Invalidità civile ed accompagnamento

Buongiorno,
sono una paziente oncologica in cura chemioterapica dal 25/07/2012, il 24/9/2012 mi sono sottoposta a visita della Commissione Medica per l'accertamento del grado della mia malattia, in vista di ottonere i diritti della legge 104, avendo scelto di continuare ugualmente l'attività lavorativa e nei due mesi precedenti, per le cure salvavita, di essermi avvalsa dei soli permessi lavorativi retribuiti.
Lo stato riconosciutomi dalla Commissione è il seguente:
- Ai sensi dell'art.4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, la C.M. risconosce l'interessato: Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art.3) - è portatore di handicap sensoriale - diagnosi: Codice ICD9
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L118/71 - dignosi: Codice DM 5/2/92 - Codice ICD9
A seguito di tale accertazione mi sono rivolta al Patronato per l'avvio delle pratiche di mia spettanza, informandomi sul web sui miei ulteriori diritti.
Sono venuta a conoscenza della pensione di invalidità e di accompagnamento ed a tale proposito il Patronato mi ha informato che mi spetta solamente l'accompagnamento.
Ma in considerazione, che la mia invalidità è pari al 100% ed il mio imponibile previdenziale annuo è di Euro 14.160,00 non avrei diritto?
Potete delucidarmi in merito? Mi aspettano entrambi le pensioni o in vista di quella dell'accompagnamento l'invalidità decade?
Grazie, cordialmente saluto.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

da quanto riferisce non sembra che Le sia stato riconosciuto il requisito per la concessione dell'indennità di accompagnamento (per cui è necessario avere il riconoscimento della totale e permanente inabilità al 100%, e non essere in grado di deambulare autonomamente, oppure non essere in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita), ma soltanto il requisito sanitario della totale e permanente inabilità al 100%.

Se così fosse, Le potrebbe essere concessa solamente la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, a condizione che rientri nei limiti di reddito personale fissati annualmente, che non devono essere superati per fruire della pensione di inabilità, e per la quale sono dunque richeste le seguenti condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunicario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento della totale e permanente inabilità al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 15.627,22

L'importo per il 2012 della pensione di inabilità è: Euro 267,57 per 13 mensilità.

La pensione di inabilità è compatibile con l'indennità di accompagnamento, come già detto riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio o lavoro.
Inoltre, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, tale pensione viene trasformata in assegno sociale.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]