Tumore polmonare di origine professionale

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

  

 Un breve cenno storico, per ricordare che la prima pubblicazione riguardante l’osservazione di un tumore polmonare professionale risale a poco dopo la scoperta dell’America, quando Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, noto con lo pseudonimo di Paracelso, scrisse una monografia del 1537 sul “Morbo polmonare di Scheenberg ed altre malattie dei minatori”, che rappresenta il primo trattato in cui viene descritta una malattia professionale, vale a dire una forma neoplastica che affliggeva i minatori della cittadina di Scheenberg in Sassonia, e che in seguito fu attribuita all’inalazione di radon, gas inerte derivante dal decadimento del radio, presente in alta concentrazione nelle gallerie di tali miniere.

 

    

 

 

 

 

 

 

Tra le sostanze classificate come cancerogeni certi per l’uomo dalla IARC, molte sono, o sono state in passato, presenti negli ambienti di lavoro.

L’esposizione ad uno, o più, di questi agenti durante l’attività lavorativa può essere correlata all’insorgenza di un tumore polmonare di origine professionale

Nelle nazioni industrializzate si stima che la frazione di tumori/anno attribuibile ad esposizione professionale sia dell’ordine del 5% del totale di patologie neoplastiche diagnosticate.

 

Purtuttavia è notorio che esiste una forte sottostima dei tumori professionali, compresi quelli polmonari, sulla base del numero di denunce presentate all’INAIL:

                             Anno 2013:  …….. 309 denunce in Italia 

                            Anno 2014:  …….. 239 denunce in Italia

 

           

 

Altre considerazioni inducono a dubitare fortemente dell’attendibilità delle statistiche disponibili sul più recente Malprof 2013-2014 (8°Rapporto INAIL-Regioni sulle malattie professionali); si considerino ad esempio i dati riguardanti la Sardegna:

 

  • nessuna segnalazione di tumore polmonare di natura professionale nel 2013 e 2014
  • esagerato numero di segnalazioni di malattia professionale (449 e 444) per l’ASL di Oristano
  • un solo caso di segnalazione di malattia professionale nel 2013 e 2014 per l’ASL di Carbonia

Ciò sta a significare che l’attuale sistema di rilevazione della malattie professionali dovrebbe essere rivisto.

Da parte dell’INAIL, si sostiene che la differenza tra il dato di denunce all’INAIL di tumore professionale ed il dato epidemiologico è attribuibile al criterio medico-legale (difficoltà oggettive di ottenere l’anamnesi lavorativa dall’interessato) ed agli strumenti epidemiologici (che si basano sull’applicazione di stime).

Lo scrivente ritiene peraltro che sussistano ulteriori motivazioni:

  1. Per le patologie neoplastiche spesso ricorrono condizioni di eziopatogenesi multifattoriale, per cui è necessaria un’attenta valutazione del rischio lavorativo ed extralavorativo.
  2. Non è sempre facile riconoscere un’esposizione a specifici cancerogeni professionali, sulla base dell’indicazione della sola attività lavorativa

  3. Altra difficoltà è rappresentata dalla latenza tra l’esposizione al rischio lavorativo e la manifestazione clinica della malattia. Giusto per tale motivo l’INAIL ammette l’indennizzabilità delle patologie neoplastiche con periodo illimitato dalla cessazione dell’attività lavorativa

Sono considerati “professionali” i tumori nella cui genesi l’attività lavorativa ha agito come causa o concausa.
Causa:
antecedente necessario e sufficiente che ha la capacità e l’adeguatezza di produrre, secondo la comune esperienza, quel determinato effetto.

Concausa: antecedente necessario, ma non sufficiente: concorre con evidente concretezza ed adeguata intensità al determinismo dell’evento assieme ad altre concause

       

 

Motivi che limitano il riconoscimento delle Neoplasie Professionali

     1.I tumori professionali sono clinicamente indistinguibili rispetto alle altre  neoplasie

  1. Il periodo di induzione-latenza (l’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esposizione a cancerogeni e la manifestazione clinica del tumore) è generalmente superiore a 10 anni.
  2. Per il clinico non è usuale né agevole la raccolta di una dettagliata anamnesi lavorativa, in cui siano individuate le esposizioni ai cancerogeni.

  3. Non sempre i medici di medicina generale hanno la possibilità di verificare gli aspetti medico-legali connessi al riconoscimento e tutela delle malattie professionali.

Adempimenti obbligatori per i Medici sono:

  1. Denuncia/Segnalazione di Malattia Professionale (alla Direzione Territoriale del Lavoro ed ASL)
  2. Certificazione di Malattia Professionale (all’INAIL, form on line)
  3. Referto di Malattia Professionale (All’Autorità Giudiziaria, se sussistono “lesioni personali”.

Ulteriori adempimenti nel caso di tumore polmonare di origine professionale:

  1. Segnalazione di Neoplasia ritenuta attribuibile ad esposizione a cancerogeni professionali
  2. Eventuale denuncia di Neoplasia da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti, se del caso.

E’ innegabile che sussistano, per il Medico soggetto a tali obblighi, problematiche di complessità notevole

Inoltre, successivamente all’adempimento dell’obbligo il Medico si deve aspettare:

  • Richiesta chiarimenti da INAIL, SPRESAL, Autorità Giudiziaria, Direzione Territoriale del Lavoro
  • Convocazione per “sommarie informazioni testimoniali”
  • Citazione in Udienza processuale (se rinvio: più udienze!)

Quindi è opportuno che il Medico che ha certificato/segnalato/refertato una Neoplasia Polmonare Professionale tenga in evidenza il caso (anche per lungo tempo!)

 

Allora: come può il Medico contemperare tali obblighi certificativi con la necessità di non restarvi invischiato?          

Suggerimento: ricorrere al Buon Senso

Posta la diagnosi clinica, individuare i casi che, in scienza e coscienza, sono meritevoli di attenzione e sèguito, tenendo conto di:

  • RISCHI LAVORATIVI (ciclo lavorativo ed ambiente lavorativo)
  • TEMPI e MODALITA’ DI ESPOSIZIONE a tali rischi
  • TECNOLOGIA LAVORATIVA
  • COMPATIBILITA’ DELLA MALATTIA CON LO SPECIFICO TIPO DI RISCHIO INDIVIDUATO
  • Contesto socio-lavorativo: lavoratore in attualità di lavoro od altre fattispecie (pensionato, cassintegrato, disoccupato, stagionale, ecc...)

“Ubi Maior …”: per la diagnosi di Neoplasia Polmonare di origine professionale può essere utile l’invio per consulenza a:

  • strutture specializzate di Medicina del Lavoro
  • Medico Competente del Lavoratore
  • Ente di Patronato

 


 

Tutela assicurativa INAIL delle patologie neoplastiche professionali

I tumori polmonari (C34) rientrano fra le patologie neoplastiche comprese fra le Malattie Professionali Tabellate

Presunzione legale di origine: l’INAIL ammette il nesso causale senza onere della prova a carico dell’assicurato.

Per tale fattispecie, sono necessarie 3 condizioni:

  • Malattia tabellata
  • Contratta nell’esercizio di lavorazione tabellata
  • Entro periodo dalla cessazione dell’attività (tuttavia per i tumori questo è illimitato)

 

 

 

 

PROCEDURA INAIL MALATTIA PROFESSIONALE - industria

  • Certificazione medica (on line INAIL) Mod. 5SS bis
  • Denuncia al datore di lavoro, entro 15 giorni, se in attualità di lavoro – altrimenti all’INAIL
  • Datore di Lavoro presenta all’INAIL entro 5 giorni; se inerzia; lavoratore procede direttamente con INAIL

PROCEDURA INAIL MALATTIA PROFESSIONALE - agricoltura

  • Certificazione medica (on line) Mod. 5 SS bis
  • Denuncia all’INAIL da medico entro 10 giorni da prima visita

L’INAIL, in seguito alla ricezione della denuncia della malattia professionale del lavoratore, invita il lavoratore a presentarsi presso la Sede per la istruttoria amministrativa del suo caso per essere poi sottoposto a visita medica.

L’INAIL quindi notifica al lavoratore il provvedimento con:

  • Riconoscimento o meno della malattia professionale
  • Entità del danno biologico riconosciuto
  • Durata dell’eventuale inabilità temporanea

 


 

L’INAIL quindi notifica al lavoratore il provvedimento con:

  • Riconoscimento o meno della malattia professionale
  • Entità del danno biologico riconosciuto
  • Durata dell’eventuale inabilità temporanea

OPPOSIZIONE/CONTENZIOSO INAIL MALATTIA PROFESSIONALE 

Può presentare opposizione amministrativa il Lavoratore che non ritiene corrette le valutazioni dell’INAIL in merito a:

  • grado di menomazione % riconosciuto nel suo caso
  • data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea
  • l'inesistenza di danno permanente
  • Per tale evenienza il Lavoratore può fruire dell’assistenza gratuita di un Patronato

 

RICORSO GIUDIZIALE INAIL    MALATTIA PROFESSIONALE 

Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il Lavoratore può presentare con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro e Previdenza.

Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione: 27 novembre 2018

Autore

mascotti.nicola
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso Università di Sassari.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Sassari tesserino n° 2404.

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2 commenti

#1
Dr. Domenico Spinoso
Dr. Domenico Spinoso

Grazie al Collega Mascotti per l'interessante escursus su un argomento di medicina del lavoro spesso poco o mal trattato (ad eccezione dell'amianto) ed in particolar modo per le puntuali indicazioni su tutto l'iter medico-legale per il riconoscimento e l'indennizzo della patologia.

#2
Dr. Nicola Mascotti
Dr. Nicola Mascotti

Non posso esimermi dall'essere grato al Dott. Spinoso, che da esperto della specialità ha apprezzato il tema da me proposto e trattato; così pure esprimo la mia soddisfazione per aver superato le 1000 visualizzazioni.

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