Riapertura dell'infortunio sul lavoro
In data 13-06-2010 ho subito un infortunio sul lavoro mentre portavo una grossa spazzatrice di circa 90 q.li.Il grande impatto all'indietro con motore spento e senza freni su un muro insieme ad una ringhiera, mi ha urtato violentemente il tratto cervicale e dorsale.Dopo varie visite ed esami è risultato che ho più di una ernia discale in diversi punti della schiena.Le volevo chiedere se era possibile riaprire l'infortunio perché a distanza di 5 anni stò notando dei notevoli peggioramenti.
Grazie, buona serata.
Grazie, buona serata.
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Spett.le Utente,
ai sensi del Testo Unico (art. 83 DPR 1124/65) nel caso in cui, entro dieci anni dall'infortunio, guarito senza postumi o con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile con rendita, vi sia un peggioramento delle condizioni fisiche imputabile all'evento originario, ci si può rivolgere agli Enti di Patronato per presentare una eventuale richiesta di revisione per aggravamento.
Se invece l'infortunio ha comportato l'erogazione di una rendita, in caso di aggravamento può essere richiesta comunque la revisione: nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta solo dopo che sia trascorso un anno dalla data dell'infortunio, ed almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle eventuali successive revisioni non può essere richiesta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Distinti Saluti.
ai sensi del Testo Unico (art. 83 DPR 1124/65) nel caso in cui, entro dieci anni dall'infortunio, guarito senza postumi o con postumi che non raggiungono il minimo indennizzabile con rendita, vi sia un peggioramento delle condizioni fisiche imputabile all'evento originario, ci si può rivolgere agli Enti di Patronato per presentare una eventuale richiesta di revisione per aggravamento.
Se invece l'infortunio ha comportato l'erogazione di una rendita, in caso di aggravamento può essere richiesta comunque la revisione: nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta solo dopo che sia trascorso un anno dalla data dell'infortunio, ed almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita; ciascuna delle eventuali successive revisioni non può essere richiesta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 1.5k visite dal 26/06/2015.
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