Chiarimenti per punteggio inail
Buongiorno, circa due anni fà mi è stato riconosciuto un punteggio di invalidità pari all' 8% che mi è stato liquidato come danno biologico, ora mi sono stati riconosciuti altri 9 punti di invalidità per altre cause come malattia professionale, vorrei sapere se ho diritto a una rendita mensile dal momento che la somma dei punti è superiore al 16% e se ne ho diritto come vengono conteggiati i primi 8 punti visto che mi sono stati liquidati come danno biologico. La ringrazio anticipatamente.
[#1]
Spett.le Utente,
l'argomento per cui pone il quesito è tratto nella Circolare INAIL n. 57 del 04 agosto 2000:
< ... 3.4.1.- Disciplina dei casi di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovo regime.
E' dettata dal comma 5 [art.13 D.Lgs. 38/2000], il quale stabilisce innanzitutto che "nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi".
Si tratta di una disposizione che, se da un lato conferma la criteriologia già in uso per la valutazione dei danni plurimi policroni (e lo stesso dicasi per i danni plurimi monocroni), dall'altro introduce una importante innovazione, e cioè l'abolizione della distinzione, finora vigente, tra eventi lesivi plurimi afferenti alla stessa gestione ed eventi lesivi plurimi afferenti a gestioni diverse.
Per effetto di questa norma, quindi, si procede a unificazione dei postumi e ad un unico indennizzo anche se gli eventi lesivi plurimi sono occorsi nell'esercizio di lavorazioni rientranti in gestioni diverse (industria, agricoltura, medici radiologi).
Il comma prosegue stabilendo che, dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato".
Si tratta, per quest'ultimo aspetto, degli stessi principi che disciplinano l'erogazione delle prestazioni in caso di danni singoli (o plurimi monocroni) e, quindi, valgono i meccanismi applicativi già illustrati nei paragrafi precedenti, che qui si richiamano attraverso qualche esempio.
1.Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 10%, si provvede, se necessario utilizzando la procedura della liquidazione provvisoria, alla erogazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico, applicando la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento.
2.Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 20%, si costituisce la rendita secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3.
3.Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento. Da questo nuovo indennizzo va sottratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.
4..Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo della menomazione è pari al 30%, si provvede alla costituzione della rendita secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3., decurtando l'importo dell'indennizzo in capitale in precedenza erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento di decorrenza della rendita e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto. Il recupero di tale importo andrà effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.
...>
http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=P1021916583&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
Concludendo, nel Suo caso deve verificare il grado complessivo delle menomazioni che è riportato nel prospetto riepilogativo con cui l'INAIL comunica all'assicurato la chiusura del procedimento.
Se la valutazione complessiva dei postumi (tenuto conto delle lesioni coesistenti o concorrenti) è superiore al 16%, la fattispecie corrisponde all'esempio 4. riportato nella Circolare INAIL, con le dovute proporzioni.
Distinti Saluti
l'argomento per cui pone il quesito è tratto nella Circolare INAIL n. 57 del 04 agosto 2000:
< ... 3.4.1.- Disciplina dei casi di danni plurimi policroni conseguenti ad eventi lesivi tutti rientranti nel nuovo regime.
E' dettata dal comma 5 [art.13 D.Lgs. 38/2000], il quale stabilisce innanzitutto che "nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi".
Si tratta di una disposizione che, se da un lato conferma la criteriologia già in uso per la valutazione dei danni plurimi policroni (e lo stesso dicasi per i danni plurimi monocroni), dall'altro introduce una importante innovazione, e cioè l'abolizione della distinzione, finora vigente, tra eventi lesivi plurimi afferenti alla stessa gestione ed eventi lesivi plurimi afferenti a gestioni diverse.
Per effetto di questa norma, quindi, si procede a unificazione dei postumi e ad un unico indennizzo anche se gli eventi lesivi plurimi sono occorsi nell'esercizio di lavorazioni rientranti in gestioni diverse (industria, agricoltura, medici radiologi).
Il comma prosegue stabilendo che, dopo la valutazione complessiva dei postumi, si procede alla "liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato".
Si tratta, per quest'ultimo aspetto, degli stessi principi che disciplinano l'erogazione delle prestazioni in caso di danni singoli (o plurimi monocroni) e, quindi, valgono i meccanismi applicativi già illustrati nei paragrafi precedenti, che qui si richiamano attraverso qualche esempio.
1.Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 10%, si provvede, se necessario utilizzando la procedura della liquidazione provvisoria, alla erogazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico, applicando la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento.
2.Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 4%, perciò non indennizzati, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 20%, si costituisce la rendita secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3.
3.Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo delle menomazioni è pari al 14%, si provvede alla liquidazione di un nuovo indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo di menomazione accertato, nella misura indicata dalla "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio (o, se si tratta di malattia professionale senza periodo di inabilità temporanea assoluta, al momento di ricezione della denuncia) e prendendo in riferimento l'età dell'assicurato in quel momento. Da questo nuovo indennizzo va sottratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica del nuovo infortunio e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto.
4..Se dopo il primo evento sono residuati postumi del 10%, perciò indennizzati in capitale, e a seguito di nuovo evento il grado complessivo della menomazione è pari al 30%, si provvede alla costituzione della rendita secondo le regole illustrate al paragrafo 3.3., decurtando l'importo dell'indennizzo in capitale in precedenza erogato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento di decorrenza della rendita e la "Tabella indennizzo danno biologico" vigente al momento medesimo (ed, ovviamente, il grado di menomazione del 10% in relazione al quale fu concesso il precedente indennizzo in capitale). Peraltro, ove detto importo, per effetto di rivalutazioni della "Tabella indennizzo danno biologico" nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si detrarrà l'importo effettivamente corrisposto. Il recupero di tale importo andrà effettuato mediante trattenute mensili sull'intero rateo di rendita pari ad un quinto del rateo medesimo.
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http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=P1021916583&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1
Concludendo, nel Suo caso deve verificare il grado complessivo delle menomazioni che è riportato nel prospetto riepilogativo con cui l'INAIL comunica all'assicurato la chiusura del procedimento.
Se la valutazione complessiva dei postumi (tenuto conto delle lesioni coesistenti o concorrenti) è superiore al 16%, la fattispecie corrisponde all'esempio 4. riportato nella Circolare INAIL, con le dovute proporzioni.
Distinti Saluti
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Utente
Grazie per la risposta, vorrei chiedere, ho raggiunto il 17% di invalidità ho 55 anni e sono artigiano con una rendita annuale di circa 16000 euro netti considerato che 8 punti mi sono stati pagati come danno biologico a € 5.600 quanto posso percepire come rendita mensile, se no mi dica che tipo di .conteggio fanno per determinare la rendita, la ringrazio,
[#3]
Spett.le Utente,
il quesito che Lei pone non è di carattere medico-legale, bensì di tipo amministrativo-previdenziale.
Le suggerisco, per poter avere una risposta attendibile, di rivolgersi ad un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
il quesito che Lei pone non è di carattere medico-legale, bensì di tipo amministrativo-previdenziale.
Le suggerisco, per poter avere una risposta attendibile, di rivolgersi ad un Ente di Patronato.
Distinti Saluti.
Questo consulto ha ricevuto 4 risposte e 27.1k visite dal 14/12/2014.
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