Inps e prepensionamento
Egregio specialista,
per poter accedere al prepensionamento è richiesto almeno l' 80% di invalidità dopo aver sostenuto una visita presso l' Inps ; visto che non serve avere un'invalidità Civile dell' 80% (semmai ottenuta sei mesi prima da una commissione alla quale partecipavano gli stessi medici dell' Inps ...) mi chiedo a questo punto se l' Inps utilizzi una tabella con percentuali diverse da quella alla quale si affidano le altre commissioni ; è come se una persona fosse più o meno invalida a seconda della domanda che si vuole presentare !
Ringraziandola, Le porgo cordiali saluti
per poter accedere al prepensionamento è richiesto almeno l' 80% di invalidità dopo aver sostenuto una visita presso l' Inps ; visto che non serve avere un'invalidità Civile dell' 80% (semmai ottenuta sei mesi prima da una commissione alla quale partecipavano gli stessi medici dell' Inps ...) mi chiedo a questo punto se l' Inps utilizzi una tabella con percentuali diverse da quella alla quale si affidano le altre commissioni ; è come se una persona fosse più o meno invalida a seconda della domanda che si vuole presentare !
Ringraziandola, Le porgo cordiali saluti
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Spett.le Utente,
premesso che ogni settore di tutela ha le proprie norme, e di conseguenza il grado di invalidità va riferito alla norma che lo richiama, potendo differire quindi per lo stesso caso fra un settore ed un altro, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) recita:
"L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1[dello stesso Decreto, n.d.r.] non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
La valutazione dell'invalidità pensionabile INPS ex Legge 222/84 non prevede tabelle di valutazione, e d'altro canto non potrebbe prevederle, in quanto il criterio che configura la condizione di "invalido" è quello della riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, ed è impossibile riassumere in una tabella tutte le menomazioni, graduate in funzione delle molteplici occupazioni, e delle ancora più varie attitudini possibili.
Pertanto il valore di 80% individuato nel Decreto in questione riguarda la percentuale di invalidità civile, settore di tutela assistenziale in cui viene considerata per determinare la condizione di "invalido civile" la capacità lavorativa generica, e con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
Di fatto, è vero quanto Lei afferma: una persona può avere un riconoscimento diverso del grado di invalidità a seconda del settore in cui questo viene valutato, perchè le regole che vengono seguite per determinare l'invalidità non sono univoche, ma differiscono fra loro essendo diversse le norme che le stabiliscono.
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/2178-la-valutazione-percentuale-dell-invalidita-permanente-in-medicina-legale.html
Distinti Saluti.
premesso che ogni settore di tutela ha le proprie norme, e di conseguenza il grado di invalidità va riferito alla norma che lo richiama, potendo differire quindi per lo stesso caso fra un settore ed un altro, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (articolo 1, comma 8) recita:
"L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1[dello stesso Decreto, n.d.r.] non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento".
La valutazione dell'invalidità pensionabile INPS ex Legge 222/84 non prevede tabelle di valutazione, e d'altro canto non potrebbe prevederle, in quanto il criterio che configura la condizione di "invalido" è quello della riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, ed è impossibile riassumere in una tabella tutte le menomazioni, graduate in funzione delle molteplici occupazioni, e delle ancora più varie attitudini possibili.
Pertanto il valore di 80% individuato nel Decreto in questione riguarda la percentuale di invalidità civile, settore di tutela assistenziale in cui viene considerata per determinare la condizione di "invalido civile" la capacità lavorativa generica, e con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992.
Di fatto, è vero quanto Lei afferma: una persona può avere un riconoscimento diverso del grado di invalidità a seconda del settore in cui questo viene valutato, perchè le regole che vengono seguite per determinare l'invalidità non sono univoche, ma differiscono fra loro essendo diversse le norme che le stabiliscono.
https://www.medicitalia.it/blog/medicina-legale-e-delle-assicurazioni/2178-la-valutazione-percentuale-dell-invalidita-permanente-in-medicina-legale.html
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.4k visite dal 04/10/2012.
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