Epatite cronica attiva hbv percentuale di invalidità civile pari al 35, legge l.68/99

Gentile Dottore, ho 32 anni. Sono affetto, sin dall’infanzia, da Epatite cronica attiva HBV. Mi è stata diagnosticata però solo a 22 anni, per una serie di ragioni troppo lunghe da spiegare. Facendo indagini più precise, con lo specialista che mi segue, abbiamo scoperto che ho contratto il virus in età infantile,(antecedentemente al vaccino per questa patologia che mi è stato somministrato nel 1991). Transaminasi perennemente alterate, HBV DNA positivo, marcatori virali ovviamente positivi, biopsia epatica con 8 grading. Dopo ben due terapie con interferone - Una della durata di due anni (IFN) e una della durata di un anno (PEG-IFN) -tutti i valori si erano normalizzati, ma appena ho smesso, i valori hanno subito nuovamente un’impennata.Ora,sono diversi anni che seguo un trattamento con antivirali BARACLUDE 0,5mg 1 cpr/die e i valori sono rientrati nuovamente. L’anno scorso ho scoperto che tale patologia rientra nelle tabelle d’invalidità civile con il 51% e, quindi, essendo uno dei tanti laureati senza lavoro,mi è stato consigliato di inoltrare regolare domanda per il riconoscimento di invalidità per poi usufruire della L.68/99 per l’inserimento nelle categorie protette. Così ho avviato le pratiche. La prima commissione invalidi dell’ASL, a dicembre 2012, mi ha attribuito una percentuale d’invalidità pari al 46%. La stessa percentuale è stata confermata anche dalla commissione invalidi dell’INPS nel febbraio del 2013. Oggi mi è arrivata la lettera definitiva dell’accertamento di invalidità dal centro medico legale in cui si legge: Valutazione proposta dal CML: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art 2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88) Percentuale: 35%. Rileggendo gli articoli della legge 68/99, possono usufruire della stessa a) le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento.Ne deduco, da profano, che io non possa aspirare a rientrare in tali categorie in quanto, sebbene si confermi che io sia un invalido con una riduzione della capacità lavorativa permanente che va dal 34% al 73%, la percentuale che mi è stata attribuita è comunque inferiore al 45% richiesto per poter usufruire della legge. Da quel che ho capito, inoltre, la mia percentuale (lettera b) è superiore al 33% ma non posso comunque avanzare questo diritto perché la mia patologia non è il risultato di un infortunio sul lavoro. Ossia tale percentuale era sufficiente laddove mi fosse stata attribuita in seguito ad un infortunio lavorativo. È giusta la mia deduzione? O posso comunque sperare in un inserimento in tali categorie? In relazione a questo, poi, mi chiedo: è giusto dare una percentuale così bassa (tenendo conto che l’epatite è tabellata con il 51%) solo perché in questo momento ho le transaminasi nella norma quando invece sono state alterate dall’infanzia fino a qualche anno fa? A cosa servono le tabelle d’invalidità se poi non se ne rispettano le relative percentuali? Possibile che la commissione non abbia tenuto in considerazione che queste si sono normalizzate perché seguo una terapia giornaliera (che comunque mi dà degli effetti collaterali) e che non abbia tenuto conto che si tratta comunque di una patologia CRONICA (ATTIVA se non mi curassi) e cioè di una patologia con cui dovrò fare i conti per tutto il resto della mia vita? Anticipatamente, La ringrazio! Grazie per il servizio che offrite!
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 228 26
Spett.le Utente,

Alle diverse domande che Lei pone posso rispondere come di seguito:

<È giusta la mia deduzione?> Sì, è giusta.

< O posso comunque sperare in un inserimento in tali categorie? > Secondo quanto ha riferito, non può essere inserito nelle categorie in questione perchè la percentuale che Le è stata riconosciuta in invalidità civile è inferiore a quella richiesta.

< è giusto dare una percentuale così bassa (tenendo conto che l’epatite è tabellata con il 51%) solo perché in questo momento ho le transaminasi nella norma quando invece sono state alterate dall’infanzia fino a qualche anno fa? > La condizione di invalidità permanente viene valutata non sul pregresso, ma sulla situazione clinica attuale; in tal senso, se i valori delle transaminasi SGOT ed SGPT sono nei limiti della norma, dal punto di vista clinico non si può diagnosticare una "epatite" in atto.
In particolare, sulla base di quanto riportato nelle principali Linee Guida nazionali/internazionali in letteratura
si concorda nel definire i casi di epatopatia B secondo i seguenti parametri:
- Per epatite B cronica si intende una patologia necrotica-infiammatoria del fegato con persistenza di sieropositività per l’antigene di superficie (HBsAg) > 6 mesi.
Si distinguono due forme cliniche che si caratterizzano per la presenza o assenza dell’antigene "e":
HBe Ag positivi da almeno 6 mesi
HBe Ag negativi
I principali parametri da utilizzare per la diagnosi di epatite B e la valutazione della sue caratteristiche cliniche sono rappresentati della determinazione della viremia (HBV DNA), degli antigeni e degli anticorpi virali, dalla determinazione delle ALT e dalla biopsia
epatica
1. ”ALT persistentemente normali” (persistent normal ALT):
- Nel pazienti HBeAg positivi: valori normali/stabili in range di normalità, monitorati ogni 3 mesi per un anno
- Nei pazienti HBeAg negativi: valori normali/stabili in range di normalità, monitorati ogni 3 mesi per 2 anni (le oscillazioni dei valori di ALT sono imprevedibili).
2. ”portatore inattivo” un paziente HBeAg negativo con HBV DNA <2000 UI/ml e ALT persistentemente normali nell’arco di due anni di monitoraggio.
3. “immunotollerante” un paziente giovane (età <40 anni), con elevati livelli di HBV DNA (>106 UI/ml), ALT persistentemente normali e - in caso abbia effettuato biopsia - minima attività infiammatoria e staging <2 secondo il metodo Ishak.

< A cosa servono le tabelle d’invalidità se poi non se ne rispettano le relative percentuali? > Se ritiene che la valutazione della Commissione sia errata, meglio se previo parere di un medico-legale di Sua fiducia, può presentare ricorso giudiziale, entro 180 giorni dalla notifica del verbale.

< Possibile che la commissione non abbia tenuto in considerazione che queste si sono normalizzate perché seguo una terapia giornaliera (che comunque mi dà degli effetti collaterali) e che non abbia tenuto conto che si tratta comunque di una patologia CRONICA (ATTIVA se non mi curassi) e cioè di una patologia con cui dovrò fare i conti per tutto il resto della mia vita? > E' possibile che tale aspetto non sia stato considerato, se non evidente nella documentazione sanitaria. Tenga in ogni caso presente che per le patologie dell'apparato digerente il riferimento del D.M. 5-2-92 è il seguente:
"Si sono identificati quattro livelli di compromissione funzionale, corrispondenti ad altrettante
classi, identificabili come di seguito indicato. Per la valutazione delle inabilità derivanti da
condizioni morbose complesse, non sempre espressione di una patologia strettamente di
apparato o sistema, si fa riferimento alla compromissione dello stato generale, oltre che alla
compromissione funzionale.
I CLASSE - la malattia determina alterazioni lievi della funzione tali da provocare disturbi dolorosi
saltuari, trattamento medicamentoso non continuativo e stabilizzazione del peso corporeo
convenzionale (rilevato dalle tabelle facenti riferimento al sesso ed alla statura) su valori ottimali.
In caso di trattamento chirurgico non debbono essere residuati disturbi funzionali o disordini del
transito.
II CLASSE - la malattia determina alterazioni funzionali causa di disturbi dolorosi non continui,
trattamento medicamentoso non continuativo, perdita del peso sino al 10% del valore
convenzionale, saltuari disordini del transito intestinale.
III CLASSE - si ha alterazione grave della funzione digestiva, con disturbi dolorosi molto
frequenti, trattamento medicamentoso continuato e dieta costante; perdita del peso tra il 10 ed il
20% del valore convenzionale, eventuale anemia e presenza di apprezzabili disordini del transito.
Apprezzabili le ripercussioni socio-lavorative.
IV CLASSE - alterazioni gravissime della funzione digestiva, con disturbi dolorosi e trattamento
medicamentoso continuativo ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20%
del convenzionale, anemia, gravi e costanti disordini del transito intestinale. Significative le
limitazioni in ambito socio-lavorativo".

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]