Danno differenziale microlesioni
Egr. dott.ri,
Vorrei ricevere un consulto relativo ad una malattia professionale riconosciuta da INAIL nel 2015 (e riguardo alla quale potete vedere il relativo consulto che ho provveduto a chiedervi https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-del-lavoro/485823-collegiale-inail.html).
Durante la collegiale medica, alla fine, INAIL mi ha riconosciuto l'8% di danno biologico permanente, di cui 4% STC dx, 3% STC sx e 1% epicondilite dx, liquidando solo il 7% di danno biologico relativo alla sindrome del tunnel carpale alle due braccia. Ora vorrei proporre richiesta di risarcimento del danno differenziale al datore di lavoro, per i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ho visto che, per le lesioni sotto il 9% si entra in quanto viene definito come "lesioni micropermanenti", le quali, tuttavia, subiscono una svalutazione rispetto alle tabelle di liquidazione proposte, ad esempio, dal Tribunale di Milano. Ciononostante, le tabelle del Tribunale di Milano non vietano di considerare e quantificare con il loro criterio le lesioni micropermanenti. Per cui, che tabella bisogna tenere in considerazione per quantificare la liquidazione totale di un danno biologico permanente relativo all'8%?
In attesa di ricevere un vostro riscontro, colgo l'occasione per porvi Distinti Saluti.
Vorrei ricevere un consulto relativo ad una malattia professionale riconosciuta da INAIL nel 2015 (e riguardo alla quale potete vedere il relativo consulto che ho provveduto a chiedervi https://www.medicitalia.it/consulti/medicina-del-lavoro/485823-collegiale-inail.html).
Durante la collegiale medica, alla fine, INAIL mi ha riconosciuto l'8% di danno biologico permanente, di cui 4% STC dx, 3% STC sx e 1% epicondilite dx, liquidando solo il 7% di danno biologico relativo alla sindrome del tunnel carpale alle due braccia. Ora vorrei proporre richiesta di risarcimento del danno differenziale al datore di lavoro, per i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Ho visto che, per le lesioni sotto il 9% si entra in quanto viene definito come "lesioni micropermanenti", le quali, tuttavia, subiscono una svalutazione rispetto alle tabelle di liquidazione proposte, ad esempio, dal Tribunale di Milano. Ciononostante, le tabelle del Tribunale di Milano non vietano di considerare e quantificare con il loro criterio le lesioni micropermanenti. Per cui, che tabella bisogna tenere in considerazione per quantificare la liquidazione totale di un danno biologico permanente relativo all'8%?
In attesa di ricevere un vostro riscontro, colgo l'occasione per porvi Distinti Saluti.
[#1]
Spett.le Utente,
le tabelle concernenti le cosiddette lesioni "micropermanenti" sono da considerarsi tabelle di Legge nell'ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilita' civile auto (Ministero della Salute, Decreto 3 luglio 2003, allegato I, comma 2).
Tuttavia mi pare di capire che Lei pone il quesito non tanto per la valutazione percentuale del danno biologico, ma per il "quantum" economico che ne deriva.
In tal caso, trattandosi di materia che esula dal danno riferito a sinistri della circolazione stradale, a mio parere le Tabelle del Tribunale di Milano sarebbero comunque applicabili.
Distinti Saluti.
le tabelle concernenti le cosiddette lesioni "micropermanenti" sono da considerarsi tabelle di Legge nell'ambito del risarcimento del danno alla persona in responsabilita' civile auto (Ministero della Salute, Decreto 3 luglio 2003, allegato I, comma 2).
Tuttavia mi pare di capire che Lei pone il quesito non tanto per la valutazione percentuale del danno biologico, ma per il "quantum" economico che ne deriva.
In tal caso, trattandosi di materia che esula dal danno riferito a sinistri della circolazione stradale, a mio parere le Tabelle del Tribunale di Milano sarebbero comunque applicabili.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Egr. dott. Mascotti,
La ringrazio per la risposta. Vorrei sottoporre alla sua attenzione altri due quesiti:
1. Per quanto attiene il risarcimento del danno morale, questo deve essere quantificato a parte oppure, come ho sentito dire, si basa su una percentuale computata sull'indennizzo del danno biologico?
2. A causa di questo sinistro, io ho perso per sempre la facoltà di eseguire il mio lavoro. Ora mi sono stati dati incarichi alternativi dalla mia azienda, ma sicuramente la mia capacità contrattuale ne risentirà di molto qualora dovessi reinserirmi nel mercato del lavoro a seguito di licenziamento (es. per la riduzione dei costi del personale). Questo può essere considerato un danno risarcibile? Se si, rientra tra i danni morali o patrimoniali?
Rimanendo in attesa di un suo riscontro, colgo l'occasione per porle Distinti Saluti.
La ringrazio per la risposta. Vorrei sottoporre alla sua attenzione altri due quesiti:
1. Per quanto attiene il risarcimento del danno morale, questo deve essere quantificato a parte oppure, come ho sentito dire, si basa su una percentuale computata sull'indennizzo del danno biologico?
2. A causa di questo sinistro, io ho perso per sempre la facoltà di eseguire il mio lavoro. Ora mi sono stati dati incarichi alternativi dalla mia azienda, ma sicuramente la mia capacità contrattuale ne risentirà di molto qualora dovessi reinserirmi nel mercato del lavoro a seguito di licenziamento (es. per la riduzione dei costi del personale). Questo può essere considerato un danno risarcibile? Se si, rientra tra i danni morali o patrimoniali?
Rimanendo in attesa di un suo riscontro, colgo l'occasione per porle Distinti Saluti.
[#3]
Spett.le Utente,
per calcolare il risarcimento derivante dal danno morale si tiene conto della percentuale di danno biologico (da 1/4 ad 1/2 del valore a seconda dei casi), e l'importo ottenuto va sommato a quello proprio del danno biologico.
L'aspetto riguardante quella che una volta si definiva "riduzione della capacità lavorativa specifica" attualmente viene calcolato attraverso la metodica della cosiddetta "personalizzazione del danno", che comporta una valorizzazione aggiuntiva (da sommarsi al danno biologico ed a quello morale) compresa fra il 50% (per le invalidità minime fra 1% ed 8%) ed il 25% (per le invalidità maggiori, fra il 34% ed il 100%).
Della materia in questione, che riguarda marginalmente la Medicina Legale, si occupano gli Avvocati esperti nella trattazione di cause per il risarcimento del danno in responsabilità civile.
Distinti Saluti.
per calcolare il risarcimento derivante dal danno morale si tiene conto della percentuale di danno biologico (da 1/4 ad 1/2 del valore a seconda dei casi), e l'importo ottenuto va sommato a quello proprio del danno biologico.
L'aspetto riguardante quella che una volta si definiva "riduzione della capacità lavorativa specifica" attualmente viene calcolato attraverso la metodica della cosiddetta "personalizzazione del danno", che comporta una valorizzazione aggiuntiva (da sommarsi al danno biologico ed a quello morale) compresa fra il 50% (per le invalidità minime fra 1% ed 8%) ed il 25% (per le invalidità maggiori, fra il 34% ed il 100%).
Della materia in questione, che riguarda marginalmente la Medicina Legale, si occupano gli Avvocati esperti nella trattazione di cause per il risarcimento del danno in responsabilità civile.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 1.8k visite dal 18/10/2017.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.
Per rispondere esegui il login oppure registrati al sito.