Limitazioni lavorative
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Se il medico competente dell'azienda stabilisce delle limitazioni alla mansione specifica ,devono essere rispettate dal datore di lavoro che risponde per gli eventuali infortuni o malattie professionali del dipendente sempre, anche in assenza di limitazioni.
L'INAIL assicura comunque il lavoratore.
L'INAIL assicura comunque il lavoratore.
DOTT. STEFANO BONOMO MEDICO COMPETENTE AZIENDALE-Specialista in Medicina del Lavoro-
[#3]
Medico di laboratorio, Medico del lavoro, Oncologo, Perfezionato in medicine non convenzionali
La domanda, come posta, non è chiara. Bisogna capire cosa si intende per "limitazioni".
Il medico competente è un consulente tecnico dell'azienda; non importa se dipendente della stessa azienda o libero professionista, purché in possesso dei requisiti richiesti dal DLgs 626/94).
In quanto consulente, ma anche in quanto soggetto che - pur incaricato e pèagato dall'azienda - deve ottemperare a precise indicazioni della normativa, deve esprimere (far conoscere a datore di lavoroe lavoratore) un giudizio medico che può essere di: IDONEITA', NON IDONEITA', IDONEITA' CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONI.
IL giudizio va comunicato al datore di lavoro ed al lavoratore (in questo caso solo se trattasi di non indoneità o idoneità con limitazioni).
L'azione del medico competente non è prescrittiva né cogente.
Il Datore di lavoro può tenere conto o non del il giudizio medico e se ne assume la responsabilità.
Solo il servizio SPASL dell'organo di controllo (ASL) ha valore impositivo a mezzo di verbali di ispezione e prescrizioni effettuate dai suoi medici con funzione di UPG.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di idoneità.
Spero di aver fatto chiarezza e La saluto cordialmente.
Sebastiano Rizzo
Il medico competente è un consulente tecnico dell'azienda; non importa se dipendente della stessa azienda o libero professionista, purché in possesso dei requisiti richiesti dal DLgs 626/94).
In quanto consulente, ma anche in quanto soggetto che - pur incaricato e pèagato dall'azienda - deve ottemperare a precise indicazioni della normativa, deve esprimere (far conoscere a datore di lavoroe lavoratore) un giudizio medico che può essere di: IDONEITA', NON IDONEITA', IDONEITA' CON LIMITAZIONI/PRESCRIZIONI.
IL giudizio va comunicato al datore di lavoro ed al lavoratore (in questo caso solo se trattasi di non indoneità o idoneità con limitazioni).
L'azione del medico competente non è prescrittiva né cogente.
Il Datore di lavoro può tenere conto o non del il giudizio medico e se ne assume la responsabilità.
Solo il servizio SPASL dell'organo di controllo (ASL) ha valore impositivo a mezzo di verbali di ispezione e prescrizioni effettuate dai suoi medici con funzione di UPG.
Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del giudizio di idoneità.
Spero di aver fatto chiarezza e La saluto cordialmente.
Sebastiano Rizzo
[#5]
Ex utente
Il medico dell'azienda per la quale lavoro, mi ha prescritto la non idoneità a sollevare carichi superiori a 10 kg. Soffrendo di vertigini però non mi ha esonerato a salire sopra le scale di alcuni macchinari che sono presenti in fabbrica. Nella malaugurata ipotesi che dovessi cadere, chi risponderebbe in questo caso, l'Inail, l'Inps o la stessa azienda?. Anche nella relazione rilasciatami dell'invalidità civile (riconosciutami al 46%) non è stato inserito il divieto a salire le scale, ma solo il sollevamento dei carichi leggeri. Grazie
[#6]
Medico di laboratorio, Medico del lavoro, Oncologo, Perfezionato in medicine non convenzionali
Tutti i dipendenti di una ditta, regolarmente assunti, devono essere conseguentemente assicurati contro infortuni e malattie professionali presso l'INAIL. Suppongo sia anche il caso suo.
L'INAIL eroga diarie e rendite per invalidità legate al lavoro (infortuni e malattie professionali).
L'INPS si occupa di invalidità e vecchiaia (in pratica: raccoglie i contributi per la pensione ed eroga pensioni di vecchiaia o di invalidità se il soggetto è invalido civile).
Il Datore di Lavoro è responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente dei propri dipendenti.
Se, ad esempio, non versa i contributi prensionistici all'INPS, questo ed il dipendente possono fargli causa.
Se, ad esempio, non versa i contributi per infortuni all'INAIL, questo e il dipendente possono farli causa. Il dipendente è comunque tutelato dall'INAIL in caso di infortunio e malattia professionale.
Se il Medico Competente ha prescritto limitazioni, come nel suo caso, il Datore di Lavoro dovrebbe ottemperare a questo prescrizione (meglio chiamarla "suggerimento"). Se non lo fa se ne assume la responsabilità. Nel caso specifico, Lei può rifiutarsi di movimentare manualmente carichi superiori a 10 Kg qualora fosse comandato a farlo innescando così un contenzioso. Il datore di Lavoro, peraltro, nei limiti del possibile a mettere in atto mezzi e tencologie (che non siano eccessivamente dispendiose per l'azienda o compromettenti la produzione) per agevolare la Sua permanenza operativa nella mansione affidata.
Non c'è, quindi, motivo di temere un infortunio legato alla prescrizione del medico competente in quanto, se Lei accetta di movimentare carichi superiori a 10 Kg - qualora richiesto o di Sua spontanea volontà -e si procura un danno fisico, il Datoredi Lavoro non è più responsabile dell'accaduto.
Circa le vertigini ed i lavoro in quota, questo va verificato con ulteriori particolari cheLei qui non ha espresso.
Sebastiano Rizzo
L'INAIL eroga diarie e rendite per invalidità legate al lavoro (infortuni e malattie professionali).
L'INPS si occupa di invalidità e vecchiaia (in pratica: raccoglie i contributi per la pensione ed eroga pensioni di vecchiaia o di invalidità se il soggetto è invalido civile).
Il Datore di Lavoro è responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente dei propri dipendenti.
Se, ad esempio, non versa i contributi prensionistici all'INPS, questo ed il dipendente possono fargli causa.
Se, ad esempio, non versa i contributi per infortuni all'INAIL, questo e il dipendente possono farli causa. Il dipendente è comunque tutelato dall'INAIL in caso di infortunio e malattia professionale.
Se il Medico Competente ha prescritto limitazioni, come nel suo caso, il Datore di Lavoro dovrebbe ottemperare a questo prescrizione (meglio chiamarla "suggerimento"). Se non lo fa se ne assume la responsabilità. Nel caso specifico, Lei può rifiutarsi di movimentare manualmente carichi superiori a 10 Kg qualora fosse comandato a farlo innescando così un contenzioso. Il datore di Lavoro, peraltro, nei limiti del possibile a mettere in atto mezzi e tencologie (che non siano eccessivamente dispendiose per l'azienda o compromettenti la produzione) per agevolare la Sua permanenza operativa nella mansione affidata.
Non c'è, quindi, motivo di temere un infortunio legato alla prescrizione del medico competente in quanto, se Lei accetta di movimentare carichi superiori a 10 Kg - qualora richiesto o di Sua spontanea volontà -e si procura un danno fisico, il Datoredi Lavoro non è più responsabile dell'accaduto.
Circa le vertigini ed i lavoro in quota, questo va verificato con ulteriori particolari cheLei qui non ha espresso.
Sebastiano Rizzo
[#7]
Qualora la ditta assegni il dipendente a delle mansioni che non rispettino le prescrizioni del medico competente, bisognerebbe fare presente alla ditta il fatto avvisando che in caso contrario verrà informato il Servizio Medicina del Lavoro (o Tutela della Salute nei luoghi di Lavoro)dell'ASL competente, che generalmente effettua un sopralluogo in Ditta e allora sono dolori per il Titolare!
Dr. Maurizio Golia Specialista Medicina Legale e Medicina Preventiva Lavoratori tel. 339/7303091
Brescia - Cremona - Bergamo - Verona
[#8]
Ex utente
La resposabilità a mio avviso è da attribuire ai miei superiori che mi impongono di svolgere determinati compiti, anche se possono essere pericolosi per la mia salute. Capisco che sia difficile dimostrare la resposabilità se dovessi cadere a terra per avere dovuto alzare un peso superiore a quello stabilito dal medico aziendale e dall'Asl.
[#9]
Medico di laboratorio, Medico del lavoro, Oncologo, Perfezionato in medicine non convenzionali
Esistono anche responsabilità per i dirigenti e i preposti (e a cascata, anche per i capi turno, capisquadra, e capi di qualcosa se ci sono). I quali devono essere informati dal Datore di lavoro circa le limitazioni che il Medico Competente ha previsto nel giudizio di idoneità e di cui ha informato il Lavoratore ed il Datore di Lavoro.
Inoltre, se c'è da sollevare un peso superiore a limite previsto Lei può legittimamente chiedere ad altro collega di essere aiutato o comunque fare presente la circostanza al reponsabile di turno.
Comunque, per dirimere la questione, c'è sempre il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) a cui rivolgersi o ai rappresentanti sindacali. C'è la segnalazione all'ASL.
In ogni caso, ognuno si assume le proprie responsabilità a qualunque livello e in qualunqe sede, compresa quella giudiziaria se si va in contenzioso.
Se da parte di capi e capetti vi fosse negligenza nel venirLe incontro, Lei può sempre chiedere di parlare col Responsabile del Reparto o con il Capo del Personale o con il Direttore di Stabilimento. Quest'ultimo, in genere, tende ad ascoltare volentieri l'interessato proprio per capire la questione ed evitare contenziosi. Anche se esistono quelli meno intelligenti in queste faccende.
Per ultimo, può sempre chiedere un ordine scritto da parte dell'immediato superiore. Così Lei avrà in mano un documento. Nel caso, infatti, che successive altre volte Le venga richiesto di continuare a eseguire operazioni aldi là delle limitazioni predette, Lei potrà citare la Ditta per attività vessatoria (mobbing).
Inoltre, se c'è da sollevare un peso superiore a limite previsto Lei può legittimamente chiedere ad altro collega di essere aiutato o comunque fare presente la circostanza al reponsabile di turno.
Comunque, per dirimere la questione, c'è sempre il RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) a cui rivolgersi o ai rappresentanti sindacali. C'è la segnalazione all'ASL.
In ogni caso, ognuno si assume le proprie responsabilità a qualunque livello e in qualunqe sede, compresa quella giudiziaria se si va in contenzioso.
Se da parte di capi e capetti vi fosse negligenza nel venirLe incontro, Lei può sempre chiedere di parlare col Responsabile del Reparto o con il Capo del Personale o con il Direttore di Stabilimento. Quest'ultimo, in genere, tende ad ascoltare volentieri l'interessato proprio per capire la questione ed evitare contenziosi. Anche se esistono quelli meno intelligenti in queste faccende.
Per ultimo, può sempre chiedere un ordine scritto da parte dell'immediato superiore. Così Lei avrà in mano un documento. Nel caso, infatti, che successive altre volte Le venga richiesto di continuare a eseguire operazioni aldi là delle limitazioni predette, Lei potrà citare la Ditta per attività vessatoria (mobbing).
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le prescrizioni del medico competente sono ha tutela del lavoratore ed il datore di lavoro si deve attenere alle prescrizioni del medico altrimenti il datore di lavoro rischia di determinare lesioni volontarie al dipendente ,un reato grave.
se il lavoratore non condivide le limitazioni può far ricorso alle ASL di competenza, per essere pienamente idoneo ,non si può fare ricorso attualmente contro l'idoneità alla mansione in assenza di limitazioni.
se il lavoratore non condivide le limitazioni può far ricorso alle ASL di competenza, per essere pienamente idoneo ,non si può fare ricorso attualmente contro l'idoneità alla mansione in assenza di limitazioni.
Questo consulto ha ricevuto 10 risposte e 56.9k visite dal 04/09/2007.
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