Malattia professionale

ESPONGO IL MIO PROBLEMA: IL DIPENDENTE INVIA PRIMO CERTIFICATO MEDICO PER MALATTIA PROFESSIONALE ALL'INAIL. L'INAIL IL 26/03 CHIEDE AL DATORE DI LAVORO DI INVIARE LA DENUNCIA DELLA MALATTIA PROFESSIONALE RELATIVA ALL'ASSICURATO. IL 27/03 INAIL INVIA UN'ALTRA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO, IN CUI DICE CHE LA PRATICA DI MALATTIA PROFESSIONALE è DEFINITA NEGATIVAMENTE A CAUSA DI CARENZA DI DOCUMENTAZIONE. A QUESTO PUNTO IL DATORE DI LAVORO RITIENE INUTILE LA SUA DENUNCIA E NON INVIA LA RICHIESTA DI DENUNCIA. IL 10/04 INAIL INVIA AL DATORE DI LAVORO SANZIONE PER OMESSA DENUNCIA.
E' POSSIBILE SECONDO VOI FARE RICORSO SIA PER LA SANZIONE AL DATORE DI LAVORO, SIA PER IL GIUDIZIO NEGATIVO?
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.1k 111 7
Gentile utente,
La denuncia è un atto amministrativo e come tale va fatto, indipendentemente dall’esito del caso, entro cinque giorni. Per tal motivo ritengo non vi siano margini per un ricorso.
Relativamente alla definizione negativa della pratica il lavoratore assicurato può presentare opposizione all'INAIL entro sessanta giorni dal provvedimento, specificandone i motivi (ai sensi dell'art. 104 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, Testo Unico).
Il termine di prescrizione dell'azione è di 3 anni dal ricevimento del provvedimento INAIL, quindi in realtà vi è la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza dei 60 giorni, purché nei limiti dei 3 anni.
Cordiali saluti

Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro