Revisione malattia professionale
Buonasera,
ho una malattia professionale riconosciuta dall'INAIL dal 2022, grado accertato 8% (danno biologico totale aumentato al 10% dopo una frattura del malleolo) in quanto soffro di radicolopatia cronica L4 ed L5 dx (EMG dimostrata) in ED L4-L5 e L5-S1 con obbiettività neurologica nei limiti.
A fronte di un peggioramento dei dolori della schiena e della gamba sx, ho fatto nuova risonanza che ha accertato il peggioramento accentuato del L5 - S1 (diagnosi : L3-L4 presenta protusione a largo raggio in sede posteriore posterolaterale sinistra con parziale impegno parziale - ampia protusione discale a largo raggio in sede posteriore posterolaterla bilaterale, prevalente a sx con impegno foraminale, a livello dello spazio intersomatico L5 - S1 - in corrispondenza dello spazio intersomatico L5-S1 ernia discale ad ampio raggio in sede posteriore mediana paramediana preforaminale sx, che determia compressione sulle sutture secco radicolari adiacenti [ rispetto al 2022 peggiorato L5 - S1], esito elettromiografia 2022 parlava di segno di danno neurogeno cronico a carico dei muscoli del 1 gruppo compatibili con radicolopatia L4 - L5 dx mentre esito elettromiografia solo gamba sx di maggio 2024 parla di riduzione del reclutamento massimale volontario a carico dei muscoli del 1 gruppo esaminato, compatibile con radicolopatia acuta / iperacuta S1 sx.
Nel 2022 al momento del riconoscimento del grado accertato dll' 8% non ho fatto ricorso, vorrei chiedervi se dopo 2 anni visti i peggioramenti posso chiedere una revisione visto gli esiti degli esami o se possibile fare ricorso sulla primo grado riconosciuto.
grazie, buona serata
ho una malattia professionale riconosciuta dall'INAIL dal 2022, grado accertato 8% (danno biologico totale aumentato al 10% dopo una frattura del malleolo) in quanto soffro di radicolopatia cronica L4 ed L5 dx (EMG dimostrata) in ED L4-L5 e L5-S1 con obbiettività neurologica nei limiti.
A fronte di un peggioramento dei dolori della schiena e della gamba sx, ho fatto nuova risonanza che ha accertato il peggioramento accentuato del L5 - S1 (diagnosi : L3-L4 presenta protusione a largo raggio in sede posteriore posterolaterale sinistra con parziale impegno parziale - ampia protusione discale a largo raggio in sede posteriore posterolaterla bilaterale, prevalente a sx con impegno foraminale, a livello dello spazio intersomatico L5 - S1 - in corrispondenza dello spazio intersomatico L5-S1 ernia discale ad ampio raggio in sede posteriore mediana paramediana preforaminale sx, che determia compressione sulle sutture secco radicolari adiacenti [ rispetto al 2022 peggiorato L5 - S1], esito elettromiografia 2022 parlava di segno di danno neurogeno cronico a carico dei muscoli del 1 gruppo compatibili con radicolopatia L4 - L5 dx mentre esito elettromiografia solo gamba sx di maggio 2024 parla di riduzione del reclutamento massimale volontario a carico dei muscoli del 1 gruppo esaminato, compatibile con radicolopatia acuta / iperacuta S1 sx.
Nel 2022 al momento del riconoscimento del grado accertato dll' 8% non ho fatto ricorso, vorrei chiedervi se dopo 2 anni visti i peggioramenti posso chiedere una revisione visto gli esiti degli esami o se possibile fare ricorso sulla primo grado riconosciuto.
grazie, buona serata
[#1]
Spett.le Utente,
per quanto è a mia conoscenza sicuramente non può fare ricorso (se l’INAIL respinge la richiesta di indennizzo oppure la accoglie in misura inferiore a quanto il lavoratore assicurato ritiene di avere diritto, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento contestato).
Può invece presentare richiesta di revisione per aggravamento del danno
Riporto dal sito INAIL:
"Il procedimento amministrativo per accertare l’aggravamento ai fini dell’indennizzo in capitale, ovvero dell’adeguamento dello stesso o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell’interessato, e quindi non su iniziativa dell’Istituto. La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.
L’accoglimento della domanda comporta l’adeguamento del capitale in precedenza corrisposto, nonché l’impossibilità di accogliere nuove richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, in quanto la norma stabilisce che la revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione (...) può avvenire una sola volta .
A quest’ultimo proposito si precisa che il divieto di riconoscere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini già indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione, esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita".
Distinti Saluti.
per quanto è a mia conoscenza sicuramente non può fare ricorso (se l’INAIL respinge la richiesta di indennizzo oppure la accoglie in misura inferiore a quanto il lavoratore assicurato ritiene di avere diritto, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di notifica del provvedimento contestato).
Può invece presentare richiesta di revisione per aggravamento del danno
Riporto dal sito INAIL:
"Il procedimento amministrativo per accertare l’aggravamento ai fini dell’indennizzo in capitale, ovvero dell’adeguamento dello stesso o della costituzione della rendita può essere promosso solo a richiesta dell’interessato, e quindi non su iniziativa dell’Istituto. La richiesta va formulata nei modi e nei termini stabiliti per la revisione delle rendite in caso di aggravamento.
L’accoglimento della domanda comporta l’adeguamento del capitale in precedenza corrisposto, nonché l’impossibilità di accogliere nuove richieste di adeguamento dell’indennizzo in capitale, in quanto la norma stabilisce che la revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione (...) può avvenire una sola volta .
A quest’ultimo proposito si precisa che il divieto di riconoscere ulteriori adeguamenti dell’indennizzo in capitale non preclude il diritto dell’assicurato di continuare a richiedere, nei termini già indicati, nuove revisioni per aggravamento del grado di menomazione, esclusivamente ai fini di ottenere la costituzione della rendita".
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Grazie per la risposta.
In realtà mi risulta che il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 Testo Unico, ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
Mi conferma o sono cambiati i termini ?
grazie.
In realtà mi risulta che il termine di 60 giorni, previsto dall'art. 104 Testo Unico, ha natura puramente ordinatoria e, pertanto, non pregiudica la possibilità di formulare opposizione anche dopo la scadenza del sessantesimo giorno, purché nei limiti del triennio prescrizionale.
Mi conferma o sono cambiati i termini ?
grazie.
[#3]
Spett.le Utente,
Le ho specificato "per quanto e' a mia conoscenza" in quanto non ho notizia di differenti termini.
Il termine del triennio riguarda i casi in cui l'INAIL ha negato il riconoscimento, e non saprei se comprende anche quelli riconosciuti con percentuale di invalidita' permanente da contestare.
Le suggerisco per ciò' di sentire un Ente di Patronato od un legale esperto in previdenza.
Distinti Saluti.
Le ho specificato "per quanto e' a mia conoscenza" in quanto non ho notizia di differenti termini.
Il termine del triennio riguarda i casi in cui l'INAIL ha negato il riconoscimento, e non saprei se comprende anche quelli riconosciuti con percentuale di invalidita' permanente da contestare.
Le suggerisco per ciò' di sentire un Ente di Patronato od un legale esperto in previdenza.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 743 visite dal 21/05/2024.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.