Nuovo Regolamento sulle apparecchiature dei Centri Estetici

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

Il 30 luglio scorso è entrato in vigore il Decreto 11 maggio 2011 N°110 (Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero della Salute) che regolamenta l’uso degli apparecchi elettromeccanici nell’attività di Estetista.

Dopo oltre 20 anni dalla Legge “madre” 4 gennaio 1990 N°1, è finalmente operativa la disciplina che impone ai centri estetici direttive riguardanti i macchinari, le procedure, regole e raccomandazioni per gli operatori del settore, che appare in costante espansione.

Sono state in ogni caso escluse dall’ambito dell’attività dell’Estetista le prestazioni dirette, in linea specifica ed esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

E’ stato quindi aggiornato il vecchio elenco delle apparecchiature impiegate a fini estetici, introducendo le “schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico”, che riportano tra l’altro le conoscenze specifiche necessarie per l'utilizzatore di ciascuna tipologia di apparecchio.

Ciò appare di non poco rilievo soprattutto per due fattispecie di trattamenti che vengono correntemente effettuati: l’abbronzatura artificiale e l’utilizzo di apparecchi laser.

 

Per i trattamenti abbronzanti, il regolamento prevede un'adeguata informativa all'utente sui possibili rischi, e prescrive il divieto esplicito di utilizzare tali apparecchiature per categorie a rischio (minori di 18 anni, donne in stato di gravidanza, soggetti che soffrono o hanno sofferto per neoplasie della cute, soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente per esposizione al sole).
Inoltre, aspetto di particolare importanza, l’uso di apparecchiature abbronzanti, esclusivamente per fini estetici, deve essere riservato ad operatori con preparazione teorico-pratica specifica, che siano “in grado di valutare le condizioni della cute del soggetto”.

 

Per quanto riguarda invece i trattamenti laser, che a fini estetici sono sempre più utilizzati, mediante laser a bassa e ad alta potenza, per  rilassare, rassodare e tonificare la cute, oppure per la depilazione e per rimuovere tatuaggi o macchie cutanee, il decreto in questione definisce chiari requisiti di sicurezza delle apparecchiature che devono essere mantenuti nel tempo, oltre alle informazioni che consentono di verificare se un'apparecchiatura è installata in maniera adeguata e sicura, il tipo e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie per garantirne costantemente il buon funzionamento e la sicurezza: tutto ciò sarà rilevabile dal “manuale d’uso” dell’apparecchiatura.
Inoltre è previsto espressamente che gli utilizzatori dell'apparecchiatura debbano conoscere la classificazione dei laser, le etichette di avvertimento e di sicurezza, i rischi per l'occhio e per la cute, e le possibili interazioni del fascio laser con oggetti dell'ambiente circostante.

Data pubblicazione: 19 agosto 2011

Autore

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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso Università di Sassari.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Sassari tesserino n° 2404.

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