Lavoro pt 30 ore/settim VDT: sorveglianza sanitaria?
Buonasera,
lavoro 30 ore settimanali al VDT.
L'azienda nega la sorveglianza sanitaria sostenendo che la soglia obbligatoria sia di 32,5 ore.
Sono monocola e ho patologie croniche documentate.
L'ultima visita risale al 2014. È legittimo il rifiuto della visita medica periodica?
Grazie mille
lavoro 30 ore settimanali al VDT.
L'azienda nega la sorveglianza sanitaria sostenendo che la soglia obbligatoria sia di 32,5 ore.
Sono monocola e ho patologie croniche documentate.
L'ultima visita risale al 2014. È legittimo il rifiuto della visita medica periodica?
Grazie mille
Gentile utente,
la normativa sull'argomento è chiarissima.
Il decreto legislativo 81/08 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) all'art. 172 definisce videoterminalista "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175".
L'articolo 176 specifica che i dipendenti identificati come definito dall'articolo 172 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Quindi è indubbio che nel suo caso la sorveglianza sanitaria è d'obbligo e con periodicità BIENNALE (in relazione all'età e alle sue patologie) salvo che il datore di lavoro non dimostri che lei utilizza il videoterminale, in modo sistematico o abituale (attenzione, la norma non parla di utilizzo continuativo ma solo sistematico o abituale!) per un tempo inferiore alle venti ore settimanali.
Probabilmente, il suo datore di lavoro confonde il cosiddetto "lavoro a tempo pieno (32,5 ore) al terminale" con la definizione di videoterminalista per come descritto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro che ho riportato sopra (art. 172 del dlgs. 81/08).
Cordiali saluti
la normativa sull'argomento è chiarissima.
Il decreto legislativo 81/08 (testo unico per la sicurezza sul lavoro) all'art. 172 definisce videoterminalista "il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175".
L'articolo 176 specifica che i dipendenti identificati come definito dall'articolo 172 sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Quindi è indubbio che nel suo caso la sorveglianza sanitaria è d'obbligo e con periodicità BIENNALE (in relazione all'età e alle sue patologie) salvo che il datore di lavoro non dimostri che lei utilizza il videoterminale, in modo sistematico o abituale (attenzione, la norma non parla di utilizzo continuativo ma solo sistematico o abituale!) per un tempo inferiore alle venti ore settimanali.
Probabilmente, il suo datore di lavoro confonde il cosiddetto "lavoro a tempo pieno (32,5 ore) al terminale" con la definizione di videoterminalista per come descritto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro che ho riportato sopra (art. 172 del dlgs. 81/08).
Cordiali saluti
Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 5 visite dal 13/04/2026.
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