Rilascio idoneita' alla guida con assunzione di stabilizzatore dell'umore

Salve. Un anno e mezzo fa ho avuto un episodio depressivo che è stato curato con successo. Tuttavia, allo scopo di prevenire eventuali ricadute, mi è stato prescritto uno stabilizzatore dell'umore (Depakin). Ora, io vorrei conseguire una nuova patente, precisamente la patente A, e sono già in possesso della patente B con scadenza decennale. Volevo chiedere: se il mio psichiatra mi rilascia un certificato nel quale dichiara che il farmaco non mi causa effetti collaterali incompatibili con la guida, e che il mio stato psichico-timico è normale e ben stabilizzato, il medico mi può rimandare per eventuali accertamenti alla commissione medica locale??? E' possibile che mi diano una tempistica di rinnovo inferiore ai 10 anni??? Oppure il medico mi convalida subito l'idoneità alla guida e mi riassegna il normale tempo di rinnovo decennale??
Aggiungo che non ho mai avuto comportamenti alla guida tali da far dubitare riguardo i miei requisiti psicofisici, non ho mai perso punti dalla patente, e non ho mai subito ricoveri psichiatrici. E non assumo altri farmaci.
Ringrazio in anticipo per la risposta, Cordiali Saluti...
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.6k 226 26
Spett.le Utente,

è il medico che effettua la visita per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla guida a decidere, sulla base degli elementi a sua disposizione, circa l'invio o meno alla Commissione Medica Locale.
Non è possibile quindi prevedere anticipatamente quali saranno le decisioni del medico che La sottoporrà a visita, ma si può soltanto riportare appresso i riferimenti normativi ai quali si dovrà attenere.

La materia è disciplinata dall'Art. 319 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 [Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ]- Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida ( in riferimento all'art. 119 C.s.):

1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
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Distinti Saluti.




Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]