Permessi retribuiti e rsa
Buonasera,
Riformulo qui la mia domanda inserita in un vecchio post, scusandomi anticipatamente per l eventuale ripetizione.
A mio padre è stata riconosciuta l i validità civile in situazione di gravità, art 3, comma 3, l. 104/92, per encefalopatia multinfartuale con deterioramento cognitivo, ipertensione; MMSE 17; 7 ADL 3/6 IADL 1/8.
Siamo in attesa dell'altro verbale, quello relativo all'eventuale riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento.
Volevo sapere di quali benefici economici si può usufruire e se, i permessi retribuiti o i 3 gg mensili di assenza giustificata dal lavoro previsti dalla normativa vigente, vengono attribuiti al figlio, dipendente pubblico, se il genitore portatore di handicap è ricoverato presso una RSA privata.
Cordialmente
Riformulo qui la mia domanda inserita in un vecchio post, scusandomi anticipatamente per l eventuale ripetizione.
A mio padre è stata riconosciuta l i validità civile in situazione di gravità, art 3, comma 3, l. 104/92, per encefalopatia multinfartuale con deterioramento cognitivo, ipertensione; MMSE 17; 7 ADL 3/6 IADL 1/8.
Siamo in attesa dell'altro verbale, quello relativo all'eventuale riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento.
Volevo sapere di quali benefici economici si può usufruire e se, i permessi retribuiti o i 3 gg mensili di assenza giustificata dal lavoro previsti dalla normativa vigente, vengono attribuiti al figlio, dipendente pubblico, se il genitore portatore di handicap è ricoverato presso una RSA privata.
Cordialmente
[#1]
Spett.le Utente,
condizioni necessarie per fruire dei permessi di cui alla Legge 104 sono:
1) l’accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità;
2) essere l’unico soggetto che effettivamente presta la propria assistenza alla persona congiunta handicappata;
3) che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o case di cura.
Quest'ultimo requisito (l’assenza di ricovero ospedaliero o casa di cura) è stato ulteriormente definito con due circolari [Circ. Inps n. 155 dello 03.12.2010 e Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 dello 06.12.2010], le quali indicano che deve intendersi quale "ricovero a tempo pieno" la degenza per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa. Da ciò pare non rilevare la necessità assistenziale non sanitaria (quale l’aiuto all’igiene, all’alimentazione, al supporto personale), di cui molto spesso invece i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.
Inoltre, sia l’Inps che il dipartimento della Funzione Pubblica descrivono nelle circolari in questione tre eccezioni, in presenza delle quali, anche in caso di ricovero del disabile, i permessi 104 potrebbero comunque concedersi:
1) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
2) ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
3) ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
A queste tre eccezioni, si aggiunge, in riferimento al solo congedo straordinario, la possibilità di usufruire del congedo nel caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
L’eccezione, estensiva di quanto già previsto per il minore, vale per tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato e viene richiamata dalla circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2011, la quale al punto 6 in riferimento non solo al congedo straordinario, ma anche ai permessi, riporta che, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi 104, fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario, estendendo l'ipotesi 3) anche ai casi di non minori disabili in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (che precedentemente era prevista per i soli minori).
Distinti Saluti.
condizioni necessarie per fruire dei permessi di cui alla Legge 104 sono:
1) l’accertamento della condizione di handicap in situazione di gravità;
2) essere l’unico soggetto che effettivamente presta la propria assistenza alla persona congiunta handicappata;
3) che la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o case di cura.
Quest'ultimo requisito (l’assenza di ricovero ospedaliero o casa di cura) è stato ulteriormente definito con due circolari [Circ. Inps n. 155 dello 03.12.2010 e Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 dello 06.12.2010], le quali indicano che deve intendersi quale "ricovero a tempo pieno" la degenza per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa. Da ciò pare non rilevare la necessità assistenziale non sanitaria (quale l’aiuto all’igiene, all’alimentazione, al supporto personale), di cui molto spesso invece i familiari di una persona ricoverata si fanno carico.
Inoltre, sia l’Inps che il dipartimento della Funzione Pubblica descrivono nelle circolari in questione tre eccezioni, in presenza delle quali, anche in caso di ricovero del disabile, i permessi 104 potrebbero comunque concedersi:
1) interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita, per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
2) ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
3) ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
A queste tre eccezioni, si aggiunge, in riferimento al solo congedo straordinario, la possibilità di usufruire del congedo nel caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.
L’eccezione, estensiva di quanto già previsto per il minore, vale per tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato e viene richiamata dalla circolare Inps n. 32 del 6 marzo 2011, la quale al punto 6 in riferimento non solo al congedo straordinario, ma anche ai permessi, riporta che, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi 104, fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario, estendendo l'ipotesi 3) anche ai casi di non minori disabili in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (che precedentemente era prevista per i soli minori).
Distinti Saluti.
[#2]
Utente
Grazie dottore per la sollecita ed articolata risposta.
Nel caso specifico la struttura che ospita mio padre 24h, se pure ovviamente, fornita di personale infiemieristico, non ha il medico in sede. La dichiarazione relativa alla necessaria presenza di un familiare che presti assistenza, necessaria alla concessione dei 3 gg al mese di assenza giustificata dal lavoro, può essere della direzione amministrativa o di personale paramedico, piuttosto che di un medico?
Grazie Cordialità
Nel caso specifico la struttura che ospita mio padre 24h, se pure ovviamente, fornita di personale infiemieristico, non ha il medico in sede. La dichiarazione relativa alla necessaria presenza di un familiare che presti assistenza, necessaria alla concessione dei 3 gg al mese di assenza giustificata dal lavoro, può essere della direzione amministrativa o di personale paramedico, piuttosto che di un medico?
Grazie Cordialità
[#3]
Spett.le Utente,
la circolare INPS N 32 riporta "dal personale sanitario", senza specificare ulteriormente il ruolo del personale in questione.
Sarebbe quindi da escludere la "Direzione Amministrativa", mentre oltre al personale sanitario "Medico", sarebbe da comprendere il "Personale Infermieristico" ed altre figure del ruolo sanitario.
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2032%20del%2006-03-2012.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=908
Distinti Saluti.
la circolare INPS N 32 riporta "dal personale sanitario", senza specificare ulteriormente il ruolo del personale in questione.
Sarebbe quindi da escludere la "Direzione Amministrativa", mentre oltre al personale sanitario "Medico", sarebbe da comprendere il "Personale Infermieristico" ed altre figure del ruolo sanitario.
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/circolari/Circolare%20numero%2032%20del%2006-03-2012.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=908
Distinti Saluti.
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