica sono tutti i soggetti verso i quali sorgono dubbi, durante un procedimento giuridico, sulla presenza o meno di una psicopatologia dell’imputato, ed in questi casi il giudice può avvalersi della perizia di uno psichiatra che valuterà professionalmente la capacità dell’imputato.

Studi statistici hanno consentito di valutare che il malato psichico non delinque in maniera significativamente superiore alla popolazione generale e non è possibile fare un’equivalenza diretta tra patologia mentale e pericolosità sociale.

Il perito è lo psichiatra che viene chiamato come consulente del tribunale.

In questi casi non vengono applicate le regole del segreto professionale in quanto le informazioni cliniche possono essere già a disposizione della corte ed il periziando viene informato che non esiste relazione di riservatezza in quanto il colloquio verrà rivelato al tribunale.

La perizia psichiatrica è una valutazione che può essere richiesta anche da un soggetto che necessita di una consulenza in ambito psichiatrico e psicopatologico od anche ambito medico-legale.

Lo psichiatra può essere chiamato a valutare condizioni cliniche di un determinato soggetto dal soggetto stesso, dai familiari, da un avvocato o da un giudice.

Inoltre, durante l’affidamento dell’incarico al perito, lo stesso viene invitato ad informare il giudice in merito a condizioni d’incompatibilità che possono rendere non possibile lo svolgimento della perizia.

La perizia psichiatrica in senso stretto riguarda il concetto di responsabilità penale che viene ad essere collegato con la coscienza e la volontà.

Infatti, la legislazione italiana prevede che non è punibile colui che ha commesso un reato se il gesto non è stato compiuto con reale capacità di intendere e di volere.

Generalmente, il perito viene, perciò, chiamato ad accertare la capacità di intendere e di volere e la pericolosità sociale del periziando.

Non è ammessa la perizia per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

S’intende come capacità di intendere, la capacità del soggetto di comprendere la realtà esterna ed il valore di una determinata azione, la capacità di volere è intesa, invece, come la capacità di autodeterminarsi nella possibilità di compiere od evitare l’azione che si costituisce in reato. Successivamente, si valuta la pericolosità sociale del soggetto che prende in considerazione la gravità del reato previsto dal codice di procedura penale.

Qualora, viene valutata la presenza di pericolosità sociale nell’indagato vengono messe in atto delle misure di sicurezza specifiche per il soggetto.
Tali misure possono essere distinte in detentive e non detentive, secondo quanto previsto dal Codice Rocco.

Le misure detentive si distinguono, inoltre, in psichiatriche e non psichiatriche, a seconda del tipo di misura adottata.

Se, invece, viene precedentemente escluso il vizio di mente, allora il perito può non rispondere al quesito in merito alla pericolosità sociale, in quanto la condizione determinante deve essere sempre la presenza di un vizio di mente parziale o totale.

Qualora, successivamente, venissero meno i presupposti psicopatologici di pericolosità sociale, la misura cautelare prevista può essere modificata o revocata.

L’accertamento della pericolosità sociale è compito del perito, mentre la valutazione del comportamento criminale e del conseguente controllo sociale è compito del magistrato, che si esprime in merito alla misura definitiva da adottare.

Data pubblicazione: 28 luglio 2010

Autore

francescosaverioruggiero
Dr. Francesco Saverio Ruggiero Psichiatra, Psicoterapeuta

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998 presso Università Cattolica del S. Cuore - Roma.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Avellino tesserino n° 3387.

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