Esenzione dalle visite fiscali
Salve, vorrei gentilmente sapere se c'è e quale sia eventualmente, la procedura per usufruire dell'agevolazione del decreto Brunetta http://www.riformabrunetta.it/sites/default/files/u3/Gazetta.pdf relativamente all'esenzione dalla visita fiscale qual'ora l'assenza per malattia sia riconducibile allo stato patologico che ha determinato l'assegnazione dell' invalidità civile, (detto in sintesi)
Grazie
Grazie
[#1]
Spett.le Utente,
relativamente al venir meno dell’obbligatorietà delle visite fiscali, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 15 marzo 2010, ha fornito chiarimenti ed indicazioni nel rispondere ad un quesito inerente l’obbligo in questione per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 206 del 18 dicembre 2009.
Nel citato parere si ribadiscono le fattispecie di esclusione previste: gravi patologie che necessitano di teapie salvavita, stati di malattia dei quali l’amministrazione è già informata (infortunio sul lavoro) o per le quali sia già stato effettuato accertamento legale (causa di servizio o invalidità riconosciuta).
Sono inoltre esclusi i dipendenti già sottoposti a visita fiscale nel periodo di prognosi riportato nel certificato medico.
Nei casi sopra riportati, disporre la visita fiscale sarebbe inefficace, oltre che ingiustificatamente onerosa, per l’amministrazione richiedente.
Vanno distinti il caso in cui l’amministrazione sia già in possesso della documentazione attestante lo stato di malattia del lavoratore, ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.
Perché possa essere riconosciuto che si tratta di caso in esenzione da visita fiscale, è necessario che il datore di lavoro sia in possesso di documentazione formale relativa alla causa di servizio o all’accertamento legale di invalidità o alla denuncia di infortunio, oltre al certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
Quindi se l'amministrazione è già in possesso di tale documentazione, si dovrà astenere dal richiedere l’accertamento medico fiscale, in quanto ricorrono le condizioni di esenzione dalla reperibilità.
Quando invece l’amministrazione non abbia ancora disponibilità della documentazione, la visita fiscale deve essere richiesta sin dal primo giorno di assenza, tenendo comunque conto delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Quindi rimane una certa discrezionalità per l’amministrazione, che può valutare di volta in volta come comportarsi.
Infine, il parere della Funzione Pubblica chiarisce che, qualora il dipendente, che rientra nel regime di esenzione, risulti assente al proprio domicilio in caso di visita di controllo, non incorre in alcuna responsabilità e ad esso non sarà neppure applicata alcuna sanzione. E' comunque dovere del medesimo dipendente di avvertire tempestivamente l’ASL competente, in caso di visita fiscale in cui sia risultato assente al proprio domicilio.
Distinti Saluti.
relativamente al venir meno dell’obbligatorietà delle visite fiscali, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 15 marzo 2010, ha fornito chiarimenti ed indicazioni nel rispondere ad un quesito inerente l’obbligo in questione per il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 206 del 18 dicembre 2009.
Nel citato parere si ribadiscono le fattispecie di esclusione previste: gravi patologie che necessitano di teapie salvavita, stati di malattia dei quali l’amministrazione è già informata (infortunio sul lavoro) o per le quali sia già stato effettuato accertamento legale (causa di servizio o invalidità riconosciuta).
Sono inoltre esclusi i dipendenti già sottoposti a visita fiscale nel periodo di prognosi riportato nel certificato medico.
Nei casi sopra riportati, disporre la visita fiscale sarebbe inefficace, oltre che ingiustificatamente onerosa, per l’amministrazione richiedente.
Vanno distinti il caso in cui l’amministrazione sia già in possesso della documentazione attestante lo stato di malattia del lavoratore, ed il caso in cui non ne abbia ancora la disponibilità.
Perché possa essere riconosciuto che si tratta di caso in esenzione da visita fiscale, è necessario che il datore di lavoro sia in possesso di documentazione formale relativa alla causa di servizio o all’accertamento legale di invalidità o alla denuncia di infortunio, oltre al certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
Quindi se l'amministrazione è già in possesso di tale documentazione, si dovrà astenere dal richiedere l’accertamento medico fiscale, in quanto ricorrono le condizioni di esenzione dalla reperibilità.
Quando invece l’amministrazione non abbia ancora disponibilità della documentazione, la visita fiscale deve essere richiesta sin dal primo giorno di assenza, tenendo comunque conto delle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Quindi rimane una certa discrezionalità per l’amministrazione, che può valutare di volta in volta come comportarsi.
Infine, il parere della Funzione Pubblica chiarisce che, qualora il dipendente, che rientra nel regime di esenzione, risulti assente al proprio domicilio in caso di visita di controllo, non incorre in alcuna responsabilità e ad esso non sarà neppure applicata alcuna sanzione. E' comunque dovere del medesimo dipendente di avvertire tempestivamente l’ASL competente, in caso di visita fiscale in cui sia risultato assente al proprio domicilio.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
La ringrazio intanto della sua solerte risposta. Mi manca solo un tassello per capire al 100% e cioè, dato che ho guardato un passato certificato medico e non avendo trovato nessun campo in cui si attesta che il paziente è esente da visite fiscali, la domanda è... il mio datore di lavoro come fa a sapere che non deve mandare la visita dato che la prognosi medica rientra in un discorso di privacy e quindi non di certo rilevabile dal sottoscritto?
Grazie ancora
Grazie ancora
[#3]
Spett.le Utente,
Nella precedente risposta: <... oltre al certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione...>.
La causa di esenzione dalla visita fiscale va indicata nel certificato medico che si produce ad attestazione di malattia.
L'indicazione può essere riportata in calce al certificato, anche se ciò non è esplicitato dalla Funzione Pubblica nel parere di cui si è detto.
Distitni Saluti.
Nella precedente risposta: <... oltre al certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione...>.
La causa di esenzione dalla visita fiscale va indicata nel certificato medico che si produce ad attestazione di malattia.
L'indicazione può essere riportata in calce al certificato, anche se ciò non è esplicitato dalla Funzione Pubblica nel parere di cui si è detto.
Distitni Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 3 risposte e 7.5k visite dal 30/09/2011.
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