Appartenenza ai lavoratori fragili

Buongiorno, vorrei chiedere a voi un parere sulla questione in oggetto nel titolo.
Ho 24 anni, sono riconosciuta invalida civile al 46% poiché ho una cardiopatia congenita.
Sono stata operata di trasposizione grossi vasi alla nascita, un mese fa si é riscontrato peggioramento, é stato richiesto aggravamento poiché insufficienza da lieve passata a moderata e assumo ramipril.
Inoltre ho una coagulopatia (scoperta a seguito di emorragia da corpo luteo che ha comportato ovarectomia dx) e emicrania con aura (assumo almogran quando ho episodi, circa 1 settimanale, e 5 gocce al giorno di laroxyl).
Il medico legale che ha inviato richiesta aggravamento mi ha detto che essendo impiegata commerciale potrei svolgere il lavoro in modalità smart working, poiché a suo parere rientro in soggetto fragile, in quanto più rischio in caso di infezione da covid.
Ho quindi richiesto visita presso medico del lavoro della ditta che però ha escluso la cosa, dicendo che a suo parere io non sono soggetto fragile e non necrssito di smart working.
Ma (testuali parole del medico) "se proprio volevo" chiedeva parere anche all ats.
Chiedo quindi un consulto anche a Voi medici per capire come mai secondo un medico sono soggetto fragile, mentre per un altro no.
Potete darmi delucidazioni?
Grazie molte per l'attenzione
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Dr. Domenico Spinoso Medico del lavoro 1.3k 119
Gentile utente,
la normativa che definisce il "lavoratore in condizioni di fragilità" relativamente al rischio conseguente ad eventuale infezione da virus SARS COV2 è l’art. 26 comma 2 del decreto legge 18/2020 che testualmente recita: comma 2: lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104...".
Secondo questa definizione le sue patologie non sembrerebbero rientrare.
Le segnalo però che il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 (quello che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022) ha stabilito che il Ministero della Salute dovrà emettere a breve un decreto in cui saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità . Con l'emanazione di tale decreto potrà vedere se le sue patologie sono state inserite tra quelle previste per il riconoscimento dello "status" di "lavoratore fragile".
Cordiali Saluti

Dr. Domenico Spinoso
Medico del Lavoro

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