La mediazione sanitaria

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MedicoMedico Chirurgo

La Mediazione Sanitaria è una delle opportunità che offre il Decreto Legislativo n. 28 del 04 marzo 2010 e ritengo sia una grande opportunità per un settore come quello sanitario ove purtroppo da tempo vanno aumentando le controversie a causa di diversi fattori che sono via via insorti nel corso degli ultimi dieci anni.

Da circa dieci anni la scienza medica ha subito, insieme a molti altri aspetti della nostra vita, una profonda trasformazione che ha conseguentemente portato a profonde trasformazioni sia dal punto di vista tecnologico che dei rapporti interpersonali.

In proposito è sufficiente pensare che solo alcuni anni or sono non sarebbe stato possibile trasferire informazioni per via telematica o elaborare immagini complesse come oggi.

L’avanzamento tecnologico ha contemporaneamente creato una cultura di rapporti interpersonali virtuali ed un solco profondo tra generazioni “virtuali” e generazioni “materiali”. Il solco è percepibile a tutti i livelli sia nella comunicazione tra persone, sia nella comunicazione tra professionisti, sia nella comunicazione tra professionisti e persone ovvero in questo caso “pazienti”.

La visita medica, peraltro ancora oggi indispensabile e elemento essenziale della semeiotica medica, tende sempre più ad essere accantonata a favore del referto di laboratorio, della diagnostica per immagini e della elaborazione computerizzata dei dati. Inoltre nel nuovo mondo della comunicazione globale sembra venga sempre più a mancare la comunicazione verbale ed il rapporto empatico tra medico e paziente.

La nuova organizzazione lavorativa ha portato anche conseguenze di discutibile eticità come i tempi preordinati per ogni attività compreso il rapporto medico paziente in termini di colloquio, ascolto e gestione del rapporto interpersonale. Il tutto tuttavia trova oggi ampia giustificazione nelle esigenze economiche ed organizzative che oggi predominano inevitabilmente su quelle cliniche ed umane.

Questo fenomeno a mio giudizio oggettivo deve forzatamente essere negato per ragioni di opportunità da chi lo ha creato e ciò avviene prevalentemente mediante il tentativo più o meno efficace di scaricare la responsabilità sui medici quando questi non riescano a conciliare passato e presente.

Il paziente in passato percepiva il medico come un aiuto importante, il paziente di oggi spesso percepisce il medico come un tecnico distaccato che debba forzatamente  fornire la soluzione per ogni problema di salute a volte anche prevedendolo in forza delle maggiori risorse tecnologiche.

La verità è che in parte per lo scarso tempo di cui il medico dispone a fronte di un enorme carico di lavoro e conseguentemente di scarso tempo da dedicare al rapporto medico paziente, in parte proprio per i progressi della medicina ogni insuccesso vero o presunto è percepito come una grave mancanza di professionalità.

In questo quadro globale viene a collocarsi la sempre più frequente comunicazione medico paziente e conseguentemente la nascita delle controversie.

Le controversie portano a cause legali e le cause legali conducono a enormi dispendi di energia, tempo e denaro senza contare lo stress psicologico.

In questo ambito va collocata la procedura della mediazione che potrebbe se utilizzata con intelligenza, ridurre i tempi della giustizia e ripristinare almeno in parte il rapporto medico paziente a partire da un accordo amichevole per la composizione della controversia.

 

Caratteristiche tecniche della mediazione

La mediazione è l’attività professionale svolta da un soggetto imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole al fine di giungere alla composizione di una controversia o formulare una proposta.

Il mediatore è la persona con requisiti di imparzialità che svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia.

La mediazione può svolgersi presso Enti pubblici o privati che sono iscritti nel Registro tenuto presso Il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione come previsto dalla legge ed in ottemperanza al regolamento ministeriale e al regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.

Gli Ordini Professionali possono costituire Organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.

La mediazione può essere facoltativa, demandata dal giudice, obbligatoria quando per procedere davanti al giudice le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

La mediazione inizia su domanda depositata presso un organismo di mediazione scelto liberamente. Il procedimento ha una durata massima di 4 mesi. L’accordo raggiunto (conciliazione) con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. In caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Se la proposta non viene accettata e si giunge a processo davanti al giudice qualora la sentenza corrisponda alla proposta le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte.

Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministero di Giustizia.

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto in caso di successo della mediazione un credito di imposta fino a 500 €. In caso insuccesso della mediazione il credito di imposta è ridotto a metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 €.

 

Fonti:

  • Legge n. 69 del 18/06/2009.
  • Decreto Legislativo n. 28 del 04 marzo 2010.
  • D.M. n. 180 del 18/10/2010
  • Decreto 145 e 148 del 2011
Data pubblicazione: 14 febbraio 2012