Invalidita' civile

Vi illustro la mia situazione. Dipendente impiegata da azienda privata. Nel 2006 operata all'anca sx, con inserimento protesi. Riconoscimento dell'invalidità civile al 50%. L'anno scorso operata per carcinoma duttale infiltrante mammella sx. Asportazione totale mammella più eliminazione tutti i linfonodi.Fatto la chemio preoperatoria e la radioterapia dopo l'intervento. Mi è stato riconosciuto per un anno invalidità al 100% con accompagnamento (legge 104). Dopo l'intervento mi hanno prescritto terapia ormonale (tamoxifene) per 5 anni. Sto prendendo anche medicine per colesterolo e pressione alta. Ad aprile ho fatto la visita di revisione: mi hanno dato il 75% rivedibile tra 2 anni. Un tumore maligno e asportazione della mammella valgono il 25%?? Vi chiedo se posso presentare un ricorso e come devo fare. Ringrazio in anticipo e porgo cordiali saluti.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Gentile Signora,

le tabelle di Legge per l'accertamento dell'invalidità civile (allegato al D.M. 5 febbraio 1992), per quanto riguarda il Suo caso, riportano quanto segue:

-Cod.8006 MAMMECTOMIA = 34%

- Cod.9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE = 11%

- Cod.9323 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE COMPROMISSIONE FUNZIONALE = 70%

- Cod.9324 NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA = 100%

Ciò premesso, e secondo quanto Lei ha riferito, la condizione di cui al Codice 9324, fortunatamente, al momento non sembrerebbe applicabile, in quanto dopo l'intervento da Lei subìto e la radioterapia, con la terapia ormonale in atto, Lei non riferisce dati secondo i quali la prognosi possa essere definita infausta o probabilmente sfavorevole.

L'eventuale ricorso giudiziario può essere presentato entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione/notifica del verbale.

Prima di presentare un eventuale ricorso, Le posso suggerire di consultare un medico legale, che mediante visita diretta ed esame della documentazione clinica, possa effettuare una relazione peritale di stima del grado di invalidità civile attuale.

Inoltre è consigliabile, sempre per il ricorso giudiziale, rivolgersi ad un Ente di Patronato.

Distinti Saluti.


Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

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Attivo dal 2010 al 2011
Ex utente
Egregio Dr. Mascotti, innanzitutto La ringrazio per lla Sua cortese risposta. Non ho scritto prima, poichè avevo problemi di connessione. Le faccio solo un'ultima domanda. E' vero che avendo l'invalidità posso andare in pensione a 55 anni? Me lo ha detto un'amica, però sinceramente non riesco a capire se è una notizia veritiera.Per me sarebbe importante saperlo perchè lavoro a giornata intera e i ritmi mi risultano un po' troppo pesanti.Grazie di nuovo!
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Gentile Signora,

Secondo la L. 388/2000, art. 80 co. 3 i lavoratori visitati e dichiarati invalidi civili, di guerra, per lavoro e per servizio con invalidità superiore al 74% hanno diritto, per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido, e ciò indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità. Sono esclusi dal beneficio in esame i lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità per i quali l'INPS ha espresso soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale.

Il beneficio è attribuito a seguito di specifica richiesta dell'interessato, corredata da idonea documentazione.
Il beneficio è riconosciuto dall'anno 2002 fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione, dell'anzianità contributiva e dell'ammontare del trattamento pensionistico come chiarito dall’INPS nella Circolare N° 29/2002.

L'INPS ha precisato inoltre che il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal giorno in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro.
Ad esempio se il lavoratore è stato assunto nel 1980, ma lo stato di invalidità è sopravvenuto nel 1993, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici decorrerà dal 1993 e non dal 1980.

Ancora Distinti Saluti.
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