Infortunio sul lavoro

buonasera avrei bisogno di un consulto su una valutazione fatta da un infortunio sul lavoro del 7/3/2000 ed un altro avuto nel 2009 sulla valutazione coplessiva per un unica rendita grazie
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Dr. Mario Corcelli Medico legale, Medico igienista 3.7k 99 53
sì, ma deve fare la sua domanda

Mario Corcelli, MD
Milano - specialista Medicina Legale e Igiene-Tecnica Ospedaliera
http://www.medico-legale.it

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dopo
Attivo dal 2012 al 2012
Ex utente
il 7/ 3/2000 ho avuto un infortunio sul lavoro con frattura della prima e seconda vertebra sacrale e spondilolistesi a sinistra esame obbiettivo: Bacino ad arto inferiore sinistro :Bacino lievemente dismetrico con emiliato sinistro slivellato caudalmente in basso rispetto al controlaterale . flessione dell'anca sn ridotta attivamente a100°sul bacino abduzione consentita >a15° intra ed exstra rotazione ridotta 1/3 . dolore a carico .lombosciatalgia sin Con Lasegue ++-andatura claudicante visto rx :attegiamento scoliotico destro convesso del rachide lombare accusa parestesie all'arto inf.sn con lieve ipotonofismo muscolare . EMG grave sofferenza radicolare l5-s1 bilaretalmente sn>dx in soggetto con discopatia l5-s1 questa e la diagnosi inail con percentuale del 22% in seguito a questo infortunio a causa dello stesso, man mano, facendo un lavoro usurante di muratore conseguete a questo infortunio cercando nella manualita' del lavoro di risparmiare la parte dolorante mi sorgono delle ernie lombari e cervicali la quale le sofferenze aumentano . nel 2009 ho subito un altro infortunio con frattura processi traversi destri d12 l1 l2 l3 l4 battendo diciamo le parti gia' doloranti mi riconoscono una percentuale del 8% e mi viene liquidata ,facendo una valutazione del danno a parte. Ora le chiedo ,se questa valutazione della percentuale e corretta , se si deve fare una valutazione complessiva dei postumi e all'avvio di un unica rendita, considerando delle preesistenze, poiche' le sofferenze e l'indebolimento agli arti inferiori e superiori sono aumentate distinti saluti
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dopo
Attivo dal 2012 al 2012
Ex utente
egregio dott corcelli sarei lieto se leggesse il mio quesito ed esprimesse le sue considerazioni grazie, cordiali saluti
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

mi permetto di risponderLe per il quesito riguardante la mancata unificazione delle rendite, che tiene conto del cambiamento introdotto nell'infortunistica INAIL dal Decreto Legislativo n. 38/2000, e che presenta decorrenza dal 25-07-2000.
In pratica, gli infortuni lavorativi antecedenti alla data del 25-07-2000 (come il Suo primo infortunio) vengono valutati secondo la precedente normativa (secondo la riduzione della capacità lavorativa), e quelli successivi a tale data in modo differente (secondo il danno biologico).
In caso di preesistenze, si applica il comma 6 dell'art.13 del D.Lg.vo, che recita quanto segue:
<quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 (e cioè ricadenti nel precedente regime) l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale (e cioè ricadenti nel nuovo regime) viene valutato senza tenere conto delle preesistenze >

In questi casi, pertanto, la valutazione del nuovo danno viene effettuata come se la preesistente integrità psico-fisica fosse completa.

Ciò è collegato al fatto che l'assicurato, oltre all'indennizzo in capitale o in rendita spettante ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 13, continuerà a percepire la rendita corrisposta ai sensi della precedente disciplina di cui al Testo Unico, rendita alla quale si applicheranno tutti gli istituti giuridici previsti dallo stesso Testo Unico non modificato (revisione, rivalutazione, quote integrative, ecc.), o, comunque, avrà già percepito l'importo liquidato in capitale ai sensi dell'art. 75 T.U..

Può verificare quanto sopra al seguente link:
http://xoomer.virgilio.it/assaea/inail/09circ%2057-4-8-00%20danno%20biologico.htm

Distinti Saluti.
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dopo
Attivo dal 2012 al 2012
Ex utente
la ringrazio dott. mascotti distinti saluti