Visite mediche in fase preassuntiva
Gradirei sapere:
1 - cosa si intende a norma del nuovo TUSL all'art 43 comma 3 ..... non devono essere effettuate le visite mediche IN FASE PREASSUNTIVA.
2 - che differenzac'è con la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine divalutare la sua idoneita' alla mansione specifica (art 43 comma 2)
Grazie per la disponibilità.
1 - cosa si intende a norma del nuovo TUSL all'art 43 comma 3 ..... non devono essere effettuate le visite mediche IN FASE PREASSUNTIVA.
2 - che differenzac'è con la visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine divalutare la sua idoneita' alla mansione specifica (art 43 comma 2)
Grazie per la disponibilità.
Gentile Utente,
l'abolizione delle visite pre-assuntive da parte del medico competente aziendale è stata confermata dal Dlvo 81/08 art. 41 comma 3. Tale normativa recepisce quanto già disposto dalla legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Infatti, il medico competente non ha titolo per visitare una persona che ancora non è dipendente dell'azienda; anche perché il lavoratore, non essendo ancora dipendente, non potrebbe fare ricorso all'ASL.
Può essere fatta una visita preventiva durante il periodo di prova; in caso di inidoneità, il contratto di lavoro potrebbe non essere confermato.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, prima dell'assunzione, da parte dell'ASL o di altra struttura pubblica, ma mai presso medici privati di fiducia.
La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
La visita preventiva, invece, è effettuata dal medico competente aziendale ed è finalizzata a valutare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità ad una mansione specifica.
Contro il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'ASL territoriale.
Cordiali saluti
l'abolizione delle visite pre-assuntive da parte del medico competente aziendale è stata confermata dal Dlvo 81/08 art. 41 comma 3. Tale normativa recepisce quanto già disposto dalla legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori).
Infatti, il medico competente non ha titolo per visitare una persona che ancora non è dipendente dell'azienda; anche perché il lavoratore, non essendo ancora dipendente, non potrebbe fare ricorso all'ASL.
Può essere fatta una visita preventiva durante il periodo di prova; in caso di inidoneità, il contratto di lavoro potrebbe non essere confermato.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore, prima dell'assunzione, da parte dell'ASL o di altra struttura pubblica, ma mai presso medici privati di fiducia.
La violazione del divieto è sanzionata penalmente.
La visita preventiva, invece, è effettuata dal medico competente aziendale ed è finalizzata a valutare l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità ad una mansione specifica.
Contro il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'ASL territoriale.
Cordiali saluti
Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 2.9k visite dal 17/09/2009.
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