Assicurazione per la responsabilità civile prossimamente obbligatoria per i professionisti
Si preparano novità per i professionisti delle aree tecniche e giuridico-economiche, ma anche dell'area medica (medici chirurghi, odontoiatri ed altri appartenenti alle professioni sanitarie).
Nell'ambito della cosiddetta "riforma delle professioni", prevista dal Decreto Legge 138/2011, convertito con modifiche nella Legge N° 148 del 14-09-2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale N° 216 del 16-09-2011), e che dovrà essere attuata entro 12 mesi, rientra anche l'obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile.
Infatti l'art. 3, comma 5, lettera e) della citata Legge recita testualmente: "a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli nazionali e dagli Enti Previdenziali dei professionisti."
Il testo della Legge si riferisce in maniera generica all'idoneità delle polizze, ma non definisce i dettagli, nè tantomeno i massimali delle coperture assicurative o le relative franchigie.
Saranno gli Ordini Professionali a dover entrare nel merito, affrontando necessariamente le problematiche connesse ai diversi rischi della specifica professione esercitata.
Per la professione Medica, si configura quindi un'ulteriore complicazione da affrontare, oltre a quella dell'acquisizione del consenso informato, derivante dal dover portare a conoscenza il cliente assistito degli estremi della propria polizza assicurativa e dei massimali da essa coperti, con le ovvie implicazioni a ciò conseguenti.