Chiarimenti su Congedi Lavorativi per Cure - Legge 119/2011 (con Invalidità Civile Superiore al 50%)
Gentili Medici,
scrivo ancora per l’amica con Invalidità Civile 75% e L.104 con handicap grave psichiatrico. Mi rendo conto che il messaggio è lungo, ma chiedo pazienza e comprensione perché il vostro aiuto è davvero importante in questa difficile situazione. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.
Ci hanno detto che la Legge 119/2011 prevede "Congedi per Cure" per 30 giorni/anno.
Questi congedi sarebbero una grande salvezza per lei: sia per proseguire le cure necessarie, sia per salvare il posto di lavoro prima che esaurisca il comporto.
Premetto che non utilizzerà i 30 gg di congedo assieme, ma li frazionerà in singole giornate o periodi continuativi massimo 10 gg.
Ho letto il testo della L.119 e cercato approfondimenti, ma rimangono diversi dubbi per cui ho bisogno del vostro aiuto e vi chiedo alcuni chiarimenti divisi per punti.
DOMANDE
(1)
Oltre che per terapie e cure in senso medico stretto, i congedi L.119 valgono anche per visite/esami connessi alla patologia invalidante?
(visite specialistiche, esami laboratorio/strumentali/immagini)
(2)
Visto che l’invalidità è psichiatrica, può usare i congedi L.119 anche per le seguenti cure NON fornite da medici?
- sedute e percorsi individuali/gruppo con psicologi/educatori
(3)
Cosa deve fare nei confronti del datore di lavoro ogni volta che ha bisogno dei congedi L.119 ?
Mi spiego con un esempio: può scrivere al datore una lettera in carta semplice di questo tipo?
< Nei giorni X userò i congedi per cura L.119. In seguito invierò giustificativo del medico di base o struttura sanitaria >
Altrimenti, nel caso sia invece obbligatorio allegare sin da subito una richiesta medica preventiva, può allegare una dichiarazione di questo tipo rilasciata del medico base SSN?
< Certifico che nei giorni X la paziente userà i congedi L.119 per motivi collegati alla patologia invalidante >
Chiedo questo perché la legge dice che la certificazione può esser rilasciata anche da "medici convenzionati con SSN", e quindi sembra che non debba essere per forza rilasciata dalla struttura/medico specialista.
(4)
La legge dice che dopo avere usato i congedi L.119, il lavoratore deve inviar al datore i giustificativi delle cure seguite. Vi chiedo questo chiarimento:
dato che la legge dice che la certificazione può essere rilasciata anche da "medici convenzionati con SSN", l’amica può farsi rilasciare questi certificati giustificativi direttamente dal suo medico di base, anche nel caso le prestazioni siano eseguite da altri medici o da altre strutture?
(naturalmente, conserverà i giustificativi degli specifici medici/strutture, in modo sia tutto tracciato)
Il motivo della domanda è questo: se presenta un certificato emesso da ospedale psichiatrico, il segreto medico sarà comunque evidente ed esposto, anche se non è esplicitamente indicata la cura/diagnosi.
Invece, se potesse presentare un giustificativo generico rilasciato dal medico base, il segreto sulla sua patologia/cure sarebbe tutelato.
scrivo ancora per l’amica con Invalidità Civile 75% e L.104 con handicap grave psichiatrico. Mi rendo conto che il messaggio è lungo, ma chiedo pazienza e comprensione perché il vostro aiuto è davvero importante in questa difficile situazione. Grazie in anticipo per la vostra disponibilità.
Ci hanno detto che la Legge 119/2011 prevede "Congedi per Cure" per 30 giorni/anno.
Questi congedi sarebbero una grande salvezza per lei: sia per proseguire le cure necessarie, sia per salvare il posto di lavoro prima che esaurisca il comporto.
Premetto che non utilizzerà i 30 gg di congedo assieme, ma li frazionerà in singole giornate o periodi continuativi massimo 10 gg.
Ho letto il testo della L.119 e cercato approfondimenti, ma rimangono diversi dubbi per cui ho bisogno del vostro aiuto e vi chiedo alcuni chiarimenti divisi per punti.
DOMANDE
(1)
Oltre che per terapie e cure in senso medico stretto, i congedi L.119 valgono anche per visite/esami connessi alla patologia invalidante?
(visite specialistiche, esami laboratorio/strumentali/immagini)
(2)
Visto che l’invalidità è psichiatrica, può usare i congedi L.119 anche per le seguenti cure NON fornite da medici?
- sedute e percorsi individuali/gruppo con psicologi/educatori
(3)
Cosa deve fare nei confronti del datore di lavoro ogni volta che ha bisogno dei congedi L.119 ?
Mi spiego con un esempio: può scrivere al datore una lettera in carta semplice di questo tipo?
< Nei giorni X userò i congedi per cura L.119. In seguito invierò giustificativo del medico di base o struttura sanitaria >
Altrimenti, nel caso sia invece obbligatorio allegare sin da subito una richiesta medica preventiva, può allegare una dichiarazione di questo tipo rilasciata del medico base SSN?
< Certifico che nei giorni X la paziente userà i congedi L.119 per motivi collegati alla patologia invalidante >
Chiedo questo perché la legge dice che la certificazione può esser rilasciata anche da "medici convenzionati con SSN", e quindi sembra che non debba essere per forza rilasciata dalla struttura/medico specialista.
(4)
La legge dice che dopo avere usato i congedi L.119, il lavoratore deve inviar al datore i giustificativi delle cure seguite. Vi chiedo questo chiarimento:
dato che la legge dice che la certificazione può essere rilasciata anche da "medici convenzionati con SSN", l’amica può farsi rilasciare questi certificati giustificativi direttamente dal suo medico di base, anche nel caso le prestazioni siano eseguite da altri medici o da altre strutture?
(naturalmente, conserverà i giustificativi degli specifici medici/strutture, in modo sia tutto tracciato)
Il motivo della domanda è questo: se presenta un certificato emesso da ospedale psichiatrico, il segreto medico sarà comunque evidente ed esposto, anche se non è esplicitamente indicata la cura/diagnosi.
Invece, se potesse presentare un giustificativo generico rilasciato dal medico base, il segreto sulla sua patologia/cure sarebbe tutelato.
[#1]
Gentile Signora,
proverò a risponderLe per quanto è a mia conoscenza, anche se un Ente di Patronato potrebbe essere più preciso, trattandosi di quesiti non strettamente medico-legali, ma piuttosto di carattere amministrativo:
Oggetto dei quesiti:
"Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119"
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Quesito 1: in senso stretto, la norma cita "congedo per cure", e le cure sono costituite da trattamenti, non da accertamenti diagnostici. Onde evitare un contenzioso con l'Azienda per cui lavora, Le suggerirei di far richiedere preventivamente all'Ufficio delle risorse umane quale è l'interpretazione che a tale norma è stata data per casi già verificatisi nella stessa Azienda.
Quesito 2: Deve trattarsi comunque di cure prescritte dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Quesito 3: deve essere inoltrata al datore di lavoro domanda a firma del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico di cui sopra. Per la forma con cui impostare tale domanda, suggerisco ancora di far richiedere preventivamente all'Ufficio delle risorse umane quale è la forma che è stata utilizzata per casi già verificatisi nella stessa Azienda.
Non è corretto, a mio parere, presentare la domanda senza allegare la richiesta del medico, ed allegarla solo successivamente.
Non so se possa essere corretta la formulazione da Lei proposta, in quanto l'attestazione "futura" del medico di base non mi pare ipotizzabile; è invece fattibile che il medico attesti che deve essere effettuata una cura in relazione all'invalidità riconosciuta, e che il dipendente comunichi che la effettuerà nei giorni in cui gli può essere effettuata, salvo caso di forza maggiore, fruendo del congedo specifico per tali giorni.
Qusito 4: i giustificativi a mio parere debbono essere rilasciati esclusivamente dalla struttura sanitaria, pubblica o convenzionata col SSN, che ha effettuato le cure medesime.
Certamente se si presenta una certificazione di un Ospedale specialistico, è ovvio che le cure siano state effettuate in relazione a quella specialità; ma su tale aspetto non vedo purtroppo alternative, se non quella di farsi rilasciare la certificazione dalla Direzione Medica dell'Ospedale, senza l'indicazione dell'unità operativa che ha effettuato le cure.
Distinti Saluti.
proverò a risponderLe per quanto è a mia conoscenza, anche se un Ente di Patronato potrebbe essere più preciso, trattandosi di quesiti non strettamente medico-legali, ma piuttosto di carattere amministrativo:
Oggetto dei quesiti:
"Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119"
Art. 7
Congedo per cure per gli invalidi
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Quesito 1: in senso stretto, la norma cita "congedo per cure", e le cure sono costituite da trattamenti, non da accertamenti diagnostici. Onde evitare un contenzioso con l'Azienda per cui lavora, Le suggerirei di far richiedere preventivamente all'Ufficio delle risorse umane quale è l'interpretazione che a tale norma è stata data per casi già verificatisi nella stessa Azienda.
Quesito 2: Deve trattarsi comunque di cure prescritte dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Quesito 3: deve essere inoltrata al datore di lavoro domanda a firma del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico di cui sopra. Per la forma con cui impostare tale domanda, suggerisco ancora di far richiedere preventivamente all'Ufficio delle risorse umane quale è la forma che è stata utilizzata per casi già verificatisi nella stessa Azienda.
Non è corretto, a mio parere, presentare la domanda senza allegare la richiesta del medico, ed allegarla solo successivamente.
Non so se possa essere corretta la formulazione da Lei proposta, in quanto l'attestazione "futura" del medico di base non mi pare ipotizzabile; è invece fattibile che il medico attesti che deve essere effettuata una cura in relazione all'invalidità riconosciuta, e che il dipendente comunichi che la effettuerà nei giorni in cui gli può essere effettuata, salvo caso di forza maggiore, fruendo del congedo specifico per tali giorni.
Qusito 4: i giustificativi a mio parere debbono essere rilasciati esclusivamente dalla struttura sanitaria, pubblica o convenzionata col SSN, che ha effettuato le cure medesime.
Certamente se si presenta una certificazione di un Ospedale specialistico, è ovvio che le cure siano state effettuate in relazione a quella specialità; ma su tale aspetto non vedo purtroppo alternative, se non quella di farsi rilasciare la certificazione dalla Direzione Medica dell'Ospedale, senza l'indicazione dell'unità operativa che ha effettuato le cure.
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
[#2]
Ex utente
Buon giorno Dr. Mascotti,
grazie mille per la rapida risposta e per tutte le informazioni che mi ha scritto, davvero complete e dettagliate.
Con gli spunti che mi ha dato, ho provato a parlarne con i medici specialistici e i terapisti che seguono la mia amica, e hanno detto che ci rilasceranno i certificati medici necessari.
Quindi, da Febbraio proveremo a richiedere i congedi per cura Legge 119, in modo di potere seguire le cure in regime di Day Hospital che la mia amica ha bisogno di seguire per due o tre giorni alla settimana.
A quel punto capiremo se la cosa è davvero fattibile e se l'azienda non fa ostruzionismo.
La ringrazio e saluto cordialmente.
grazie mille per la rapida risposta e per tutte le informazioni che mi ha scritto, davvero complete e dettagliate.
Con gli spunti che mi ha dato, ho provato a parlarne con i medici specialistici e i terapisti che seguono la mia amica, e hanno detto che ci rilasceranno i certificati medici necessari.
Quindi, da Febbraio proveremo a richiedere i congedi per cura Legge 119, in modo di potere seguire le cure in regime di Day Hospital che la mia amica ha bisogno di seguire per due o tre giorni alla settimana.
A quel punto capiremo se la cosa è davvero fattibile e se l'azienda non fa ostruzionismo.
La ringrazio e saluto cordialmente.
Questo consulto ha ricevuto 2 risposte e 3.1k visite dal 11/12/2018.
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