Invalidità civile e costanza di rapporto di lavoro

Buongiorno,

In seguito ad una patologia per cui anche il medico competente al lavoro mi ha prescritto la riduzione dell'orario di lavoro al videoterminale e su suo suggerimento, ho presentato domanda di invalidità e ho ottenuto il 60%.
Il patronato visto che già lavoro non mi ha consigliato di presentare domanda però per la legge 68.
Come devo compotarmi al lavoro?
Posso passare nelle categorie protette senza dover fare domanda per la legge 68 oppure no?
Prima di fare passi falsi e magari rischiare un licenziamento (siamo in 200) desidererei sapere come comportarmi per poter rientrare nelle categorie protette senza per il momento far trapelare nulla al lavoro. Ho paura che chiedendo la 68 per rientrare nelle categorie protette rischio l'inabilità totale al lavoro. Infine desideravo sapere quali sono i requisiti per poter accedere ai 30 giorni di congedo per cure.
Grazie mille per la disponibilità.
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.2k 111 7
Gentile utente,
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 della legge 68/99, per computare il lavoratore divenuto inabile in costanza di rapporto di lavoro devono verificarsi tre condizioni:
-l'inabilità del soggetto a svolgere le proprie mansioni (nel suo caso la limitazione data dal medico competente)
-il riconoscimento della sua riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60%;
-che tale inabilità non sia stata causata da inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Mi sembra che lei rientri pienamente.
Richieda senza problemi di rientrare nelle categorie previste dalla legge 68.
Presenti quindi al suo datore di lavoro il verbale ottenuto (la copia in cui i dati sanitari sono coperti da omissis). Il datore di lavoro, se lo ritiene, provvederà alla variazione del contratto in costanza di rapporto.
In merito al suo secondo quesito, la norma prevede che i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni" (art. 7 - comma 1 del D.Lgs 119/2011).
Per ottenere il congedo è necessario che al datore di lavoro venga fatta domanda accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta (art. 7 - comma 2 del D.Lgs 119/2011). È quindi necessario che le cure siano espressamente dirette alle patologie per le quali si è ottenuta l’invalidità.
Cordiali saluti

Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro

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dopo
Utente
Utente
Grazie mille per la gentile risposta. Desideravo capire se c è il rischio che il datore di lavoro possa licenziarmi in quanto non più idonea a svolgere le mie funzioni sebbene io abbia già una limitazione oraria al videoterminale. Inoltre lei ha specificato che l'azienda potrebbe anche non ritenere necessario inserirmi nelle categorie protette . In questo caso rischio qualcosa sapendo che sono invalida al 60%? Grazie mille