La mediazione in breve, i pro e i contra

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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista

Dal 21.3.2011 è entrato in vigore l'obbligatorietà della mediazione ai sensi del D.Lvo nr 28 del 4 marzo 2010 nel caso di controversie civili e commerciali.

Slittano di un anno solo i casi di RCauto e le liti condominiali.

Vuol dire che non si può più intentare una causa civile se prima non è stato fatto almeno il tentativo di mediazione. Ciò vale anche per i casi di colpa medica.

Tuttavia, pare che nei casi urgenti e indilazionabili, sia ancora possibile richiedere un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) presso il Giudice civile anche se non si è attivata prima la mediazione.

Chi è il "mediatore"? E' un laureato, a partire dalla laurea breve (triennale) che ha fatto un corso formativo accreditato di almeno 50 ore oppure un iscritto ad un Ordine o Collegio professionale.

Il mediatore può iscriversi presso 5 Organismi pubblici o privati controllati dal Ministero della Giustizia. Gli organismi possono avere sede anche presso gli Ordini Professionali, Ordine dei Medici compreso.

Non vi è un criterio di competenza territoriale; significa che la mediazione può essere richiesta in qualsiasi città, indipendentemente dalla residenza delle due parti in conflitto.

La domanda di mediazione può essere fatta, in teoria anche senza l'assistenza di un avvocato, cosa che in pratica risulterà alquanto difficile.

Una volta iniziata la mediazione, il mediatore ha 4 mesi di tempo per tentare di risolvere la controversia. Trascorsi i 4 mesi senza risultato, si può adire alla causa civile.

Se la mediazione va a buon fine, l'accordo è omologato dal Giudice e diventa esecutivo.

In caso di insuccesso, il Giudice potrà tenere conto di come si è svolta la mediazione; vale a dire che se il mediatore fa una proposta conciliativa e questa non viene accettata da una delle parti, il Giudice, nella successiva causa civile, potrebbe addebitare le spese del processo alla parte che abbia ingiustificatamente rifiutato la proposta del mediatore.

Il costo della mediazione è rapportato al valore economico della controversia e va, oltre ad una spesa fissa iniziale di €40, da un minimo di €65 ad un massimo di €9200. Questi importi possono essere aumentati fino ad 1/5 in caso di successo e diminuiti di 1/3 in caso d'insuccesso.

Anche la mediazione può essere gratuita per i meno abbienti che chiedono il gratuito patrocinio (DPR 115/2002).

I vantaggi e svantaggi della mediazione sono per ora solo ipotetici, dato che il percorso è appena iniziato.

I PRO: snelimento delle controversie e diminuzione del numero dei processi civili.

I CONTRA: il costo della mediazione che, in caso di insuccesso, risulterebbe un duplicato di spesa; limitazione del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria; un ipotetico aumento dei processi penali.

 

ULTIME NOTIZIE:

L'Avvocatura Italiana, per varie ragioni, si è sempre opposta alla mediazione obbligatoria ed ha proclamato una giornata di sciopero per il 23 giugno p.v.

Il TAR del Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale un profilo di incostituzionalità relativo all'obbligo della mediazione come requisito di procedibilità per la causa civile.

 

Staremo a vedere.



Data pubblicazione: 07 maggio 2011

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