Retroattività legge n 24/2017 cosiddetta gelli-bianco
Gentili dottori desideravo avere una piccola informazione:
per un fatto di imperizia medica compiuta nel 2015 dal medico di famiglia, che ha comportato una disabilità permanente il termine di prescrizione è di 5 di 10 anni?
Ovvero, la legge gelli è retroattiva o per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore si applica la legge balduzzi che prevede la prescrizione in 10 anni?
Grazie
per un fatto di imperizia medica compiuta nel 2015 dal medico di famiglia, che ha comportato una disabilità permanente il termine di prescrizione è di 5 di 10 anni?
Ovvero, la legge gelli è retroattiva o per i fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore si applica la legge balduzzi che prevede la prescrizione in 10 anni?
Grazie
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Spett.le Utente,
per quanto è a mia conoscenza la Legge che viene applicata attualmente in materia di responsabilità professionale sanitaria è la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, o meglio l'art. 590 sexies del Codice Penale, avente per oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.
Ciò, indipendentemente dall'epoca in cui i fatti si siano verificati: pertanto la Legge Balduzzi è stata superata con l'introduzione del nuovo dettato legislativo.
Peraltro, riferendosi alla successione temporale delle leggi penali, alcuni giudici sostenevano impropriamente che il nuovo regime si applicasse solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma, mentre per i fatti anteriori, quando pertinente, poteva trovare applicazione la ritenuta più favorevole normativa del decreto Balduzzi .
Successivamente, con la sentenza n. 50078/2017, la Cassazione - Quarta Sezione penale- giungeva ad una soluzione ermeneutica assolutamente di segno contrario. Infatti, tale decisione proponeva la piena valorizzazione delle finalità della Legge attraverso una lettura strettamente letterale dell’articolo 590 sexies del Codice Penale.
In conclusione, a parere dello scrivente il termine di prescrizione attualmente vigenti per la responsabilità penale colposa di un medico di medicina generale è di cinque anni.
Distinti Saluti.
per quanto è a mia conoscenza la Legge che viene applicata attualmente in materia di responsabilità professionale sanitaria è la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, o meglio l'art. 590 sexies del Codice Penale, avente per oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.
Ciò, indipendentemente dall'epoca in cui i fatti si siano verificati: pertanto la Legge Balduzzi è stata superata con l'introduzione del nuovo dettato legislativo.
Peraltro, riferendosi alla successione temporale delle leggi penali, alcuni giudici sostenevano impropriamente che il nuovo regime si applicasse solo ai fatti commessi in epoca successiva alla riforma, mentre per i fatti anteriori, quando pertinente, poteva trovare applicazione la ritenuta più favorevole normativa del decreto Balduzzi .
Successivamente, con la sentenza n. 50078/2017, la Cassazione - Quarta Sezione penale- giungeva ad una soluzione ermeneutica assolutamente di segno contrario. Infatti, tale decisione proponeva la piena valorizzazione delle finalità della Legge attraverso una lettura strettamente letterale dell’articolo 590 sexies del Codice Penale.
In conclusione, a parere dello scrivente il termine di prescrizione attualmente vigenti per la responsabilità penale colposa di un medico di medicina generale è di cinque anni.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Gentile dottore , io personalmente ho trovato una sentenza della cassazione di orientamento contrario
https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/23/responsabilita-medica-leggi-balduzzi-e-gelli-irretroattive
"Tali norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, la capacità non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012 e nella L. n. 24 del 2017 è stata affrontata da alcune sentenze di merito, alla luce delle quali, sussistono molteplici motivi per escludere che le condotte scaturenti la responsabilità sanitaria, indicate dalla L. n. 189 del 2012 in astratto, e dalla L. n. 24 del 2017 in concreto, abbiano effetti retroattivi.
Tra l’altro, ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere indicata espressamente dalla nuova legge, ovvero deve trovare elementi certi che ne consentano di presupporla; aspetto assente nei due testi legislativi suddetti."
È un dilemma...come al solito ogni corte di cassazione dice la sua e non si arriva mai a una linea guida chiara , netta ed inequivocabile...
https://www.altalex.com/documents/news/2019/12/23/responsabilita-medica-leggi-balduzzi-e-gelli-irretroattive
"Tali norme sostanziali non hanno efficacia retroattiva, mancando una specifica disposizione transitoria, per cui non sono applicabili ai fatti verificatisi prima della loro entrata in vigore.
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che, la capacità non retroattiva delle norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012 e nella L. n. 24 del 2017 è stata affrontata da alcune sentenze di merito, alla luce delle quali, sussistono molteplici motivi per escludere che le condotte scaturenti la responsabilità sanitaria, indicate dalla L. n. 189 del 2012 in astratto, e dalla L. n. 24 del 2017 in concreto, abbiano effetti retroattivi.
Tra l’altro, ai sensi dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere indicata espressamente dalla nuova legge, ovvero deve trovare elementi certi che ne consentano di presupporla; aspetto assente nei due testi legislativi suddetti."
È un dilemma...come al solito ogni corte di cassazione dice la sua e non si arriva mai a una linea guida chiara , netta ed inequivocabile...
[#5]
Spett.le Utente
il medico di famiglia è un professionista che ha un rapporto contrattuale con l'ASP, e non è quindi dipendente dell'Ente, ma collaboratore esterno che opera in autonomia secondo l'accordo collettivo dei medici di famiglia.
Distinti Saluti.
il medico di famiglia è un professionista che ha un rapporto contrattuale con l'ASP, e non è quindi dipendente dell'Ente, ma collaboratore esterno che opera in autonomia secondo l'accordo collettivo dei medici di famiglia.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 5 risposte e 2.9k visite dal 15/02/2020.
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