Punteggi inail
Buonasera,
Volevo chiedervi delle info in merito a 2 danni biologici che l INAIL mi ha riconosciuto in merito ad una malattia professionale e ad un infortunio sul lavoro.
L anno scorso mi è stato riconosciuto un danno biologico dell 8% in merito ad una malattia professionale dovuta da 3 ernie discali, la cifra mi è giá stata corrisposta da parte dell INAIL.
Quest’anno (infortunio sul lavoro) dopo frattura del malleolo con lesione totale del legamento peroneo della caviglia, mi è stato riconosciuto un danno biologico del 3%.
Volevo sapere se, trattandosi di 2 zone del corpo differenti, le 2 percentuali verranno di nuovo valutate dall inail con le formule del caso, corrispondendomi al netto di quanto ho già ricevuto in precedenza, una differenza di risarcimento in mio favore.
Grazie e buona giornata
Volevo chiedervi delle info in merito a 2 danni biologici che l INAIL mi ha riconosciuto in merito ad una malattia professionale e ad un infortunio sul lavoro.
L anno scorso mi è stato riconosciuto un danno biologico dell 8% in merito ad una malattia professionale dovuta da 3 ernie discali, la cifra mi è giá stata corrisposta da parte dell INAIL.
Quest’anno (infortunio sul lavoro) dopo frattura del malleolo con lesione totale del legamento peroneo della caviglia, mi è stato riconosciuto un danno biologico del 3%.
Volevo sapere se, trattandosi di 2 zone del corpo differenti, le 2 percentuali verranno di nuovo valutate dall inail con le formule del caso, corrispondendomi al netto di quanto ho già ricevuto in precedenza, una differenza di risarcimento in mio favore.
Grazie e buona giornata
[#1]
Spett.le Utente,
la risposta al Suo quesito è riportata nella circolare INAIL N 57 del 4 agosto 2000, al punto 3.4.1 del documento:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ci200057.pdf
In particolare:
"nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi".
"dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato"
Quale esempio: Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento. Da questo nuovo indennizzo va sottratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto."
Tuttavia per poter stabilire, in concreto, l'eventuale indennizzo in più a Lei spettante deve essere considerata la percentuale risultante dal danno complessivo di menomazione accertato a seguito di entrambi gli eventi in questione.
Distinti Saluti.
la risposta al Suo quesito è riportata nella circolare INAIL N 57 del 4 agosto 2000, al punto 3.4.1 del documento:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/ci200057.pdf
In particolare:
"nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi".
"dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato"
Quale esempio: Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento. Da questo nuovo indennizzo va sottratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto."
Tuttavia per poter stabilire, in concreto, l'eventuale indennizzo in più a Lei spettante deve essere considerata la percentuale risultante dal danno complessivo di menomazione accertato a seguito di entrambi gli eventi in questione.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
La ringrazio per la risposta
Secondo lei, in merito all infortunio che ho subito alla caviglia ( rottura malleolo con lesione completa del legamento peroneo astragale e lesione parziale anche degli altri 2 legamenti ) , il 4% di danno biologico riconosciuto dall inail, puó essere accetato giusto o posso fare ricorso?
Grazie
Secondo lei, in merito all infortunio che ho subito alla caviglia ( rottura malleolo con lesione completa del legamento peroneo astragale e lesione parziale anche degli altri 2 legamenti ) , il 4% di danno biologico riconosciuto dall inail, puó essere accetato giusto o posso fare ricorso?
Grazie
[#3]
Spett.le Utente,
purtroppo capirà che non potendo effettuare una visita diretta nè visionare la documentazione un parere in tale sede non avrebbe alcun valore medico-legale.
Il criterio della valutazione non è la diagnosi, ma la limitazione della caviglia conseguente all'evento lesivo.
Tenga comunque presente la seguente voce della Tabella delle menomazioni:
- 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole = 12%
Tale valutazione si applica ad una caviglia completamente bloccata; se invece la caviglia ha una mobilità limitata, la percentuale si riduce proporzionalmente alla mobilità (esempio: riduzione di metà dell'articolarità: 6%).
Distinti Saluti.
purtroppo capirà che non potendo effettuare una visita diretta nè visionare la documentazione un parere in tale sede non avrebbe alcun valore medico-legale.
Il criterio della valutazione non è la diagnosi, ma la limitazione della caviglia conseguente all'evento lesivo.
Tenga comunque presente la seguente voce della Tabella delle menomazioni:
- 293. Anchilosi della caviglia in posizione favorevole = 12%
Tale valutazione si applica ad una caviglia completamente bloccata; se invece la caviglia ha una mobilità limitata, la percentuale si riduce proporzionalmente alla mobilità (esempio: riduzione di metà dell'articolarità: 6%).
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 3.2k visite dal 14/09/2023.
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