Paternita'

Buongiorno vorrei chiedere se e' possibile all'atto della nascita di un bambino prima della firma dell'atto di nascita da parte di coppia sposata,chiedere da parte di uno dei genitori le prove del dna,per verificare la paternita'messa in dubbio da un sospetto di scambio di culle o lo scambio di provette nella fecondazione assistita da cui e' scaturita la gravidanza,lo chiedo perche' una volta non era permesso ma una recente sentenza della corte costituzionale del 2007 da' la possibilita' di eseguire tali esami su richiesta semplice senza dovere dimostrare eventuali adulteri e se e' possibile l'eventuale disconoscimento in caso di non paternita' biologica
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
Gentile Signore,

la sua mi pare una domanda assai teorica che spazia dallo scambio delle culle allo scambio delle provette nella fecondazione assistita, certo non situazioni che capitano …tutti i giorni.
Ma perché tanta fretta nel chiedere la prova del DNA? può farlo in qualsiasi momento, se è d'accordo anche sua moglie, sul bambino riconosciuto al momento della nascita.
Se da tale prova emergesse che nè lei nè sua moglie siano i genitori del bambino, può rivolgersi all'autorità giudiziaria per la ricerca della verità e per la valutazione di eventuali reati.

Se si tratta di un caso specifico, potrebbe fornire ulteriori precisazioni?
Se si tratta di un caso solo teorico, penso di averle già risposto a sufficienza.

A meno che non abbia capito correttamente la sua domanda; in tal caso, può ripropormela.

Cordiali saluti.

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it

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Attivo dal 2010 al 2012
Ex utente
E se invece il padre avesse dei dubbi sulla paternita' biologica se effettuando un test del dna informativo con kit che si trovano anche sul web in vendita da laboratori di prim'ordine come il genoma di roma ecc.,se da questa indagine si dovesse appurare la non paternita' biologica per l'eventuale disconoscimento che si deve fare?una volta c'era da provare l'adulterio cosa assai difficile mentre oggi vorrei sapere cosa si puo' fare in piu' con questa nuova sentenza del 2007,mi pare sia piu' facile obbligare la coniuge a sottoporsi agli esami
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
Vedo che è arrivato al dunque, cioè alla possibilità di disconoscere la paternità in caso di adulterio.

Il disconoscimento di paternità avviene mediante un giudizio civile che si conclude con una sentenza che cancella la paternità legittima quando questa non corrisponde a quella effettiva.
Il caso di adulterio è uno degli elementi sufficienti per chiedere il disconoscimento.
Le prove per disconoscere la paternità sono le testimonianze, le documentazioni e, quindi, l'analisi del DNA.

Le analisi private del DNA non costituiscono prova, ma per il disconoscimento occorre adire ad un processo civile ed è il Giudice a disporre ufficialmente delle analisi del DNA effettuate da professionisti che giurano davanti al Giudice come consulenti tecnici d'ufficio (CTU).
Tuttavia, la questione rimane complessa, perché anche nel caso di una positività delle analisi del DNA, non è sempre pacifico che il Giudice pronunci il disconoscimento di paternità.
Ma qui finisce la mia consulenza, dovendo cominciare quella di un avvocato.

Buona giornata.
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Attivo dal 2010 al 2012
Ex utente
Vorrei inoltre chiedere nel caso la moglie dovesse ammettere che ha fatto il figlio con un altro si possono cambiare i dati anagrafici del bambino come ad es.il cognome essendo di comune accordo o anche qui ci sono dei garbugli burocratici?
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99
qui era finita la mia consulenza, dovendo cominciare quella di un avvocato

come le ho detto sopra, disconoscere una paternità è potere di un Giudice a fronte di un formale processo civile

sulla modifica del cognome, per acquisire quello della madre, la procedura è più lineare; si fa la domanda al Prefetto, che, dopo l'istruttoria, la trasmette al Ministero dell'Interno e quest'ultimo fa il decreto.
Questo diritto, però, appartiene al soggetto interessato; nel suo caso, però, la questione è tutta abissalmente differente, mi pare che lei voglia far cambiare il cognome alla persona che ritiene non essere suo figlio.

Ad ogni buon conto, ora stiamo uscendo fuori dalla competenza medico-legale per entrare in questione anagrafiche, che non sono compito di questo sito.

Buona giornata.