Medico idoneita lavoro.

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica

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Prof. Francesco Chirico Medico del lavoro

La valutazione dell'idoneità alla mansione specifica è un processo cruciale che garantisce la sicurezza e il benessere dei lavoratori. Questa procedura verifica l'assenza di controindicazioni al lavoro, tenendo conto delle condizioni di salute del lavoratore e dei rischi professionali a cui il lavoratore è esposto. Questo articolo esplora in modo approfondito il processo di idoneità, la normativa pertinente, e suggerisce buone pratiche operative.

Introduzione

L'articolo analizza il processo di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica, sottolineando la sua importanza per la sicurezza e il benessere dei lavoratori, basandosi su aspetti come le condizioni di salute del lavoratore e i rischi professionali.

Il giudizio si fonda sulla conoscenza della salute del lavoratore, dei compiti specifici della mansione e dei rischi ad essi correlati, evidenziati in una "scheda di rischio lavorativo". Questa valutazione è essenziale per la sorveglianza sanitaria e il Protocollo di sorveglianza sanitaria.

Secondo l'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, il Medico Competente può esprimere vari giudizi di idoneità, da completa a parziale o permanente, distinguendo tra "limitazioni" e "prescrizioni".

Nella formulazione del giudizio, si considerano la salute del lavoratore, le attività lavorative con i rischi lavorativi associati, oltre ai rischi ambientali e organizzativi, basandosi su evidenze scientifiche e dati empirici.

Il giudizio, che deve essere chiaro e dettagliato, può essere contestato sia dal lavoratore che dal datore di lavoro attraverso un ricorso all'Organo di Vigilanza competente. In caso di inidoneità, il datore di lavoro deve seguire le indicazioni del Medico Competente, adibendo il lavoratore a mansioni adeguate, in linea con la normativa sugli "accomodamenti ragionevoli" e la Legge 68/1999.

Questo processo è cruciale per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, richiedendo una conoscenza approfondita della normativa e buone pratiche operative da parte dei Medici Competenti.

La natura dell'idoneità alla mansione

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica si basa sulla conoscenza della condizione sanitaria del lavoratore, dei compiti specifici previsti dalla mansione e dei rischi ad essi correlati.

Questi ultimi devono essere indicati dal datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente, nel documento di valutazione del rischio e possono essere riportati, in modo dettagliato e sintetico, in una "scheda di rischio lavorativo", predisposta per gruppo omogeneo di esposizione.

Tale valutazione preliminare è particolarmente rilevante e necessaria per attivare la sorveglianza sanitaria, sulla base della normativa vigente (rischi normati) e della valutazione del rischio (rischi non normati) e per il Protocollo di sorveglianza sanitaria che il Medico Competente deve predisporre prima di effettuare le visite mediche.

Per approfondire:Sorveglianza sanitaria sul lavoro: novità legislative

Normativa prevenzionistica e tipologie di giudizio

Secondo l'art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, il Medico Competente può esprimere giudizi di idoneità completa, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea o permanente.

È importante distinguere tra "limitazioni" e "prescrizioni", poiché esprimono concetti differenti riguardanti l'esposizione a rischi e le misure preventive. Nel caso di inidoneità temporanea, il Medico Competente deve riportare la durata dell'inidoneità alla mansione. 

Fattori da considerare nella formulazione del giudizio

Nella redazione del giudizio, il Medico Competente deve considerare:

  • le condizioni di salute del lavoratore,
  • le attività lavorative,
  • le caratteristiche ambientali e organizzative del luogo di lavoro, ovvero i rischi specifici ai quali il lavoratore è esposto.

È fondamentale basare il giudizio su evidenze scientifiche, anche se spesso il Medico Competente si deve affidare a dati empirici e al buon senso (a causa della scarsità di studi specifici) tenendo nella giusta considerazione la motivazione del lavoratore.

Suggerimenti operativi per il giudizio di idoneità

Il giudizio deve includere dati chiari e dettagliati sul lavoratore, la mansione, i rischi, e la data delle visite mediche. In caso di idoneità condizionata, è cruciale specificare le limitazioni e/o le prescrizioni che devono essere chiare e far riferimento ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto.

È buona pratica redigere il giudizio alla presenza del lavoratore e assicurarsi che sia ben compreso e che il lavoratore (cosi come il datore di lavoro) riceva copia di tale giudizio.

Ricorso avverso il giudizio di idoneità

Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono presentare ricorso contro il giudizio di idoneità. Tale ricorso, regolato dall'art. 41, c.9 del D.Lgs. 81/2008, deve essere inoltrato all'Organo di Vigilanza competente entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.

L’Organo di Vigilanza, dopo gli eventuali ulteriori accertamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso). L’Organo di Vigilanza competente nella maggior parte dei casi è la ASL (quella che ha sede nel territorio dove opera l’azienda).

Ci sono importanti eccezioni a questa regola generale: per esempio, le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione della Giustizia hanno un differente e proprio Organismo di Vigilanza.

Per approfondire:Visita medica: e se il lavoratore si rifiuta di farla?

Provvedimenti del datore di lavoro in caso di non idoneità

Il Datore di Lavoro, in caso di giudizio di inidoneità o di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni, deve seguire le indicazioni del Medico Competente, adibendo il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Pertanto, il lavoratore, in caso di demansionamento dovuto al giudizio, manterrà la qualifica ed il trattamento economico originale. Questa procedura è in linea con la normativa sugli "accomodamenti ragionevoli" e la Legge 68/1999 finalizzata al collocamento mirato della persona con disabilità.

L’adattamento dell’ambiente e della postazione di lavoro devono essere tecnicamente fattibili e non comportare una spesa irragionevole.

Il lavoratore, inidoneo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ha il diritto a conservare il posto di lavoro (“I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità" (art. 1, c. 7 legge n. 68/99).

Conclusione

Il processo che, dalla visita medica, porta al giudizio di idoneità alla mansione specifica è fondamentale per tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore.

Con una conoscenza approfondita della normativa e delle buone pratiche operative, i Medici Competenti possono formulare giudizi accurati e responsabili, contribuendo significativamente alla prevenzione dei rischi professionali e alla tutela della salute dei lavoratori.

Per approfondire:Burnout: come valutare il rischio di stress da lavoro

Note bibliografiche

  1. Sacco A, Magnavita N. Il giudizio di idoneità. In "Medicina del Lavoro Pratica" di Nicola Magnavita. Milano: Wolters Kluver Italia; 2018.
  2. Chirico F, Sacco A. ll medico competente tra rischi lavorativi “normati” e “non normati”: il ruolo della sorveglianza sanitaria [The competent physician and the “regulated” and “non-regulated” workplace hazards: The role of occupational health surveillance]. G Ital Psicol Med Lav. 2023;3(2):43-46.
  3. Chirico F, Sacco A, Magnavita N, La medicina basata sulle evidenze scientifiche e l’attività di sorveglianza sanitaria: una revisione dei principi e delle esperienze in medicina del lavoro. [Evidence-based Medicine (EBM) and occupational health surveillance: A review of the principles and experiences in occupational health]. G Ital Psicol Med Lav. 2022;2(1):6-24 
Data pubblicazione: 12 febbraio 2024

Autore

chiricofrancesco
Prof. Francesco Chirico Medico del lavoro

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2000 presso Università degli Studi di Messina.
Iscritto all'Ordine dei Medici di Milano tesserino n° 41647.

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