Invalidità civile

Salve,

sono affetto da una glomerulopatia rara genetica dalla nascita (acidosi renale tubulare). Ovviamente essendo molto rara non è tabellata.
Mi pare però qualcosa di "analogo" risulti nelle linee guida dell'INPS per l'accertamento degli stati invalidanti (un documento presente sul sito dell'INPS).
SINDROME DI DE TONI-FANCONI-DEBRÈ, con il 50 fisso come percentuale.

A vostro parere ha senso come analogia? Inoltre, le commissioni usano quelle linee guida?
[#1]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

il criterio dell'analogia è previsto nell'ambito della valutazione percentuale dell'invalidità civile nel D.M. 5-2-1992 ( "molte altre infermità non sono tabellate ma, in ragione della loro natura
e gravità, è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate..").
Peraltro tale criterio comporta indubbiamente notevole discrezionalità per la Commissione valutatrice, per cui nei singoli casi potrebbero verificarsi attribuzioni di percentuali differenti, soprattutto per quanto concerne la condizione clinica (gravità) più che per la diagnosi di per sè (natura).
Tornando al Suo ,quesito, il senso dell'analogia a mio parere sussiste quando una infermità non tabellata presenta condizioni sovrapponibili o quanto meno paragonabili ad una infermità tabellata.
A questo punto, dovrebbe essere analizzata la Sua condizione clinica specifica, dovuta all' "Acidosi renale tubulare" (Funzionalità renale, equilibrio acido/base, calcolosi o nefrocalcinosi, disturbi ossei ed altre disfunzioni associate), la necessità di terapia e la risposta a questa.
A mio parere la sindrome di De Toni-Fanconi-Debrè presenta un quadro clinico abbastanza più complesso (Poliuria, polidpsia e e disidratazione, ritardo nella crescita nel bambino, Acidosi, Ipokaliemia, Ipercloremia, Ipofosfatemia con iperfosfaturia, Glicosuria, Protenuria con aminoaciduria ed Iperuricosuria), per cui solo alcuni aspetti possono richiamare l'Acidosi renale tubulare (appunto l'acidosi metabolica ed i disturbi alle ossa).
In ogni caso ed in conclusione, per quanto mi consta l'unica tabella valutativa che viene utilizzata nell'ambito dell'invalidità civile è quella allegata al già citato D.M. 5-2-1992, che per la Sindrome di Fanconi non prevede una valutazione del 50%, bensì del 60%: ergo non si tratta di quella che Lei ha avuto modo di consultare.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]

[#2]
Attivo dal 2018 al 2020
Ex utente
La ringrazio della risposta.

In via teorica, quindi la commissione potrebbe utilizzare solo la voce "nefrolitiasi", invece della sindrome di Fanconi?

L'osteomalacia non è tabellata, esiste un'analogia che abbia senso?

Oppure se la voce prescelta dalla commissione fosse Fanconi, potrebbero ridurre la percentuale in base alle caratteristiche cliniche?
Es: non presenta proteinuria, quindi al posto di 60, 50.
[#3]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

poiché, come Le ho già scritto, la Commissione ha in questo caso notevole discrezionalità, potrebbe valutare come Lei ha ipotizzato, ma anche valutare diversamente.

Stessa cosa per l'osteomalacia: è una valutazione discrezionale.

Distinti Saluti.
[#4]
Attivo dal 2018 al 2020
Ex utente
Grazie del chiarimento. Quello che volevo capire è se, una volta individuata una voce della tabella, la commissione potesse dare meno punti rispetto a quelli stabiliti, o fosse obbligata a dare un punteggio nei range.

La risposta è sì, può dare meno punti anche se la voce da 60% fisso.

Buona giornata.
[#5]
Attivo dal 2018 al 2020
Ex utente
Gentilissimo Dottore,

mi scusi per il ri-disturbo. Ma ho notato che nelle tabelle da lei indicate (D.M. 5-2-1992) si fa riferimento a DISCROMATOPSIA.

E' la stessa cosa del Daltonismo? Se sì, pensavo non ci fosse nessun tipo di riconoscimento al riguardo.

Inoltre può confermarmi che la documentazione prodotta da specialisti privati è completamente ignorata dalla commissione? Conviene portare la documentazione da uno specialista pubblico affinché possa "convertire" la documentazione?
[#6]
Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.9k 234
Spett.le Utente,

prima di risponderLe, vorrei sapere se sta ponendo una serie di quesiti riguardanti l'invalidità civile come diretto interessato, oppure come studioso della materia.
Le spiego: io stesso non ho mai letto, per filo e per segno, dall'inizio alla fine, la tabella allegata al D.M. 5-2-1992, sebbene siano trascorsi ventisette anni da quando è stata pubblicata.
Lei, che ne ha avuto notizia soltanto stamattina, formula un quesito su una infermità che comporta una menomazione
minima (1-10%) al punto che nella maggior parte dei casi non è calcolabile per il punteggio complessivo.
Ciò per farLe presente che la lettura della tabella è solo un passatempo; ma per la sua applicazione alle valutazioni nei casi concreti è richiesta:
1- la laurea in Medicina e Chirurgia
2- l'abilitazione all'esercizio della professione
3- la specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni, oppure in Medicina del Lavoro, oppure in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
4- la nomina a presidente o componente della Commissioni per l'accertamento dell'Invalidità Civile, oppure la nomina a membro delle Commissioni per la revisione dell'Invalidità Civile.

Chiunque elabori valutazioni su casi specifici senza essere fornito dei titoli 1+2+3+4 è come se guidi un autoveicolo senza patente, coi rischi che ne conseguono.

Distinti Saluti.