Privacy: in sala d'aspetto posso essere chiamato per nome?
In campo sanitario vi sono numerose domande che quotidianamente riguardano la privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ne riceve numerose, del genere
- Chi può ritirare i referti degli esami e la cartella clinica?
- Come si avvisa il paziente in sala d'aspetto che è arrivato il suo turno?
- Il medico può domandare al paziente se è sieropositivo?
Per rispondere a queste e ad altre domande, è stato realizzato un opuscolo intitolato “Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti” , con il quale il Garante offre le indicazioni necessarie perché alle persone che entrano in contatto con medici e infermieri e con le strutture sanitarie, sia per ricevere cure o prestazioni sanitarie sia per espletare pratiche burocratiche, vengano garantiti riservatezza e rispetto della loro dignità.
Il vademecum, scritto con linguaggio facilmente comprensibile e suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica", si rivela utile per i pazienti fin dal momento della loro attesa di una visita medica.
Una delle domande dell'opuscolo, che è disponibile online sul sito del Garante, è infatti "Nelle sale d'aspetto in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno?".
Le indicazioni cambiano a seconda che ci si trovi in una struttura sanitaria pubblica o nello studio del medico di famiglia o di uno specialista: nel primo caso, infatti, il nome del paziente in attesa non può essere pronunciato ad alta voce, ma bisogna utilizzare un codice alfa-numerico. Negli studi medici privati, in quelli specialistici o dal medico di base invece si può chiamare la persona per nome.
Un'altra domanda: "Se una persona viene portata al pronto soccorso o ricoverata, chi può avere notizie? Telefonando al pronto soccorso si possono ricevere informazioni sulla presenza di una persona o in uno dei reparti, ma solo se si è un parente, un convivente, un conoscente o personale volontario. Non si possono ricevere informazioni dettagliate sulle condizioni sanitarie del paziente. Questo naturalmente nei casi che l'interessato sia comunque d'accordo".
Alla domanda su chi è autorizzato a ritirare i risultati delle analisi o una cartella clinica, il Garante risponde: "I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari possono essere consegnati in busta chiusa anche a persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta".
Si tratta di uno strumento utile sia per gli utenti, che vedono rispettata la propria privacy, sia per gli operatori sanitari ai quali consente di migliorare la qualità dei servizi proposti.