Esami per idoneità al lavoro
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L'accertamento laboratoristico riguardante l'HIV è disciplinato dalla Legge 5 giugno 1990 n.135, che recita testualmente:
-art 5, comma 3:
"Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi
epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate."
- art.6, comma 1:
"E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro l'esistenza di uno stato sieropositività."
Peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza 23 maggio-2 giugno 1994,n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del predetto comma 3 dell'art.5 "nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione perl'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi".
Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte Costituzionale ha fatto esplicito rinvio al Legislatore affinché questi individuasse in modo chiaro le attività ed i servizi considerabili "a rischio" se praticati da persona sieropositiva, in quanto comportanti pericolo per la salute dei terzi.
Ciò nonostante, a tutt'oggi non è disponibile ancora un elenco di attività e dei servizi rispetto a cui il test HIV possa essere richiesto dal datore di lavoro, senza che il lavoratore possa opporsi, derivandone che è prassi corrente, ove ci sia la possibilità teorica di "rischio per la salute di terzi", come nel caso di personale sanitario, che venga richiesto il consenso all'interessato per l'effettuazione del test.
Ulteriori considerazioni sul problema sono disponibili al seguente link:
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/HIV-POSITIVITA-E-MONDO-DEL-LAVORO/D9265678.html
Distinti Saluti.
-art 5, comma 3:
"Nessuno puo' essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessita' clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi
epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi anonimi con assoluta impossibilita' di pervenire alla identificazione delle persone interessate."
- art.6, comma 1:
"E' vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di
lavoro l'esistenza di uno stato sieropositività."
Peraltro la Corte costituzionale, con la sentenza 23 maggio-2 giugno 1994,n. 218 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha disposto l'illegittimita' costituzionale del predetto comma 3 dell'art.5 "nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositivita' all'infezione da HIV come condizione perl'espletamento di attivita' che comportano rischi per la salute dei terzi".
Con la medesima sentenza, inoltre, la Corte Costituzionale ha fatto esplicito rinvio al Legislatore affinché questi individuasse in modo chiaro le attività ed i servizi considerabili "a rischio" se praticati da persona sieropositiva, in quanto comportanti pericolo per la salute dei terzi.
Ciò nonostante, a tutt'oggi non è disponibile ancora un elenco di attività e dei servizi rispetto a cui il test HIV possa essere richiesto dal datore di lavoro, senza che il lavoratore possa opporsi, derivandone che è prassi corrente, ove ci sia la possibilità teorica di "rischio per la salute di terzi", come nel caso di personale sanitario, che venga richiesto il consenso all'interessato per l'effettuazione del test.
Ulteriori considerazioni sul problema sono disponibili al seguente link:
http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/HIV-POSITIVITA-E-MONDO-DEL-LAVORO/D9265678.html
Distinti Saluti.
Nicola Mascotti,M.D.
[Si prega di non richiedere stime del grado percentuale di invalidità, che non possono essere fornite in questa sede]
Questo consulto ha ricevuto 1 risposte e 6.6k visite dal 17/06/2011.
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