Tabelle o ania o delle assicurazioni

salve, io ho un'assicurazione privata invalidita' per malattia la quale non c'e' tabella di riferimento ma solo la dicitura, per quantificare il danno biologico "ridotta capacita' lavorativa generica a prescindere dalla mansione o professione dell'assicurato.
Ora io ho subito 2 operazioni per asportazioni di tumori maligni 4 (t5), ho avuto una ricaduta della malattia neoplastica maligna, inoltre post operatorio mi e' stato riscontrato ipotiroidismo cronico con problematiche causato dal tsh (15 di valore) ballerino sbalzi di pressione minima, e diabete mellito di tipo 2, tutto documentato, dai specialisti dove sono in cura.
La mia domanda e' se arrivo al 65% di invalidita' permanente secondo tabelle Ania o delle assicurazioni e se con un ' invalidita' data da INPS dell'85% permanente e' utile ai fini della valutazione per arrivare alla soglia del 65% di franchigia della polizza o non arrivo a tale punteggio.
Inoltre il medico del lavoro, mi ha demanzionato dall'incarico con una ripercussione sul mio stipendio, io ero ufficiale di marina mercantile (navi cargo con linea intercontinentale), non ho piu' il comando e indennizzi vari per il mio lavoro anzi ex ma un lavoro di scrivania con perdita di circa 1/4 di stipendio e' possibile non conta nulla, come perdita di capacita' lavorativa generica?
Grazie per l'attenzione un saluto e buon lavoro Paolo R.
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Dr. Nicola Mascotti Medico legale, Cardiologo, Medico del lavoro, Medico igienista 3.7k 227 26
Spett.le Utente,

nel settore "assicurazioni private" il riferimento per la valutazione del grado di invalidità permanente è il contratto di assicurazione, ovverosia la polizza sottoscritta dal contraente.
Se la polizza riporta "ridotta capacita' lavorativa generica a prescindere dalla mansione o professione dell'assicurato", è questo il criterio che deve essere seguito, e le cosiddette tabelle ANIA non hanno alcun rilievo in merito, in quanto si tratta di tabelle infortunistiche, nelle quali la fattispecie "malattia" non viene contemplata.
Tornando al quesito, le uniche tabelle vigenti in Italia che riportano un elenco di infermità con la valutazione espressa in "riduzione della capacità lavorativa generica" sono quelle in uso per la valutazione del grado di invalidità civile (si tratta di Tabelle di Legge, quindi obbligatorie per quel settore, allegate al D.M. 5-2-1992).
In tali tabelle le "malattie neoplastiche" sono classificate in tre voci tabellari:
- Codice 9322 - NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA
COMPROMISSIONE FUNZIONALE =11%
- Codice 9323 -NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON GRAVE
COMPROMISSIONE FUNZIONALE =70%
- Codice 9325 - NEOPLASIE A PROGNOSI INFAUSTA O PROBABILMENTE
SFAVOREVOLE NONOSTANTE ASPORTAZIONE CHIRURGICA = 100%

Secondo quanto Lei riferisce, si può ipotizzare che il Suo caso rientri nella voce Codice 9323 - quindi con valutazione del 70%.

Tuttavia ove la Compagnia sia di parere diverso, per il contenzioso solitamente si ricorre ad un arbitrato, procedura onerosa per l'assicurato (deve farsi carico di metà dell'onorario del terzo arbitro e di tutto l'onorario del proprio arbitro).
Pertanto Le suggerisco di valutare attentamente se l'entità dell'eventuale indennizzo è tale da giustificare, in caso di disaccordo, il ricorso all'arbitrato.

Distinti Saluti.

Nicola Mascotti,M.D.

[Si prega di non richiedere valutazioni o stime del grado di invalidità]

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