Lussazione spalla e eventuali punti invalidità
Gent.mi Dottori,
mia figlia 3 anni fa ha subito la lussazione della spalla (ridotta al Ps) giocando in una partita ufficiale di pallavolo.
L'assicurazione della federazione ha rimborsato una parte delle spese mediche.
Qualche mese fa sempre in campionato ha avuto una recidiva in seguito a trauma.
Attualmente sta bene e prosegue il rinforzo muscolare ma non ha più giocato e ovviamente è a rischio di recidive.
In considerazione di questa spada di damocle e della giovane età (18 anni), secondo la Vostra esperienza,
sarebbe ipotizzabile ottenere la iquidazione di qualche punto di invalidità? (l'assicurazione ha una franchigia di 6 punti).
Eventualmente quale è la procedura? Avvocato + medico legale o basta solo il medico legale?
Cordiali saluti
Gf
mia figlia 3 anni fa ha subito la lussazione della spalla (ridotta al Ps) giocando in una partita ufficiale di pallavolo.
L'assicurazione della federazione ha rimborsato una parte delle spese mediche.
Qualche mese fa sempre in campionato ha avuto una recidiva in seguito a trauma.
Attualmente sta bene e prosegue il rinforzo muscolare ma non ha più giocato e ovviamente è a rischio di recidive.
In considerazione di questa spada di damocle e della giovane età (18 anni), secondo la Vostra esperienza,
sarebbe ipotizzabile ottenere la iquidazione di qualche punto di invalidità? (l'assicurazione ha una franchigia di 6 punti).
Eventualmente quale è la procedura? Avvocato + medico legale o basta solo il medico legale?
Cordiali saluti
Gf
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Spett.le Utente,
il caso riguarda una polizza collettiva di assicurazione privata per la copertura degli infortuni, e di conseguenza per ogni aspetto si deve far riferimento a quanto riportato nella polizza stessa nella sezione "indennizzi".
A quanto riferisce, sono due gli eventi-infortunio verificatisi durante l'attività agonistica, e quindi dovrebbero esere state presentate due denunce di sinistro.
A seguito di ogni denuncia, l'Assicurazione provvede a verificare l'eventuale indennizzabilità mediante i propri medici fiduciari, per quanto la polizza prevede: ad esempio inabilità temporanea o permanente, oltre alle spese mediche sostenute e documentate relative al caso.
Per quanto attiene all'invalidità permanente, questa va solitamente valutata dopo un congruo periodo dalla stabilizzazione dei postumi, e con riferimento alle tabelle indicate nella polizza in questione; ove la menomazione non sia specificamente riportata in tali tabelle, è prevista una valutazione alternativa (ad esempio: percentuale di riduzione della capacità lavorativa, ovvero un paramentro simile).
In caso di discordanza fra Compagnia e beneficiario, le polizze prevedono comunemente il ricorso ad un arbitrato, con oneri ripartiti fra entrambe le parti.
In prima istanza, l'assicurato ed il beneficiario possono personalmente trattare col liquidatore; quindi si può far eseguire una valutazione di parte tramite un Medico Legale, ed eventualmente ricorrere ad un Legale.
Tenga presente che sia il ricorso ai professionisti che l'eventuale arbitrato comportano oneri che è bene considerare in rapporto all'indennizzo che si potrebbe ottenere.
Distinti Saluti.
il caso riguarda una polizza collettiva di assicurazione privata per la copertura degli infortuni, e di conseguenza per ogni aspetto si deve far riferimento a quanto riportato nella polizza stessa nella sezione "indennizzi".
A quanto riferisce, sono due gli eventi-infortunio verificatisi durante l'attività agonistica, e quindi dovrebbero esere state presentate due denunce di sinistro.
A seguito di ogni denuncia, l'Assicurazione provvede a verificare l'eventuale indennizzabilità mediante i propri medici fiduciari, per quanto la polizza prevede: ad esempio inabilità temporanea o permanente, oltre alle spese mediche sostenute e documentate relative al caso.
Per quanto attiene all'invalidità permanente, questa va solitamente valutata dopo un congruo periodo dalla stabilizzazione dei postumi, e con riferimento alle tabelle indicate nella polizza in questione; ove la menomazione non sia specificamente riportata in tali tabelle, è prevista una valutazione alternativa (ad esempio: percentuale di riduzione della capacità lavorativa, ovvero un paramentro simile).
In caso di discordanza fra Compagnia e beneficiario, le polizze prevedono comunemente il ricorso ad un arbitrato, con oneri ripartiti fra entrambe le parti.
In prima istanza, l'assicurato ed il beneficiario possono personalmente trattare col liquidatore; quindi si può far eseguire una valutazione di parte tramite un Medico Legale, ed eventualmente ricorrere ad un Legale.
Tenga presente che sia il ricorso ai professionisti che l'eventuale arbitrato comportano oneri che è bene considerare in rapporto all'indennizzo che si potrebbe ottenere.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 14.6k visite dal 14/03/2017.
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