Aggravamento invalidità: autotutela o ricorso? Tempi e procedura.
Buongiorno dottori
Sono una signora di quasi 64 anni e vorrei chiedervi un consiglio.
Nel dicembre 2019 avevo un invalidità del 58% ed avendo delle nuove patologie ho fatto domanda di aggravamento.
Quindi nel dicembre 2020 mi è stato riconosciuto il 100% con accompagno.
Nel corso degli anni, purtroppo ho avuto diverse altre patologie importanti che ho sempre certificato nelle revisioni.
Nel 2022 ho fatto la prima revisione, nel 2024 la seconda, ed ora la terza che a rigor di logica dovrebbe essere l'ultima.
La documentazione per le revisioni è sempre stata fatta con l'allegazione quindi senza visita clinica.
Purtroppo nell'ultimo verbale ho potuto vedere che mi è stato tolto l'accompagnamento e la legge 388.
La situazione dall'ultimo verbale del 2024 ad oggi, è rimasta identica e quindi non capisco sulla base di cosa sia stata fatta questa valutazione.
Io vorrei cortesemente chiedervi se è meglio fare un'istanza in autotutela o direttamente un ricorso.
E poi, vorrei sapere se facendo l'istanza e l'INPS non risponde in 2/3 mesi, potrei comunque fare ricorso.
Sono consapevole che l'istanza in autotutela non ferma i sei mesi di tempo per fare ricorso, ma non so fino a quando dovrei aspettare che l'INPS risponda.
Colgo l'occasione per augurarvi buon lavoro e ringraziarvi per il tempo che dedicate ai cittadini.
Buona giornata
Sono una signora di quasi 64 anni e vorrei chiedervi un consiglio.
Nel dicembre 2019 avevo un invalidità del 58% ed avendo delle nuove patologie ho fatto domanda di aggravamento.
Quindi nel dicembre 2020 mi è stato riconosciuto il 100% con accompagno.
Nel corso degli anni, purtroppo ho avuto diverse altre patologie importanti che ho sempre certificato nelle revisioni.
Nel 2022 ho fatto la prima revisione, nel 2024 la seconda, ed ora la terza che a rigor di logica dovrebbe essere l'ultima.
La documentazione per le revisioni è sempre stata fatta con l'allegazione quindi senza visita clinica.
Purtroppo nell'ultimo verbale ho potuto vedere che mi è stato tolto l'accompagnamento e la legge 388.
La situazione dall'ultimo verbale del 2024 ad oggi, è rimasta identica e quindi non capisco sulla base di cosa sia stata fatta questa valutazione.
Io vorrei cortesemente chiedervi se è meglio fare un'istanza in autotutela o direttamente un ricorso.
E poi, vorrei sapere se facendo l'istanza e l'INPS non risponde in 2/3 mesi, potrei comunque fare ricorso.
Sono consapevole che l'istanza in autotutela non ferma i sei mesi di tempo per fare ricorso, ma non so fino a quando dovrei aspettare che l'INPS risponda.
Colgo l'occasione per augurarvi buon lavoro e ringraziarvi per il tempo che dedicate ai cittadini.
Buona giornata
Spett.le Utente,
già risposi ad un Suo quesito di cinque anni or sono suggerendoLe, ove fosse stato necessario, di procedere mediante ricorso; e Le confermo oggi tale parere.
Piuttosto, prima di procedere, verifichi la attuale sussistenza delle condizioni che configurano la concessione del beneficio "indennità di accompagnamento": per tale aspetto, è necessario che la persona invalida, indipendentemente dalle diagnosi delle infermità, possieda una di queste due condizioni:
- sia impossibilitata a deambulare autonomamente (ma questo non sembra essere il Suo caso)
- sia impossibilitata a compiere senza assistenza continua gli atti quotidiani della vita (vestirsi, assumere il cibo, effettuare l'igiene personale, espletare i bisogni fisiologici, muoversi all'interno dell'abitazione).
Le suggerisco, prima di presentare il ricorso, di rivolgersi ad un Ente di Patronato per il supporto amministrativo e legale del caso, ed eventaulmente di effettuare presso un medico specialista di struttura pubblica (Geriatra, Neurologo o Fisiatra) una valutazione della possibilità di compiere le attività quotidiane espressa mediante le scale ADL ed IADL e l'Indice di Barthel, utili a sostenere la validità del ricorso.
A mio parere invece la presentazione di istanza per rivalutazione in autotutela per tale fattispecie ha poche probabilità di successo.
Distinti Saluti.
già risposi ad un Suo quesito di cinque anni or sono suggerendoLe, ove fosse stato necessario, di procedere mediante ricorso; e Le confermo oggi tale parere.
Piuttosto, prima di procedere, verifichi la attuale sussistenza delle condizioni che configurano la concessione del beneficio "indennità di accompagnamento": per tale aspetto, è necessario che la persona invalida, indipendentemente dalle diagnosi delle infermità, possieda una di queste due condizioni:
- sia impossibilitata a deambulare autonomamente (ma questo non sembra essere il Suo caso)
- sia impossibilitata a compiere senza assistenza continua gli atti quotidiani della vita (vestirsi, assumere il cibo, effettuare l'igiene personale, espletare i bisogni fisiologici, muoversi all'interno dell'abitazione).
Le suggerisco, prima di presentare il ricorso, di rivolgersi ad un Ente di Patronato per il supporto amministrativo e legale del caso, ed eventaulmente di effettuare presso un medico specialista di struttura pubblica (Geriatra, Neurologo o Fisiatra) una valutazione della possibilità di compiere le attività quotidiane espressa mediante le scale ADL ed IADL e l'Indice di Barthel, utili a sostenere la validità del ricorso.
A mio parere invece la presentazione di istanza per rivalutazione in autotutela per tale fattispecie ha poche probabilità di successo.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 99 visite dal 24/01/2026.
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